Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28676/2020 R.G. proposto da: CONDOMINIO ALLA INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4400/2020 depositata il 18/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO in Roma convenne dinanzi al Tribunale di Roma l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare e
dichiarare: (i) che il condominio nulla doveva di quanto addebitatogli dall ‘ RAGIONE_SOCIALE con la fattura n. M126763054 del 20.09.2012, relativa alla fornitura di gas, per l ‘ importo di euro 7.605,83; (ii) che per contro, il RAGIONE_SOCIALE aveva titolo a vedersi rimborsare e restituire, con conseguente pronuncia di condanna in via riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, la somma di cui alla fattura n. M120109313 del 27.02.2012 (euro 7.605,83), con l ‘ aggiunta di interessi e rivalutazione, come per legge; (iii) che di conseguenza, l ‘ RAGIONE_SOCIALE non aveva titolo per compensare e opporre alla predetta somma di euro 7.605,83 e, segnatamente, la somma di addebitata con la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO.
A fondamento della propria domanda il RAGIONE_SOCIALE dedusse che con fattura n. M12109313 del 27.02.2012, l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente addebitato la somma di euro 7.605,83 per la fornitura di mc 8.588 di gas, addebito che sarebbe derivato dalla lettura effettiva del contatore per un valore di mc. 14.535, in luogo di quello diverso di mc. 23.367 fatturato.
Successivamente, con lettera raccomandata a.r. del 13.12.2012, l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE avrebbe intimato al RAGIONE_SOCIALE il pagamento della diversa fattura n. NUMERO_DOCUMENTO per un importo di euro 12.578,69. A riscontro della missiva di contestazione del RAGIONE_SOCIALE, la Compagnia, con successiva comunicazione del 22.01.2013, avrebbe evidenziato che la richiesta del predetto importo sarebbe derivata dalla applicazione di un c.d. ‘ correttore volumi ‘ alla fornitura di gas erogata al RAGIONE_SOCIALE, e che quest ‘ ultimo, pertanto, avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 4.972,86, indicato nella fattura M136078489 del 24.01.2013, derivante dalla differenza tra gli importi di euro 12.578,69 e di euro 7.605,83 specificati nelle relative fatture sopra richiamate.
Costituendosi in giudizio RAGIONE_SOCIALE: (i) eccepì in via pregiudiziale, l ‘ inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; (ii) in subordine e nel merito, chiese il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed
in diritto, e comunque non suffragato da un adeguato corredo probatorio; (iii) sempre in subordine e nel merito, chiese di condannare il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere in proprio favore la somma di euro 4.454,16, giusta fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 24 gennaio 2013 di pari importo. Nel merito, l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE evidenziò la correttezza del proprio operato anche sulla scorta dei dati di consumo forniti dal distributore energetico e sottesi alle fatture oggetto di contestazione.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 10-11.12.2013 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò che nulla era dovuto dal RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE in relazione alla fattura n. M126763054 del 20.09.2012; rigettò le ulteriori domande; rigettò la riconvenzionale del condominio.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Roma.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituì chiedendo il rigetto, e formulando appello incidentale volto alla riforma e/o parziale annullamento dell ‘ ordinanza gravata fine di ottenere il rimborso dell ‘ importo di euro 7.605,83 indicati nella fattura n. NUMERO_DOCUMENTO.
Con sentenza n. 4400/2020, depositata in data 18/9/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Roma ha accolto l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Più in dettaglio, la Corte territoriale, dopo aver dichiarato l ‘ esame della censura inerente al rito sollevata da RAGIONE_SOCIALE assorbito dalle successive valutazioni, ha ritenuto che, a seguito della disamina dei documenti depositati dalle parti in primo grado, « emerge con tutta evidenza che la lettura dei consumi della fattura n. M120109313 del 27.02.2012) è riferita al periodo temporale compreso sino al 18.08.2011, anche se è stata emessa solo a febbraio 2012. La lettura contenuta nella seconda fattura (M126763054 del 20.09.2012) è riferita, invece, al periodo successivo al 18.08.2011 e comprende i
consumi fino a settembre 2012. Nel periodo intercorso tra la prima nella seconda fattura è intervenuta la modifica del numero cliente e del numero contratto. Ne discende l ‘ erroneità della sentenza con cui il Tribunale, dopo aver affermato che RAGIONE_SOCIALE ‘ha applicato una doppia fatturazione per medesimi periodi con importi diversi’, ha negato il suo diritto di credito » (così a p. 3, ultimi 3 §, della sentenza).
