Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29058 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29058 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7428/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore
-intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI FORLÌ n. 639/2020 pubblicata il 12 agosto 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che :
-con sentenza n. 639/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale di Forlì ha respinto l’appello spiegato da NOME COGNOME contro la decisione di primo grado assunta dal Giudice di pace locale, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex artt. 204 -bis D. Lgs. n. 285 del 1992 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 da lei proposta avverso un verbale di accertamento di violazione del codice
stradale elevato nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE;
-contro la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
-con il primo motivo viene denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per , nonché per violazione e falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverandosi al Tribunale romagnolo di aver erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione resa dal Giudice di pace, pur emergendo ex actis -e in particolare dal timbro apposto dall’ufficio postale mittente sulla busta in cui era contenuto il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite -la prova RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esperito rimedio;
-con il secondo motivo, prospettante la violazione e la falsa applicazione di legge, nonché l’omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sono riproposti in questa sede i motivi di opposizione non esaminati nel merito né dal giudice di prime cure né da quello d’appello;
-il terzo motivo, anch’esso formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione di legge, si risolve nella richiesta di cassazione del capo RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza recante la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ; -l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
ritenuto che , ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del ricorso, si renda necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione, a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria, dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda