Trattenimento Straniero: la Cassazione Prende Tempo e Rinvia la Decisione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso delicato riguardante il trattenimento straniero di un cittadino tunisino, scegliendo una via prudenziale: il rinvio della decisione. Questa scelta non entra nel merito della questione, ma segnala l’importanza e la complessità del tema, che la Corte intende affrontare in modo organico e ponderato, attendendo l’esito di un’udienza pubblica già fissata per casi analoghi. Analizziamo i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Caso: La Detenzione e i Ricorsi
Un cittadino di nazionalità tunisina si è rivolto alla Corte di Cassazione per contestare due provvedimenti che avevano convalidato la sua detenzione presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Il primo provvedimento era un decreto del Giudice di Pace, mentre il secondo era un’ordinanza del Tribunale. Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto legittima la misura restrittiva della libertà personale disposta dal Questore.
Il cittadino straniero, attraverso il suo legale, ha presentato due distinti ricorsi, successivamente riuniti dalla Corte, per chiedere l’annullamento di tali decisioni, basando le sue argomentazioni su presunte violazioni di normative nazionali ed europee.
Le Doglianze del Ricorrente: Diritto d’Asilo e Divieto di Espulsioni Collettive
Le censure mosse dal ricorrente si concentravano su due punti fondamentali:
1. Violazione del diritto all’informazione sulla protezione internazionale: Si sosteneva che, al momento del suo ingresso nel territorio nazionale, non gli erano state fornite le necessarie informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. Secondo la difesa, questa omissione rendeva illegittimo il presupposto stesso del provvedimento di respingimento e, di conseguenza, del successivo trattenimento.
2. Violazione del divieto di espulsioni collettive: Il ricorrente lamentava che la sua espulsione rientrasse in una pratica di espulsione collettiva, vietata dall’articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Anche questo vizio, a suo dire, avrebbe dovuto condurre all’annullamento della convalida del trattenimento.
Di contro, il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con un atto ritenuto non idoneo a svolgere un’effettiva attività difensiva, limitandosi a chiedere di partecipare all’udienza.
La Decisione della Corte sul Trattenimento Straniero
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, non ha deciso nel merito dei motivi di ricorso. Invece di stabilire se le doglianze fossero fondate o meno, ha optato per una soluzione procedurale.
Le Motivazioni
La Corte ha rilevato che la questione giuridica al centro del ricorso era già stata oggetto di due precedenti ordinanze interlocutorie, con le quali si era disposta la trattazione della materia in una pubblica udienza. Ritenendo opportuno attendere l’esito di tale udienza pubblica per garantire coerenza e uniformità nell’interpretazione della legge su un tema così rilevante, il collegio ha deciso di differire la propria decisione. Pertanto, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa che la Corte si pronunci nella sua composizione più solenne.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur non risolvendo la controversia, offre un’importante indicazione: la Corte di Cassazione riconosce la delicatezza e la rilevanza delle questioni legate al trattenimento straniero e al diritto alla protezione internazionale. La scelta di attendere l’udienza pubblica suggerisce la volontà di arrivare a un principio di diritto consolidato, destinato a fare da guida per i casi futuri. Per il ricorrente, ciò significa un’attesa ulteriore, ma per il sistema giuridico nel suo complesso, rappresenta un passo verso una maggiore certezza del diritto in una materia che tocca diritti fondamentali della persona.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha deciso di non pronunciarsi immediatamente perché la questione giuridica sollevata dal ricorso è già stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza per altri casi simili. Ha ritenuto opportuno attendere l’esito di tale udienza per assicurare una decisione coerente e ponderata.
Quali erano le principali argomentazioni del cittadino straniero?
Il ricorrente sosteneva che il suo trattenimento fosse illegittimo per due motivi principali: primo, perché al suo arrivo in Italia non era stato informato della possibilità di chiedere protezione internazionale; secondo, perché il suo allontanamento rientrava in un’ipotesi di espulsione collettiva, vietata dalla normativa internazionale.
Cosa significa che la causa è stata ‘rinviata a nuovo ruolo’?
Significa che la discussione e la decisione del caso sono state posticipate. La causa viene tolta dal calendario delle udienze fissate e sarà inserita nuovamente in un momento successivo, una volta che la Corte avrà deciso i casi analoghi nell’udienza pubblica.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31771 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
sui ricorsi riuniti 3895/2023-4476/2023 proposto da:
NOME domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO depositato il 2/9/2022 e avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO pubblicata il 15/09/2022;
udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, cittadino tunisino, ricorre a questa Corte, a mezzo del ricorso rubricato al 3895/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal AVV_NOTAIO di Torino ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 10, comma 4 e 10ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l’illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all’atto del suo ingresso nel territorio nazionale non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale; 2) della violazione in relazione degli artt. 10, comma 4 e 10ter d.lgs. 286/1998 dell’art. 4, Protocollo 4 CEDU non avendo il decidente rilevato l’illegittimità del presupposto respingimento trattandosi di espulsione collettiva.
Il ricorrente, a mezzo del ricorso rubricato al RG. 4476/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con ia quale il Tribunale di Torino, richiesto dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso rubricato al RG NUMERO_DOCUMENTO/2023 al ricorso rubricato al RG NUMERO_DOCUMENTO/2023.
Poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze 22806/2023 e 23843/23 è stata rimessa la trattazione alla pubblica
udienza, il collegio, ritenuto opportuno differire la decisione all’esito della detta pubblica udienza, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.10.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME