Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29077 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28676/2020 R.G. proposto da:
INDIRIZZO IN ROMA, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), p.e.c.
e
EMAIL
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avvocato COGNOME (CF:CODICE_FISCALE), p.e.c.:
EMAIL
– Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4400/2020 depositata il 18/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO in Roma, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., convenne dinanzi al Tribunale di Roma l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare e dichiarare: (i) che il condominio nulla doveva di quanto addebitatogli dall ‘ RAGIONE_SOCIALE con la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 20/09/2012, relativa alla fornitura di gas, per l ‘ importo di euro 12.578,69; (ii) che, per contro, il RAGIONE_SOCIALE aveva titolo a vedersi rimborsare e restituire, con conseguente pronuncia di condanna in via riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, la somma di cui alla fattura n. M120109313 del 27/02/2012 (euro 7.605,83), oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
A fondamento della propria domanda il RAGIONE_SOCIALE dedusse che con fattura n. M12109313 del 27/02/2012, l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato di avere erroneamente addebitato un consumo di gas superiore a quello effettuato e di dovergli rimborsare la somma di euro 7.605,83 pagata in eccesso; successivamente, con lettera raccomandata a.r. del 13/12/2012, l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE aveva intimato al RAGIONE_SOCIALE il pagamento della diversa fattura n. NUMERO_DOCUMENTO per un importo di euro 12.578,69.
A seguito di contestazioni, la società convenuta, con successiva comunicazione del 22/01/2013, aveva evidenziato che la richiesta di pagamento dell’importo di euro 12.578,69 era derivata dalla applicazione, in data 19 agosto 2011, di un c.d. ‘correttore volumi’ al misuratore di gas già installato e che, in pari data, era stato attribuito al RAGIONE_SOCIALE un nuovo numero cliente e un nuovo numero di contratto; aveva, quindi, precisato che, operando la compensazione tra la maggiore somma di euro 12.578,69 rilevata dal cd. ‘correttore consumi’ ed il saldo a credito del cliente di euro 7.605,83, residuava un credito in favore della stessa società di euro 4.972,86, indicato nella fattura NUMERO_DOCUMENTO del 24/01/2013.
Costituendosi in giudizio RAGIONE_SOCIALE: (i) eccepì in via pregiudiziale, l ‘ inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, in subordine, chiese il rigetto del ricorso e, in ulteriore subordine, chiese di
condannare il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere in proprio favore la somma di euro 4.454,16, giusta fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 24/01/2013 di pari importo.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò che nulla era dovuto dal RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE in relazione alla fattura n. M126763054 del 20/09/2012; rigettò le ulteriori domande; rigettò la riconvenzionale del condominio.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Roma.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituì formulando appello incidentale volto alla riforma dell ‘ ordinanza gravata fine di ottenere il rimborso dell ‘ importo di euro 7.605,83 indicato nella fattura n. M120109313. 8. Con sentenza n. 4400/2020, depositata in data 18/9/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Roma ha accolto l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 4.972,86, dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento di euro 4.454,16; ha inoltre condannato il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c. e in prossimità dell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 sia parte ricorrente che parte resistente hanno depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria resa in esito alla camera di consiglio, il Collegio ha così disposto: ‘ Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente solleva una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Sezione tributaria, con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Cass. Sezione lavoro, con l ‘ ordinanza interlocutoria
29/03/2023, n. 8895, hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite’.
Fissata nuovamente adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘ Violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del c.p.c., sotto profilo del travisamento della prova (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c p.c.)’, in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato le prove documentali rappresentate, rispettivamente, dalle fatture emesse il 27/02/2012 (n. NUMERO_DOCUMENTO) ed il 20/09/2012 (n. NUMERO_DOCUMENTO). Da ciò discenderebbe l ‘ erronea statuizione della Corte territoriale secondo cui le citate fatture avrebbero contabilizzato i consumi di gas ad esse sottesi imputandoli a due diversi periodi temporali.
Espone il ricorrente che, con la ‘fattura di conguaglio’ NUMERO_DOCUMENTO del 27/02/2012 (doc. n. 2), RAGIONE_SOCIALE ha comunicato al RAGIONE_SOCIALE di avergli addebitato, in riferimento al ‘periodo di conguaglio 20/12/201007/02/2012’, un ‘consumo’ di gas superiore a quello effettuato pari a ‘8.588 standard metri cubi’ e di dovergli rimborsare, perciò, ‘ con invio di un assegno bancario ‘ , la somma pagata in eccesso di ‘euro 7.605,83’. Successivamente , RAGIONE_SOCIALE ha fatto pervenire altra fattura, recante il n. NUMERO_DOCUMENTO del 20/09/2012, dell ‘ importo di euro 12.578,69, in ordine alla quale, con la nota di accompagnamento del 22/01/2013 (doc. n. 6), la medesima ha preteso di chiarire che: la somma si sarebbe generata a seguito dell ‘ applicazione, in data 19/08/2011, prevista da delibera dell ‘ AEEG, di ‘ un correttore di volumi ‘ ‘ al misuratore gas installato n. NUMERO_DOCUMENTO ‘. N ella stessa data del 19/08/2011, essa avrebbe ‘ apportato una cessazione per cambio contratto ‘ , attribuendo al RAGIONE_SOCIALE un nuovo numero cliente e un nuovo numero di
contratto; che, a partire dalla stessa data, il correttore di volumi avrebbe generato la predetta maggior somma di euro 12.578,69.
Nel giudizio di primo grado, il RAGIONE_SOCIALE aveva rappresentato l ‘ inattendibilità di tale ricostruzione dell ‘ addebito, e ciò proprio in base alle fatture fattegli pervenire, dato che non era possibile che, nella fattura del 27/02/2012, l ‘ RAGIONE_SOCIALE avesse riferito la ‘ lettura di cessazione ‘ , pari a mc. 14.535, alla data dell ‘ 08/02/2012, e poi, nella successiva fattura del 20/9/2012, lo stesso valore di mc 14.535 alla diversa data del 18/8/2011; il Tribunale, condividendo tale assunto, con l ‘ ordinanza dell ‘ 11/12/2013, aveva rilevato che, «ome si evince dalle fatture in atti (cfr. docc. 2 e 6 fascicolo di parte ricorrente), RAGIONE_SOCIALE non fornisce prova certa del proprio credito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ricorrente Dall ‘ esame delle fatture e del dettaglio delle stesse, si evince che in alcuni casi la resistente ha applicato una doppia fatturazione per medesimi periodi con importi diversi ‘ .
Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto di sovvertire tale pronuncia, sostenendo che « dall ‘ esame dei documenti – depositati dalle parti in primo grado emerge con tutta evidenza che la lettura dei consumi di cui alla prima fattura (n. NUMERO_DOCUMENTO del 27.2.2012) è riferita al periodo compreso sino al 18.8.2011, anche se è stata emessa solo a febbraio del 2012. La lettura contenuta nella seconda fattura (n. NUMERO_DOCUMENTO del 20.9.2012) è riferita, invece, al periodo successivo al 18.8.2011 e comprende i consumi sino a settembre 2012. Nel periodo intercorso tra la prima e la seconda fattura è intervenuta la modifica del numero cliente e del numero contratto. Ne discende l ‘ erroneità della sentenza con cui il Tribunale, dopo aver affermato che RAGIONE_SOCIALE ‘ ha applicato la doppia fatturazione per medesimi periodi, con importi diversi ‘ , ha negato il suo diritto di credito. Nessuna duplicazione è ravvisabile invero, come sopra accertato » (così da p. 3, terz ‘ ultimo §, a p. 4, 1° §, della sentenza).
Sostiene il ricorrente che ‹‹ dalla fattura del 27/02/2012 non emerge per nulla che la lettura di cessazione, pari al valore di mc. 14.535, è da riferire al 18/08/2011, bensì all ‘ 08/02/2012, ciò che è inconciliabile con quanto l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha riferito nella fattura del 20/09/2012, nella quale lo stesso identico valore di mc. 14.535 è rapportato al 18/08/2011 ›› ; denuncia, richiamando Cass., n. 10749 del 2015, che il giudice d’appello sarebbe incorso nel vizio di travisamento della prova, utilizzando, ai fini della decisione, una informazione probatoria diversa da quella contenuta nell’atto processuale.
A detta del ricorrente, ove considerata per il suo contenuto effettivo – e non per quello travisato – la fattura del 27/02/2012 è tale da rendere di per sé inattendibili, in quanto non coincidenti, le diverse risultanze che compaiono nella successiva fattura del 20/09/2012, e per ciò stesso non idonee a supportare l ‘ addebito di euro 12.578,69, che è illegittimo, con conseguente violazione degli artt. 2967 cod. civ. e 115 del cod. proc. civ.
2. Occorre premettere che a dirimere il conflitto insorto nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione se possa dedursi in sede di legittimità, per il tramite del numero 4 dell ‘ articolo 360 c.p.c., la violazione dell ‘ articolo 115 c.p.c. per essere il giudice del merito incorso nel c.d. ‘travisamento della prova’, le Sezioni Unite, sulle ordinanze interlocutorie 27/04/2023, n. 11111 di questa Sezione, nonché 29/03/2023, n. 8895 della Sezione lavoro e n. 15593 del 2023 della Sezione Tributaria, ad esito di una perspicua rivisitazione della materia, con sentenza Cass., Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792 hanno enunciato il seguente principio di diritto: « Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell ‘ informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell ‘ impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall ‘ articolo 395,
4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell ‘ articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale » (così al punto 10.17 della motivazione).
2.1. Con la pronuncia questione, le Sezioni Unite hanno aderito all ‘orientamento ‘rigoroso’ (in particolare, dell’ ordinanza interlocutoria Cass., n. 8895/2023) secondo il quale, tra errore percettivo (revocatorio) ed errore valutativo (o di giudizio) tertium non datur : in sostanza, secondo le Sezioni Unite, è possibile denunziare in sede di legittimità (ai sensi dell ‘ art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale) l ‘ errore in cui sia incorso il giudice di merito quando, trattandosi di ‘fatto probatorio’ controverso tra le parti, abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l ‘ inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Per ‘fatto probatorio’ si intende non già il fatto storico che per mezzo dell ‘ istruzione probatoria deve accertarsi, bensì l ‘ oggetto della percezione del giudice (il documento, la foto, la dichiarazione, l ‘ indizio etc.). Quando, invece, il giudice sia incorso in una svista sul ‘fatto probatorio’ in sé ed esso non era controverso tra le parti, la sentenza è impugnabile, in concorso dei presupposti richiesti, con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite, il motivo in esame è infondato, in quanto volto, nella sostanza, a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
2.2. Va, peraltro, ribadito, con specifico riferimento all’artt. 115 c.p.c., che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione di tale disposizione normativa, occorre denunciare che il
giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., sez. Un., n. 20867 del 30/09/2020). Il motivo è, quindi, infondato, perché le allegazioni e le prove fornite dalle parti sono state in concreto valutate dai giudici del merito, che per di più correttamente – così escludendosi anche la fondatezza della doglianza di violazione dell’art. 2697 cod. civ. hanno ricostruito l’addebito facendo buon governo dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, laddove, invece, oggetto di censura è la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (tra le tante, Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).
Inammissibile è, inoltre, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché non è stato prospettato nei termini in cui tale vizio è deducibile (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Omessa pronuncia e violazione dell ‘ art. 112 del c.p.c. Violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), del c.p.c. e 2697 del cod. civ.’, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in merito alla pur lamentata mancata comunicazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell ‘applicazione del c.d. ‘correttore dei volumi’ al contatore condominiale.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Omessa pronuncia e violazione dell ‘ art. 112 del c.p.c. sotto diverso profilo (art. 360, co, 1, nn. 3 e/ o 4, del c.p.c.)’, lamentando una mancata pronuncia della Corte territoriale sulla pur domandata dichiarazione di non debenza della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 20/09/2012, poiché asseritamente relativa a consumi già contabilizzati.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto entrambi volti a denunciare l’omessa pronuncia, sono infondati, in quanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. può configurarsi solo quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su una domanda o su una eccezione ritualmente formulati. Difatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazione di una specifica tesi o deduzione difensiva (tra le tante, Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; Cass., sez. 6-1, 04/06/2019, n. 15255).
Orbene, l’impu gnata sentenza va esente da tale censura, avendo la Corte territoriale pronunciato sulle domande formulate dalle parti, peraltro dando atto che tra la prima e la seconda fattura è intervenuta la modifica del numero cliente e del numero contratto.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ‘Illegittimità derivata e conseguenti violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 del cod. civ; (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)’, lamentando l ‘ erroneità della sentenza gravata là dove questa ha riconosciuto la legittimità della compensazione operata dalla sentenza gravata tra il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE con il maggior dovuto da
quest’ultima , con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al versamento della differenza.
6.1. La Corte territoriale ha così motivato: ‘ Nessuna duplicazione è ravvisabile invero, come sopra accertato. Ne consegue che, stante l ‘ esplicito riconoscimento dell ‘ appellante in ordine al credito del RAGIONE_SOCIALE di euro 7.605,83 da compensare con il maggior dovuto, il RAGIONE_SOCIALE appellato (il quale ha documentato in questa sede di aver pagato la bolletta n. M136078489 pari ad euro 4.454,1.6), deve essere condannato al pagamento di euro 4.972,86 in favore dell ‘ appellante ‘ (così a p. 4, 1° §, della sentenza ).
