Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26580 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14437-2018 proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2264/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/11/2017 R.G.N. 371/2015;
Oggetto
R.G.N. 14437/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 14437/18
Rilevato che:
Con sentenza del 15.11.17 n. 2264, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Bari che aveva accolto la domanda proposta da INDIRIZZO Emanuele volta a far dichiarare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE trattenuta operata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal m ese di febbraio 2013 sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale alla restituzione delle somme trattenute in eccesso.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ha rilevato come, nella specie, non si versasse in un’ipotesi di procedura esecutiva, ma di un caso di recupero di indebito previdenziale a mezzo trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al Traversa, quindi di una trattenuta diretta sulla pensione: per cui l’RAGIONE_SOCIALE poteva trattenere un quin to dell’importo pensionistico fatto salvo il trattamento minimo, quindi la trattenuta era legittima.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, INDIRIZZO ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 545 comma 7 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva errato nella determinazione dell’entit à delle somme trattenibili sulla pensione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1260 c.c. e dell’art. 545 comma 7 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva acconsentito che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ps operasse la compensazione sul trattamento pensionistico in corso, che era tuttavia un credito, ad avviso del ricorrente, impignorabile.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di indebito previdenziale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto RAGIONE_SOCIALE pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne’ incide su di esso l’art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione RAGIONE_SOCIALE integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall’art. 69 RAGIONE_SOCIALE legge 30 aprile 1969 n. 153′ (Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19).
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che si versava in un caso di recupero di indebito previdenziale a mezzo di trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al pensionato e di conseguenza ha applicato i limiti di pignorabilità che devono ess ere rispettati dall’RAGIONE_SOCIALE nell’effettuare la trattenuta, secondo quanto stabilito dall’art. 69 RAGIONE_SOCIALE legge n. 153 del 1969, quindi, che la trattenuta non superi la misura del quinto
dell’ammontare del trattamento e che venga fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo, limiti che la Corte d’appello ha accertato che erano stati rispettati, nel recupero rateale disposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a carico del Traversa.
Va, infine, rilevato che la novella dell’art. 545 c.p.c. di cui all’art. 13 comma 1 lettera l) del DL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza -consistenti (a seguito dell’ulteriore novella di cui all’art. 21 bis del DL 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio RAGIONE_SOCIALE misura massima mensile dell’assegno RAGIONE_SOCIALE con un minimo di € 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge -pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, ovver o quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agisca per crediti diversi dall’indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest’ultimo caso, si applica la norma di favore per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 69 RAGIONE_SOCIALE legge n. 153 del 1969, secondo cui, ‘Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’articolo 11 RAGIONE_SOCIALE legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE derivanti da indebite
prestazioni percepite a carico di forme di RAGIONE_SOCIALE gestite dall’RAGIONE_SOCIALE stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico RAGIONE_SOCIALE assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.’
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nell’importo di € 700,00 , oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.5.2024