Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32530 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31518-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 495/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/06/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME ;
udito l’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, e l’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, NOME e NOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Perugia, per sentir dichiarare il loro inadempimento, nella rispettiva veste di venditore e appaltatore, al contratto di fornitura e posa in opera di piastrelle sottoscritto con gli
attori, realizzato con piastrelle in parte opache e in parte satinate, e per ottenere la loro condanna al rifacimento della pavimentazione ovvero al risarcimento del danno.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto. Si costituiva RAGIONE_SOCIALE resistendo del pari alla domanda e chiedendo di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE, fornitrice delle piastrelle, per essere manlevata da ogni eventuale danno. Si costituiva a sua volta la terza chiamata, la quale pur riconoscendo di aver spedito, per errore, piastrelle di qualità diverse, in parte opache e in parte satinate, eccepiva che gli addetti alla posa in opera avrebbero dovuto accorgersi della svista già all’apertura delle confezioni e resisteva quindi alla domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.
Con sentenza n. 546/2016 il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda principale, condannando RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) a risarcire agli attori la somma di € 42.233,33; accoglieva del pari la domanda di manleva, condannando RAGIONE_SOCIALE a rifondere a RAGIONE_SOCIALE quanto da essa pagato in esecuzione della sentenza; rigettava invece la domanda spiegata dagli attori nei confronti della ditta appaltatrice.
Interponeva appello avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE e si costituivano, resistendo al gravame, le altre parti. RAGIONE_SOCIALE, da un lato e RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME e NOME, le ultime due quali eredi di COGNOME NOME, medio tempore deceduta, spiegavano altresì appello incidentale.
Con la sentenza impugnata, n. 495/2018, la Corte di Appello di Perugia riformava parzialmente la decisione di prime cure, confermando la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per il danno patito dagli originari attori, ma aggiungendovi anche la responsabilità, in via
solidale, dell’appaltatore RAGIONE_SOCIALE; confermava altresì il quantum del risarcimento dovuto agli originari attori; limitava infine la domanda di manleva spiegata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nei limiti del 50% delle somme dovute in forza della sentenza di secondo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi, e RAGIONE_SOCIALE, spiegando anch’essa ricorso incidentale affidato a due motivi. Resistono infine con controricorso, tanto al ricorso principale che a quelli incidentali, COGNOME NOME, NOME e NOME.
In prossimità dell’udienza la parte controricorrente e ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE e la parte controricorrente COGNOME hanno depositato memoria.
Il P .G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri; per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento degli altri; per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento del secondo.
I procuratori delle parti, presenti in udienza, hanno rispettivamente concluso come segue:
quello della parte controricorrente COGNOME, per il rigetto di tutti i ricorsi, principale e incidentali;
quello della parte controricorrente e ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’accoglimento del proprio ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe condannato RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno riconosciuto in favore dei COGNOME, in solido con RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una motivazione meramente apparente.
Con il quarto motivo, da trattare per ragioni di connessione logica unitamente al primo, la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1663 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la prova orale esperita in prime cure aveva dimostrato che non era possibile accorgersi della differenza esistente tra le piastrelle fornite in sede di posa in opera.
Ad avviso della parte ricorrente, in particolare, gli originari attori, COGNOME NOME e COGNOME NOME (deceduta poi in corso di causa, ed alla quale sono succeduti gli eredi, oggi costituiti come parte controricorrente) avevano espressamente confermato, in sede di interrogatorio formale, che le differenze di tonalità cromatica tra le varie piastrelle erano emerse soltanto alla fine dei lavori, una volta terminata la loro posa in opera ed eseguita la pulitura e spazzolatura del pavimento (cfr. pagg. 14 e s. del ricorso). La Corte di Appello avrebbe dunque totalmente travisato il senso della prova, omettendo di considerare le dichiarazioni degli attori ed affermando, in modo del tutto apodittico, che ‘… i COGNOME avevano messo in guardia coloro che montavano il pavimento di una disomogeneità dello stesso ricevendo una risposta negativa dai tecnici della RAGIONE_SOCIALE, i quali, anzi, rassicuravano i predetti che le scatole contenenti le piastrelle erano tutte uguali. Non vi possono essere dubbi in ordine ad
una negligenza della RAGIONE_SOCIALE la quale, nonostante le osservazioni dei COGNOME, ometteva qualsiasi controllo procedendo con il montaggio; non solo, i tecnici insistevano nel fatto che la non omogeneità era dovuta ad una patina di materiale ceroso esistente sulle piastrelle che sarebbe venuto meno con il successivo lavaggio’ (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
La Corte distrettuale ha preso le mosse dalla considerazione che RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato di aver fornito ai COGNOME le piastrelle oggetto di causa, né di aver loro fornito materiale differente da quello ordinato, ed ha quindi, su tale base, confermato la responsabilità della ditta venditrice (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ha poi ritenuto RAGIONE_SOCIALE a sua volta responsabile nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, pur evidenziando che il controllo svolto dalla seconda sul materiale fornito dalla prima non avrebbe dovuto limitarsi, come è avvenuto di fatto, alla sola verifica della corrispondenza tra le quantità ordinate e consegnate, ma anche estendersi alla verifica della corrispondenza tra le tipologie dei materiali, che risultavano chiaramente stampigliate sulle scatole (cfr. pag. 7 della sentenza). Ha poi argomentato che i COGNOME, non essendo tecnici del settore, non avrebbero potuto eseguire il controllo sula tipologia del materiale non svolto da RAGIONE_SOCIALE, né quest’ultima aveva fornito, sul punto, alcuna prova (cfr. pag. 9 della sentenza). Ed infine, con riferimento alla posizione dell’appaltatore RAGIONE_SOCIALE, ha ravvisato la sua responsabilità per aver omesso qualsiasi controllo preventivo sull’idoneità della merce prima di eseguirne la posa in opera (cfr. ancora pag. 9 della sentenza). Sulla base di tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, il giudice di merito ha ravvisato la responsabilità solidale del venditore e dell’appaltatore per il danno cagionato ai committenti ed ha, invece, limitato la condanna
in manleva di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE alla sola metà di quanto da quest’ultima dovuto in base alla sentenza, a fronte della concorrente responsabilità per omesso controllo ritenuta ascrivibile alla ditta venditrice (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza).
Nel far ciò, nello statuire sul rapporto tra i COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Appello ha valorizzato la circostanza che i primi, pur non essendo tecnici del settore, si fossero avveduti del problema e lo avessero segnalato ai tecnici di RAGIONE_SOCIALE, ricevendo da questi ultimi rassicurazioni poi rivelatesi erronee.
Nella prospettazione della ricorrente principale, tale elemento probatorio, tuttavia, colliderebbe apertamente con le dichiarazioni rese dai COGNOME in sede di interrogatorio, onde verrebbe a configurarsi, sul punto, una ipotesi di travisamento della prova.
Sotto questo profilo, occorre tener presente che la questione della rilevabilità, in sede di legittimità, del vizio di travisamento della prova, è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con tre distinte ordinanze interlocutorie, rispettivamente della sezione lavoro, n. 8895 del 29/03/2023, della terza sezione, n. 11111 del 27/04/2023 e della quinta sezione, n. 15593 del 01/06/2023. Appare dunque necessario attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite prima di decidere il presente ricorso.
PQM
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione della deducibilità in sede di legittimità del vizio di travisamento della prova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 24 ottobre 2023.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME