Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9790 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 9790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
sezione lavoro ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto, e comunque trattandosi di questione di massima di particolare importanza, sulla questione se il cd. travisamento della prova, con ciò intendendo l’impiego a fini della decisione di un’informazione probatoria obiettivamente contraddetta da uno specifico atto processuale, sia denunciabile dal ricorso per cassazione quale violazione dell’articolo 115 c.p.c., per il tramite dell’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c..
7. – La causa è dunque pervenuta all’udienza odierna, in vista della quale le parti hanno depositato memoria ed il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del primo e secondo motivo del ricorso, con restituzione degli atti alla sezione semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– Il ricorso contiene cinque motivi.
– Il primo motivo denuncia: « Violazione e falsa applicazione art. 116 cpc per travisamento del contenuto e della valenza delle ricevute di consegna racc. r.r. prodotte da RAGIONE_SOCIALE (art. 360, n. 3 cpc); Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti per omesso rilievo della questione dedotta in causa che le ricevute racc. r.r. non contengono alcun elemento che indichi la loro afferenza alle intimazioni di pagamento e non ad altro e diverso atto (art. 360 n. 5 cpc); Violazione art. 111, co. 6, Costituzione per essersi ritenuta ed affermata l’afferenza alle intimazioni di pagamento delle ricevute di consegna di racc. r.r. prodotte da RAGIONE_SOCIALE, pur in mancanza in esse ricevute di riferimenti alle intimazioni e senza rassegnare motivazione e senza offrire indicazione dei motivi e degli elementi in base a cui la detta affermazione è stata formulata (art. 360 n. 3, cpc) ».
9.1. – Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha osservato quanto segue: « si rileva come il concessionario abbia prodotto, tra le altre, la copia delle tre diverse intimazioni di pagamento notificate il 6.6.2012 in relazione alle tre cartelle presupposte, con la relativa relata di notifica »: dunque il primo giudice ha accertato che le notificazioni si riferivano alle intimazioni di pagamento, il che la Corte d’appello ha poi confermato, giacché ha respinto la censura svolta dall’allora appellante, la quale « contesta, sempre con riguardo alle notifiche del 2012, che gli estratti di ruolo possano costituire prova della notifica e che ci sia coerenza tra le raccomandate e gli estratti di ruolo ai fini del luogo della notifica ».
Ciò premesso, quanto all’« essersi ritenuta ed affermata l’afferenza alle intimazioni di pagamento » delle « ricevute racc. r.r. », è assorbente il rilievo che il motivo difetta sotto il profilo dell’autosufficienza, ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n. 6, c.p.c., principio che trova applicazione anche in ipotesi di errores in procedendo (Cass. Sez. Un., n. 8077 del 2012), dal momento che il ricorso, oltre a non indicare, raffrontandolo, il contenuto delle une e delle altre, sì da evidenziare il perché detta afferenza non fosse riscontrabile, neppure indica dove dette intimazioni di pagamento
siano rintracciabili (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184): sicché rifluisce nell’inammissibilità anche la denuncia di travisamento, una volta constatato che è alla Corte inibito di verificare il contenuto della censura, in quanto riferita ad atti non rintracciabili.
9.2. – Per di più, con riguardo alla censura spiegata ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, occorre rammentare che, nell’ipotesi, come quella in esame, di « doppia conforme », ex articolo 348ter , quinto comma, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 15 marzo 2022, n. 8320; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774): detto onere non è stato osservato, sicché anche per tale aspetto il motivo è inammissibile.
10. – Il secondo motivo denuncia: « Violazione e falsa applicazione art. 116 cpc (per travisamento del contenuto delle produzioni documentali di RAGIONE_SOCIALE) (art. 360, n. 3 cpc); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (per omesso esame e considerazione di quanto rinveniente dalla visura camerale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da questa prodotta – unica visura camerale effettivamente prodotta in atti – e per omesso rilievo del fatto dedotto da RAGIONE_SOCIALEpulimento che RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto alcuna visura camerale, ma solo porzioni di documenti di incerta consistenza, arbitrariamente definiti “stralci” di visura camerale) (art. 360 n. 5 cpc); Violazione art. 111, co. 6, Costituzione per essersi affermata la risultanza, da visure camerali asseritamente prodotte da RAGIONE_SOCIALE, di indicazione di sede di RAGIONE_SOCIALEpulimento nel 2012 in Napoli INDIRIZZO, pur in assenza di produzione di visure camerali da parte di RAGIONE_SOCIALE (che ha prodotto solo porzioni di documenti di incerta
consistenza, arbitrariamente definiti “stralci” di visura camerale), e senza indicare quali sarebbero i documenti definiti “visure” e senza motivare sul punto e senza offrire indicazione dei motivi e degli elementi in base la detta affermazione è stata formulata (art. 360 n. 3, cpc) ».
10.1. – Il motivo è inammissibile.
Esso, difatti, si colloca al di fuori dell’ambito del controllo del giudice di legittimità, secondo quanto osservato, in tema di travisamento della prova, nella sentenza n. 5792 del 2024, la cui motivazione viene in parte qua integralmente richiamata, con particolare riguardo ai §§ da 10.1 a 10.17.
Si ribadisce qui che: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».
Ciò detto, non vi è nella specie alcun dubbio che il motivo addebiti al giudice di merito una pluralità di sviste nella consultazione degli atti del processo, tutte volte a rimettere in discussione il fatto, dal momento che il giudice di merito ha con tutta chiarezza affermato, come si è visto in precedenza nel trascrivere la decisione d’appello, che la società nel 2012 aveva sede dove è stata effettuata la notifica.
11. – Il terzo motivo denuncia: « Violazione e falsa applicazione art. 60 DPR 600/1972, art. 26, Dpr 602/1973, art. 7, co. 6, l.
890/1982 (art. 360. N. 3 cpc). La Corte d’Appello, sull’erroneamente ritenuto presupposto che la notifica sia avvenuta presso la sede di RAGIONE_SOCIALE, e sulla conseguente errata presunzione che il soggetto consegnatario degli atti, diverso dal destinatario, potesse supporsi soggetto addetto alla ricezione della posta, ha affermato che notifica di tal fatta doveva ritenersi perfetta, valida ed efficace, poiché, nel caso di notifica con consegna a soggetto diverso dal destinatario ma addetto alla ricezione degli atti, non è necessario l’invio al destinatario della notifica di raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a persona diversa. Considerato che con le intimazioni di pagamento de quibus si chiede il pagamento di lrpef, lrap, altri tributi erariali e contributi lnps, le riferite affermazione e statuizione della Corte d’ Appello risultano formulate in violazione e falsa applicazione del disposto dell’ art. 60, co 1, lett. b bis, del disposto dell’ art. 7,co. 5, l. 890/1982, che, NEL TESTO VIGENTE NEL 2012, per il caso di consegna a persona diversa dal destinatario (anche se familiare convivente o addetto alla ricezione atti), prevedono “l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. n. 2868/17) ».
11.1. – Il motivo è inammissibile.
Difatti, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 5131 del 2023 e Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il (motivo di) ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo,
non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – qui rimasto del tutto inadempiuto -di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).
12. – Il quarto motivo denuncia: « Violazione e falsa applicazione art. 116 cpc (per travisamento del contenuto delle produzioni documentali di RAGIONE_SOCIALE) (art. 360, n. 3 cpc); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (per omesso esame e considerazione del fatto dedotto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’Ufficiale Notificatore estensore delle ricevute racc. r.r. aveva indicato di aver consegnato atti non meglio identificati in assenza del destinatario e che aveva inviato al destinatario racc. r.r. informativa della notifica, così di fatto attestando che aveva consegnato l’atto a persona NON incaricata al ritiro atti, atteso che in tal caso secondo la tesi del Tribunale e della Corte d’Appello non avrebbe dovuto inviare raccomandata informativa al destinatario, nonché per omesso esame della circostanza dedotta da RAGIONE_SOCIALE che NON V’ERA PROVA DELL NE’ DELL’ EFFETTIVO INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA, NE’ PROVA DELLA SUA CONSEGNA) (art. 360 n. 5 cpc); Violazione art. 111, co. 6, Costituzione, per essersi affermato che poteva farsi luogo alla presunzione che gli atti fossero stati consegnati a persona incaricata alla ricezione, senza spiegare i motivi per sui si faceva luogo a detta presunzione pur a fronte degli oggettivi riscontri contrari attestati dall’Ufficiale notificatore indicando di aver inviato al destinatario della notifica raccomandata
informatica della consegna, come -secondo la tesi del Tribunale e della Corte d’appello si procede solo allorché si consegna l’atto a persona non incaricata al ritiro (art. 360 n. 3 cpc) ».
12.1. – Il motivo è inammissibile.
Anche la prospettazione di simile censura non emerge dalla sentenza impugnata, né dal ricorso risulta che la questione fosse stata posta nel giudizio di merito, con conseguente inammissibilità in applicazione del principio richiamato al § 11.1.
Inoltre:
-) quanto al dedotto travisamento, si richiama integralmente quanto già detto al § 10.1., con la precisazione che anche in questo caso è dedotto un fraintendimento delle risultanze probatorie esaminate dal giudice;
-) quanto alla censura formulata ai sensi del numero 5 dell’art. 360 c.p.c. si richiama quanto osservato al § 9.2.
– Il quinto motivo denuncia: « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (per omesso esame e considerazione del fatto dedotto da RAGIONE_SOCIALE che la notifica a mezzo Pec, nel 2016, dell’intimazione di pagamento n. 09720169039 492509/000, da RAGIONE_SOCIALE indicata come interruttiva della prescrizione, è inesistente e non provata, avendo RAGIONE_SOCIALE prodotto copia dell’intimazione e copia di un messaggio pec, MA NON AVENDO PRODOTTO NE’ RICEVUTA DI ACCETIAZIONE PEC, NE’ RICEVUTA DI CONSEGNA PEC, COSÌ MANCANDO OGNI PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA DELLA PEC DETTA, E, QUINDI, DELL’ INTERRUZIONE DI PRESCRIZIONE DEDOTTA DA EQUITALIA) (art. 360 n. 5 cpc) ».
13.1. – Il motivo è inammissibile:
-) per carenza di interesse, giacché la Corte d’appello ha ritenuto ininfluente la notificazione di detto atto;
-) in applicazione del principio richiamato al § 9.2.
– Stimano le Sezioni Unite che le spese debbano essere compensate, stante l’individuata esigenza di sciogliere il nodo del travisamento della prova. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.