Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16281/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura a margine p.e.c.: domiciliato del ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, , elettivamente presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE e ROMA CAPITALE
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 20066/2021, pubblicata in data 27 dicembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12
giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, deducendo di avere avuto conoscenza, a seguito di acquisizione di un estratto di ruolo, dell ‘ esistenza della cartella esattoriale n. 097 2017 0106666289 000, relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, proponeva opposizione, sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica e che, in ogni caso, il credito era prescritto.
Il Giudice di pace adito, all ‘ esito della costituzione di RAGIONE_SOCIALE Capitale e dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che replicava che la cartella era stata notificata ai sensi dell ‘ art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., rigettava l ‘ opposizione, rilevando la rituale notificazione della cartella risalente al 2 novembre 2017.
2. La sentenza è stata confermata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Rilevata preliminarmente l ‘ ammissibilità dell ‘ azione proposta, il giudice d ‘ appello ha accertato che RAGIONE_SOCIALE, in primo grado, aveva allegato copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento, eseguita dal Concessionario nelle mani del portiere dello stabile di residenza dell ‘ appellante in data 2 novembre 2017, precisando che era stata prodotta anche l ‘ avvenuta accettazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della raccomandata n. 573069899044 del 10 novembre 2017, ‹‹ inequivocamente riconciliata con la cartella di pagamento n. 097 2017 0106666289 000 ›› e che tale attestazione costituiva ‹‹ atto fidefaciente quanto all ‘ asseverazione RAGIONE_SOCIALE attività svolte dall ‘ agente postale pubblico e reca(va) l ‘ espressa indicazione di aver curato l ‘ accettazione e la spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata ivi indicate ›› , così da far ritenere perfezionato il procedimento notificatorio; ha, poi, ritenuto che la copia dell ‘ avviso prodotto, in cui erano esattamente ‹‹ annotati tutti gli elementi necessari ›› , consentiva di superare anche
l ‘ ulteriore contestazione dell ‘ appellante che aveva rilevato l ‘ impossibilità di desumere dal contenuto della raccomandata l ‘ indirizzo del destinatario.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Capitale non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis . cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 148 c.p.c. ››, per avere il giudice d ‘ appello travisato la prova, ‹‹ ritenendo acquisita una prova in realtà non prodotta ›› .
Rappresenta, al riguardo, che la sentenza impugnata aveva ritenuto notificata la cartella, in data 2 novembre 2017, a mani del portiere (NOME COGNOME), non rilevando che non era stata mai prodotta la relativa relata, risultando depositata, al contrario, la relata di una intimazione successiva recante la data del 21 giugno 2018, in alcun modo riferibile alla cartella oggetto di impugnazione, e omettendo di riscontrare che nell ‘ allegato prospetto riepilogativo RAGIONE_SOCIALE accettazioni RAGIONE_SOCIALE singole raccomandate spedite, predisposto da RAGIONE_SOCIALE, neppure compariva il nome del destinatario al quale era stata presuntivamente inviata la raccomandata informativa.
Contesta, pertanto, al Tribunale di avere dichiarato esistente una prova, in realtà mai versata in atti, così incorrendo nella violazione dell ‘ art. 148 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l ‘ errore nella ricognizione del contenuto oggetto del documento, evidenziato con il primo motivo, è censurabile anche ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., essendo vietato al giudice fondare la decisione su prove reputate esistenti, ma in realtà mai esistite o comunque in contrasto con quanto emergente dalle risultanze processuali, e soggiunge che la natura ‘controversa’ della circostanza su cui è caduto l’ errore denunciato esclude che si verta in ipotesi di errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Preliminarmente, va dato atto che non può farsi applicazione del recente arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato sulla base di una concezione ‹‹ dinamica ›› dell ‘ interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., l ‘ applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti del ruolo, dello ius superveniens costituito dall ‘ art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato proprio tale possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l ‘ estratto del ruolo (Cass., sez. U, 06/09/2022, n. 26283). La norma sopravvenuta -introducendo il comma 4bis nel testo dell ‘ art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che subordina la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la RAGIONE_SOCIALE di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti c:on una pubblica amministrazione -opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché ‹‹ plasma l ‘ interesse ad agire ›› , dal momento che ‹‹ stabilisce quando l ‘ invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela ›› (così
Cass. n. 26283 del 2022, cit.). Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia proposto opposizione avverso l ‘ estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l ‘ interesse ad agire altro non è se non una condizione -di ammissibilità – dell ‘ azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, ‹‹ mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. ›› (così, Cass., n. 26283 del 2022, cit.).
Senonché, nel caso de quo , l ‘ ammissibilità dell ‘ opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., e dunque dell ‘ azione esercitata, è stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello (come chiaramente emerge dalle pagine 2 e 3 della motivazione), tanto che il Tribunale ha proceduto all ‘ esame del merito, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione – in questa sede – da parte di RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE Capitale, donde l ‘ esistenza di un giudicato interno esplicito, che non può essere superato dalla norma sopravvenuta.
Posto ciò, i motivi dedotti, che possono essere congiuntamente scrutinati perché strettamente connessi, sono inammissibili.
4.1. Il ricorrente impugna il passo della motivazione della sentenza in cui si legge: ‹‹ in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di NOME vi è, infatti, allegata la copia fotostatica della relata di consegna della cartella di pagamento al portiere dello stabile di residenza del sig. COGNOME in data 2 novembre 2017 ›› ; assume che il Tribunale avrebbe palesemente ‹‹ travisato ›› la prova acquisita, reputando dimostrata la notifica della cartella opposta, in realtà mai eseguita dal Concessionario, e confondendo la relata di notifica della cartella con altro atto del tutto irrilevante ai fini della decisione, perché non avente alcuna attinenza con la cartella impugnata.
In particolare, sostiene che RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto in giudizio la relata di notifica della cartella di cui si
discute, asseritamente eseguita a mani del portiere in data 2 novembre 2017, bensì la relata di una intimazione, recante la data del 21 giugno 2018, in alcun modo ricollegabile alla cartella oggetto di impugnazione, e che il giudice d ‘ appello sarebbe incorso in un ‹‹ errore di percezione ›› che lo ha condotto a dichiarare ‹‹ esistente una prova mai versata in atti ›› , violando peraltro anche il principio, affermato da Cass. n. 11853 del 2004, secondo cui ‹‹la prova dell ‘ avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della ‘relata’ dell’ ufficiale giudiziario prevista dall ‘ art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario››; evidenzia pure che, avendo chiesto, con l ‘ atto d ‘ appello, che venisse accertata la ‹‹ nullità inesistenza ›› della notifica della cartella di pagamento, ‹‹ la questione della esistenza o meno di una notifica ›› aveva costituito oggetto del thema decidendum , per cui il vizio lamentato non è riconducibile nel perimetro dell ‘ errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
4.2. L ‘ esame RAGIONE_SOCIALE doglianze fatte valere deve necessariamente prendere le mosse dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che sono state investite della questione del se il cd. travisamento della prova -inteso come errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa -a seguito della novella apportata all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dall ‘ art. 54, d.l. n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134/2012) sia denunciabile per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. (a condizione che sia stato assolto il duplice onere di prospettare l ‘ assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice di merito e di specificare in termini di certezza la decisività della sottrazione di detti
contenuti), ovvero sia invocabile unicamente come motivo di revocazione ai sensi dell ‘ art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Nel dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza parte dalla considerazione che il travisamento della prova è stato sempre considerato estraneo ai motivi spendibili con il ricorso ed afferma che ammetterne la ricorribilità per cassazione determinerebbe un rovesciamento della scelta legislativa emergente nella novella del n. 5 dell ‘ articolo 360 cod. proc. civ., nella complessiva lettura datane da Cass., sez. U, del 7 aprile 2014, n. 8053, ribadendo che la riforma, da un lato, ha introdotto nell ‘ ordinamento, nel n. 5 dell ‘ articolo 360 c.p.c., un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, dall ‘ altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell ‘ articolo 360 cod. proc. civ., per il tramite RAGIONE_SOCIALE norme che impongono al giudice l ‘ obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice accezione della: ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico››; ‹‹motivazione apparente››; ‹‹contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili››; ‹‹motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››.
Osservando che, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull ‘ intero compendio RAGIONE_SOCIALE ‘carte’ processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l ‘ assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l ‘ ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale, le Sezioni Unite sono
pervenute ad enunciare il seguente principio di diritto: ‹‹ Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell ‘ informazione probatoria al fatto probatorio trova il suo istituzionale rimedio nell ‘ impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell ‘ art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale › › .
4.3. Alla stregua di tale principio, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, sia stato dedotto proprio un errore revocatorio, evincendosi dalle stesse conclusioni dell ‘ atto di appello, trascritte in ricorso, che la contestazione mossa, anche in secondo grado, non verteva sul rilievo della non riferibilità della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE alla cartella oggetto di impugnazione, ma, più genericamente, sulla ‹‹ nullità – inesistenza ›› della notifica, per non essere rinvenibile nell ‘ incarto processuale una cartella di pagamento notificata nel rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità previste dal procedimento di RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Il vizio denunciato con le censure in esame, che, secondo il ricorrente, sarebbe consistito nel ritenere acquisita in atti la prova della relata di notifica, in realtà mai prodotta in giudizio ed erroneamente confusa con altro atto (relata di una intimazione successiva), si concreta, dunque, in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, in un motivo di revocazione a norma dell ‘ art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (e non di ricorso per cassazione), trattandosi di un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, configurabile nel caso in cui il giudice supponga esistente un
documento non ritualmente prodotto o supponga inesistente un documento effettivamente esistente (tra molte, Cass., sez. 5, 25/05/2011, n. 11453; Cass., sez. L, 28/09/2016, n. 19174; Cass., sez. 5, 26/01/2021, n. 1562). E, sul punto specifico, cioè della identificazione di quel particolare atto reputato poi decisivo per dirimere la controversia in senso sfavorevole all’opponente, non vi è stata discussione tra le parti: ciò che conferma la sussumibilità della fattispecie entro la previsione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Tanto esclude l ‘ asserita violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative evocate nella rubrica dei mezzi di ricorso.
5. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, non avendo le intimate svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Terza Sezione