Travisamento della Prova in Cassazione: Il Dilemma Giuridico nelle Mani delle Sezioni Unite
Il concetto di travisamento della prova rappresenta uno dei vizi più delicati e discussi nel processo civile. Si verifica quando un giudice, nell’esaminare un documento o un’altra prova, ne percepisce un contenuto oggettivamente diverso da quello reale. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, la n. 3485/2024, riaccende i riflettori su una questione cruciale: è ancora possibile far valere questo errore in sede di legittimità? La Corte ha scelto di non decidere, sospendendo il giudizio in attesa di un verdetto chiarificatore delle Sezioni Unite.
I Fatti del Caso: Una Sanzione Disciplinare e l’Appello in Cassazione
La vicenda nasce da un procedimento disciplinare a carico di due ingegneri, sanzionati dal loro Consiglio Nazionale di categoria. La sanzione era stata inflitta per la presunta violazione di norme deontologiche relative a un incarico di progettazione e direzione lavori. Secondo l’organo disciplinare, i professionisti avrebbero illecitamente acquisito un incarico originariamente spettante a un’altra collega.
I due professionisti hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo un palese errore procedurale basato su un travisamento della prova. A loro dire, il Consiglio Nazionale avrebbe erroneamente interpretato una serie di atti di cessione di quote societarie, vedendo una continuità contrattuale che, in realtà, non esisteva. Questa errata percezione dei documenti avrebbe portato alla conclusione, altrettanto errata, della violazione deontologica.
La Questione Giuridica sul Travisamento della Prova
Il cuore del problema non risiede nel merito della sanzione, ma in un dilemma prettamente processuale. I ricorrenti hanno basato il loro appello sulla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza o del procedimento) e dell’art. 115 c.p.c. (principio di disponibilità delle prove). La questione è se il travisamento della prova possa essere ancora fatto valere con questi strumenti dopo la riforma del 2012, che ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza è spaccata in due:
1. Tesi restrittiva: Sostiene che, dopo la riforma, il travisamento dei fatti non sia più denunciabile in Cassazione. L’unico rimedio sarebbe la revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.), un mezzo di impugnazione straordinario.
2. Tesi estensiva: Ritiene che il travisamento sia ancora sindacabile, non come vizio di motivazione, ma come errore di percezione che porta a decidere sulla base di prove inesistenti o dal contenuto diverso. In questo caso, si configurerebbe una violazione di legge processuale (art. 115 c.p.c.) e quindi un error in procedendo.
La Decisione della Corte: Rinvio in Attesa delle Sezioni Unite
Di fronte a questo palese e significativo contrasto interpretativo, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha agito con prudenza. Rilevando che la medesima questione era già stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite da un’altra sezione della Corte (con ordinanza n. 11111/2023), i giudici hanno deciso di sospendere il procedimento.
L’ordinanza è, pertanto, interlocutoria: non decide il caso, ma lo ‘congela’, rinviandolo a nuovo ruolo. La sorte del ricorso dei due professionisti è ora legata a doppio filo alla pronuncia delle Sezioni Unite, che avrà il compito di fornire un’interpretazione univoca e definitiva sulla questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si fonda sulla necessità di garantire la certezza del diritto e l’uniforme interpretazione della legge. Proseguire con il giudizio avrebbe significato prendere una posizione su una questione altamente controversa, con il rischio di emettere una sentenza potenzialmente in contrasto con l’imminente decisione delle Sezioni Unite. La sospensione è quindi una scelta dettata da ragioni di economia processuale e di coerenza sistematica dell’ordinamento giuridico. La Corte attende che l’organo supremo di nomofilachia sciolga il nodo interpretativo prima di poter applicare il principio corretto al caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur non risolvendo la controversia, ha importanti implicazioni. Evidenzia come l’evoluzione normativa possa generare incertezze applicative che richiedono l’intervento delle Sezioni Unite. Per le parti in causa, significa un’attesa prolungata, il cui esito dipenderà da una decisione che trascende il loro caso specifico. Per gli operatori del diritto, la futura sentenza delle Sezioni Unite sul travisamento della prova rappresenterà un punto di riferimento fondamentale, destinato a influenzare innumerevoli ricorsi futuri e a definire con maggiore chiarezza i confini del sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione dei fatti.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’?
Si tratta di un errore di percezione da parte del giudice, il quale attribuisce a una prova (ad esempio un documento) un contenuto oggettivamente diverso da quello reale. Non è un errore di valutazione (interpretazione del significato), ma un errore materiale di lettura o comprensione del dato probatorio.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso di non decidere subito il caso?
La Corte ha sospeso il giudizio perché ha riscontrato un forte contrasto giurisprudenziale su un punto decisivo per la risoluzione della controversia: l’ammissibilità del motivo di ricorso basato sul travisamento della prova. Poiché la questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite, la Corte ha preferito attendere la loro pronuncia per garantire una decisione coerente e conforme al diritto.
Qual è il contrasto giurisprudenziale che ha bloccato la decisione?
Il contrasto riguarda le conseguenze della riforma del processo civile del 2012. Una tesi sostiene che il travisamento della prova non sia più un motivo valido per il ricorso in Cassazione, ma solo per la revocazione. L’altra tesi, invece, ritiene che sia ancora possibile denunciarlo come errore procedurale, in quanto porta il giudice a decidere sulla base di prove che, di fatto, non esistono nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3485 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14854/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
nonchè contro
ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELLA PROVINCIA DI BARI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI e PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, -intimati- avverso la DECISIONE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3/2023 depositata il 6.6.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che col primo motivo di ricorso gli ingegneri NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed all’art. 115 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo dovuta ad asserito travisamento probatorio, per avere il RAGIONE_SOCIALE, confermando il Collegio di disciplina territoriale, e sostituendo solo la più blanda sanzione dell’ammonizione a quella della censura, per la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico, erroneamente percepito che l’atto di cessione delle quote dell’RAGIONE_SOCIALE del 12.3.2004, proprietaria dell’ex cementificio COGNOME RAGIONE_SOCIALE, concluso con soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato in continuità col contratto preliminare di cessione delle quote sociali del 17.12.2003 concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE, e che gli atti di cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’ex cementificio COGNOME, del 17.9.2004, 13.10.2004, 21.10.2004, 4.11.2004 e 29.11.2004, posti in essere dai soci di quella società in favore della RAGIONE_SOCIALE, sarebbero stati in continuità col contratto
preliminare del 28.4.2004 concluso dai predetti soci con la ditta RAGIONE_SOCIALE, desumendo da tali continuità il permanere del diritto al conferimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori di costruzioni sugli ex cementifici COGNOME e COGNOME a favore dell’autrice dell’esposto all’organo disciplinare, AVV_NOTAIO, alla quale i ricorrenti sarebbero subentrati nell’incarico in violazione RAGIONE_SOCIALE articoli surrichiamati; considerato che i ricorrenti lamentano un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE atti sopra richiamati ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per la violazione dell’art. 115 c.p.c.; rilevato che vi é contrasto giurisprudenziale tra la tesi che ritiene non più denunciabile in sede di legittimità il travisamento della prova dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che ha eliminato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e quindi utilizzabile solo il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. (che presuppone però che il punto non sia stato esaminato nella decisione impugnata), e la tesi che invece anche dopo quella riforma ritiene ancora sindacabile il travisamento della prova, purché si tratti di errore di percezione e non di valutazione della prova, attraverso la deduzione, qui prospettata, della violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 360 comma primo n.4) c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere l’impugnata decisione attribuito ad uno o più atti prodotti un significato probatorio che in alcun modo può essere da essi ricavato, finendo per decidere in base a prove non proposte; rilevato che su sollecitazione dell’ordinanza della sezione terza della Corte di Cassazione del 27.4.2023 n. 11111 é stata rimessa la soluzione di questo contrasto interpretativo alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno già trattenuto la relativa causa a decisione ma si è in attesa della pubblicazione della sentenza, per cui é necessario attendere la pronuncia relativa
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione interpretativa indicata in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2024