Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31458 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31167/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) , che li rappresenta e difende
-Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3221/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 19/02/2013 dal Tribunale di Roma su istanza della
RAGIONE_SOCIALE, successivamente RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento della somma di euro 13.643,38, risultante dalle fatture emesse e non pagate relative alla fornitura di energia elettrica. L’opponente eccepì l’insussistenza del credito azionato, af fermando di non aver stipulato alcun contratto con la RAGIONE_SOCIALE e che l’energia elettrica, nel periodo coincidente a quello di emissione delle fatture, era stata somministrata dalla RAGIONE_SOCIALE Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché l’accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
A sostegno della fondatezza del proprio credito, RAGIONE_SOCIALE allegò i contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, al fine di dimostrare l’acquisto, in quanto grossista, dell’energia che la RAGIONE_SOCIALE, in quanto distributrice, avrebbe somministrato ai clienti finali. Sulla base di questo rapporto, ha prodotto le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di titolo del credito addotto.
Con sentenza in data 20/07/2015, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito prova di aver stipulato con altro operatore un contratto di somministrazione, né di aver versato le somme relative alla fornitura di energia elettrica ad altro soggetto, tenuto conto dei contratti e delle fatture depositate dalla RAGIONE_SOCIALE, ed ha quindi ha ritenuto sussistente il credito fatto valere da quest’ultima, respingendo le istanze dell’opponente e condannandola alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
L’appellata si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 3221/2021, depositata in data 30/4/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame,
condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di quel grado, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p.c.
Avverso la predetta sentenza NOME, NOME e NOME, nella qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.’, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo una causa petendi nuova rispetto a quella annunciata della parte a sostegno della domanda, ovvero richiamando le fatture emesse dalla società che aveva ced uto il ramo di azienda all’attuale controricorrente.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Travisamento della prova’, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provato il contratto di somministrazione tra la somministrata e i somministrando, travisando i documenti prodotti in primo grado da RAGIONE_SOCIALE, quando invece, più correttamente, avrebbe dovuto statuire la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza e/o violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo lettera B dell’atto di appello’, per avere il giudice del gravame recepito acriticamente le motivazioni del giudice di primo grado, senza argomentare in ordine all’attinenza dei documenti da esso richiamati, in tal modo producendo una motivazione apparente, contraddittoria, incomprensibile e del tutto inidonea alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione circa la sussistenza del rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo lettera D dell’atto di appello’.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 ultimo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’, per avere la Corte territoriale condannato lavanderia RAGIONE_SOCIALE a pagare RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 1° comma, c.p.c. omettendo di qualificare il grado di responsabilità in base al quale risulterebbe fondato il diritto al risarcimento e mancando di accertare l’elemento soggettivo.
Rilevato che, con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Sezione tributaria , con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Sezione lavoro, con l’ordinanza interlocutoria 29/03/2023, n. 8895, hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 6/10/2023, nella camera di consiglio della