Stante l ‘ esplicito riconoscimento di RAGIONE_SOCIALE in ordine al credito del condominio di euro 7.605,83 da compensare con il maggior dovuto, la sentenza ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 4.972,86 in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380 bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘ Violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del c.p.c., sotto profilo del travisamento della prova (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c p.c.)’, in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato, con conseguente asserita violazione dell ‘ art. 2697 c.c., le prove documentali rappresentate, rispettivamente, dalle fatture emesse il 27.02.2012 (n. NUMERO_DOCUMENTO) ed il 20.09.2012 (n. NUMERO_DOCUMENTO). Da ciò discenderebbe l ‘ erronea statuizione della Corte territoriale secondo cui le citate fatture avrebbero contabilizzato i consumi di gas ad esse sottesi imputandoli a due diversi periodi temporali.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Omessa pronuncia e violazione dell ‘ art. 112 del
c.p.c. Violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), del c.p.c. e 2697 del cod. civ.’ , per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in merito alla pur lamentata mancata comunicazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ applicazione del c.d. ‘ correttore dei volumi ‘ al contatore condominiale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Omessa pronuncia e violazione dell ‘ art. 112 del c.p.c. sotto diverso profilo (art. 360, co, 1, nn. 3 e/ o 4, del c.p.c.)’, lamentando una mancata pronuncia della Corte territoriale sulla pur domandata dichiarazione di non debenza della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 20.09.2012, poiché asseritamente relativa a consumi già contabilizzati.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Illegittimità derivata e conseguenti violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 del cod. civ; (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)’, lamentando l ‘ erroneità della sentenza gravata là dove questa ha riconosciuto la legittimità della compensazione operata dalla sentenza gravata tra il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE con il maggior dovuto da RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al versamento della differenza.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 92, co. 2, del c.p.c. e ancor prima, eventualmente, degli artt. 99 del c.p.c. e 2907 del cod. civ., nel combinato disposto con l ‘ art. 81 del c.p.c. (art. 360, co..1, n. 3, del c.p.c.)’, per violazione delle norme sulle spese di lite. Specificamente, il ricorrente lamenta l ‘ avvenuta liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza, in luogo di quello della soccombenza reciproca; ciò in quanto la Corte territoriale, oltre ad accogliere l ‘ appello principale di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe accolto anche quello incidentale formulato dal condominio.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 13, ca. 6, della l. n. 247 del 2012 e dell ‘ art 4, co. 5, lett. c), dell ‘ articolato del d.m. n. 55 del 2014, in combinazione con le tabelle 2 e 12 dell ‘allegato (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)’, censurando il fatto che la Corte territoriale, pur avendo attribuito ad RAGIONE_SOCIALE, in dispositivo, l ‘ importo di euro 4.972,86, abbia fatto riferimento, nel regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, allo scaglione di valore da ‘euro 5.201,00 ad euro 26.000,00’ delle tabelle 11/12/2013, in tal modo violando le norme in rubrica.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione del combinato disposto dell ‘ art 13, co. 6, della l. 31.12.2012, n. 247, e delle tabelle 2 e 12 dell ‘ allegato al d.m. 10.3.2014, n. 55 (art 360, co. 1, n. 3, del c p.c .)’ , censurando il fatto che la Corte territoriale abbia liquidato, tanto in riferimento al primo che al secondo grado di giudizio, gli onorari relativi alla fase istruttoria, quando invece il giudizio aveva natura puramente documentale.
Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente solleva una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Sezione tributaria , con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Sezione lavoro , con l’ordinanza interlocutoria 29/03/2023, n. 8895, hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 6/10/2023, nella camera di consiglio della