Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22344/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME NOME) (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 698/2022 depositata il 18/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 13..9.2022 COGNOME NOME propone ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 18 giugno 2022, in un giudizio avviato dal medesimo nei confronti di COGNOME NOME e del Condominio di INDIRIZZO. Le parti intimate COGNOME NOME e il Condomio Palazzo Failla hanno notificato controricorso.
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., NOME NOME, instava per un accertamento tecnico preventivo al fine di valutare le infiltrazioni di acqua evidenziatesi presso il locale dove esercitava la sua professione, sito in Catanzaro alla INDIRIZZO. Il ricorrente collegava le lamentate infiltrazioni d’acqua ad un canale di gronda ‘costruito prima del 2010’ e posto sulla sommità dello spazio di isolamento tra il Condominio ‘Palazzo Failla’ ed i due fabbricati ad esso adiacenti di proprietà
rispettivamente uno di COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’altro di COGNOME NOME. Instaurata la controversia, quest’ultima veniva definita con l’accoglimento della domanda di risarcimento dell’attore nel primo grado, mentre nel secondo grado veniva data una lettura differente delle risultanze di causa e, in accoglimento dell’appello della COGNOME, la corte di merito addebitava le infiltrazioni dannose all’eccezionalità delle precipitazioni nel periodo 2011 e ai lavori eseguiti dal ricorrente nel suo immobile, aggettanti sull’immobile adiacente.
Motivi della decisione
Il ricorrente, con un unico articolato motivo, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. denuncia il vizio di difetto di motivazione per travisamento della prova, e contestuale violazione degli artt. 2727 e 2729 C.C. ,nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., soprattutto allorquando attribuisce esclusiva rilevanza ad un evento straordinario, quali le precipitazioni del novembre 2011, retrodatandole al 2009 e 2010, così snaturando la prova e le conclusioni del CTU nella ATP disposta, attribuendo:
a- nesso causale ad un caso fortuito successivo alla data ( 2009 ) delle lamentate infiltrazioni, evento che il CTU, per completezza d’indagine aveva rilevato e comunque escluso quale causa delle infiltrazioni lamentate due anni prima dell’evento eccezionale.
b- Ulteriore grave travisamento della prova, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, quando la Corte Territoriale, attribuisce al ricorrente una circostanza di efficacia causale mai affermata dal CTU e non suffragata da alcun dato effettivo né rinvenibile in alcun atto di causa, quali l’esecuzione di opere abusive realizzate per l’ampliamento del proprio vano attraverso la demolizione dell’originaria tamponatura perimetrale dell’immobile e l’occupazione dello spazio d’isolamento. Tale circostanza costituirebbe un falso
assunto, atteso che il ricorrente non avrebbe mai effettuato alcun lavoro nei propri locali, né esisterebbe alcun indizio in atti.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente deduce un travisamento del contenuto oggettivo della prova posta a fondamento della decisione che per giurisprudenza consolidata si risolve, ove non ricorra l’ipotesi di revocazione di cui all’art 395 n. 4 cod. proc. civ. (delibabile solo dal giudice a quo ) , in vizio di motivazione della sentenza, se il travisamento incide su un punto decisivo della controversia, nel senso che la sua rimozione dal campo delle premesse logiche e giuridiche della decisione sia idonea, da sola o nel contesto delle altre risultanze istruttorie, a giustificare in tutto o in parte una diversa decisione della causa (Sez. 2, Sentenza n. 4604 del 14/07/1981; ex multis , cfr. da ultimo Cass. SU 5792/2024 del 05/03/2024).
Il vizio di travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia. In tal senso la distinzione tra il riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità, e il travisamento probatorio, scrutinabile innanzi a codesto Collegio, è piuttosto netta giacché solo l’emergenza probatoria decisiva non valutata e, per contro, solo l’emergenza probatoria decisiva distortamente valutata rispetto alla sua vera, documentata e compiutamente allegata consistenza o, addirittura il caso di apprezzamento di prova inesistente, implicano il vizio in parola; al contrario, non può veicolarsi con la censura in questione un improprio accesso al vaglio di merito chiedendo al Giudice della legittimità una complessiva rivalutazione dell’intero quadro
probatorio, peraltro evocando specificamente, sotto il profilo dell’autosufficienza, tutte le acquisizioni istruttorie.
Ragionando sulla base dei suddetti principi, va osservato che i dati obiettivi rilevati dal CTU in via alternativa, fatti propri dalla Corte di merito, non sono in grado di mettere in crisi la ragione interna della decisione. Il ricorrente, paventando un travisamento della prova, pretende piuttosto un riesame, non consentito in questa sede, delle risultanze probatorie peraltro ben valutate dalla Corte di merito che, nella selezione delle probabili cause alternative delle infiltrazioni indicate dal CTU, ha motivatamente prescelto quella più plausibile e convincente, ovvero quella con maggior grado di conferma degli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente secondo un ragionamento di tipo inferenziale (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Sez. 3 – , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in termini di regolamentazione delle spese, da porsi a carico del ricorrente in quanto soccombente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate per ciascun controricorrente in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, all’ufficio competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 03/06/2024.