6.2. A fronte di tale percorso motivazionale la doglianza non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità. Invero, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. (Cass., sez. 3, 26/07/2024, n. 20870).
Nella specie la doglianza, del tutto generica, non chiarisce i motivi per i quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni normative evocate ed è, nella sostanza, volta a sollecitare una rivalutazione delle questioni fattuali.
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione dell’ art. 92, co. 2, del c.p.c. e ancor prima, eventualmente, degli artt. 99 del c.p.c. e 2907 del cod.
civ., nel combinato disposto con l ‘ art. 81 del c.p.c. (art. 360, co.1, n. 3, del c.p.c.)’, per violazione delle norme sulle spese di lite. Specificamente, il ricorrente lamenta l ‘ avvenuta liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza, in luogo di quello della soccombenza reciproca; ciò in quanto la Corte territoriale, oltre ad accogliere l ‘ appello principale di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe accolto anche quello incidentale formulato dal condominio, in relazione alla non debenza della somma di euro 7.605,83, oggetto della fattura n. M12109313 del 27/02/2012.
Il motivo è infondato alla stregua del consolidato principio (di recente ribadito da Cass., sez. 3, 13/11/2023, n. 31444), secondo cui ‘in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore ‘ .
Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione dell’ art. 13, ca. 6, della l. n. 247 del 2012 e dell ‘ art 4, co. 5, lett. c), dell ‘ articolato del d.m. n. 55 del 2014, in combinazione con le tabelle 2 e 12 dell ‘allegato (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)’, censurando il fatto che la Corte territoriale, pur avendo attribuito ad RAGIONE_SOCIALE, in dispositivo, l ‘ importo di euro 4.972,86, abbia fatto riferimento, nel regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, allo scaglione di valore da ‘euro 5.201,00 ad euro 26.000,00’, in luogo di quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00.
Il motivo è infondato. Avendo la Corte territoriale accolto l ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, deve applicarsi il principio secondo il quale ‘ Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore
della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame è accolto ‘ (così Cass., sez. 6-3, ord. 30/11/2022, n. 35195). Nel caso in esame il disputatum ricade nello scaglione individuato dal giudice d’appello, essendo pari ad euro 9.427,02 (che si ottiene sommando l’importo di euro 4.972,86, pari alla differenza fra la fattura del 20 settembre 2012 e la fattura del 27 febbraio 2012, e quello di euro 4.454,16, relativo alla fattura del 24 gennaio 2013, pagata dal RAGIONE_SOCIALE dopo l’instaurazione del giudizio di appello) .
9. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione del combinato disposto dell ‘ art 13, co. 6, della l. 31.12.2012, n. 247, e delle tabelle 2 e 12 dell ‘ allegato al d.m. 10.3.2014, n. 55 (art 360, co. 1, n. 3, del c p.c.)’ , censurando il fatto che la Corte territoriale abbia liquidato, tanto in riferimento al primo che al secondo grado di giudizio, gli onorari relativi alla fase istruttoria, quando invece il giudizio aveva natura puramente documentale.
10. Il motivo è infondato con riguardo al compenso liquidato per la fase di trattazione in primo grado. In primo luogo, perché la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. non prevede alcun compenso per una specifica fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria; detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, in applicazione del principio enunciato, anche di recente, da Cass., sez. 6-2, ord. 27/03/2023, n. 8561, secondo
cui ‘ In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento ‘ (in tal senso, anche Cass., sez. 6 -2, 18/02/2019, n. 4698).
Con riguardo, invece, al compenso liquidato per la fase di trattazione relativa al giudizio di secondo grado va considerato che, secondo Cass., sez. 3, ord. 14/04/2021, n. 10206 : ‘ In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali ‘ .
Il motivo è, pertanto, sul punto, fondato, in quanto la causa, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, è stata trattenuta in decisione alla prima udienza e non è stata svolta l’attività di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) , del d.m. n. 55 del 2014.
Conclusivamente, deve essere accolto il settimo motivo, nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno rigettati il primo, il
secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo e va dichiarato inammissibile il quarto motivo; la sentenza va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta e la causa, i n parte qua , può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, riducendo le spese liquidate nella sentenza impugnata per il grado di appello del solo importo di euro 1.755,00 (riconosciuto per la fase istruttoria e/o di trattazione), confermandole nel resto.
Le spese relative al giudizio di legittimità, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto, mentre vanno poste a carico della parte ricorrente per la restante parte e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il settimo motivo; rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, riduce le spese di lite relative al giudizio di secondo grado de ll’importo di euro 1.755,00 , confermandole per il resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura dei tre quarti, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; compensa per il resto tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione