Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 5324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5324 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20679/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGUSA, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-ricorrenti- contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
–
contro
ricorrente-
Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10460/2023 depositato il 29/09/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, i quali hanno chiesto: sui primi due motivi di ricorso, previa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; di accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso; di dichiarare, in ordine ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.
Uditi l’avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 28 settembre 2023 dal Questore RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Ragusa nei confronti di NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, cittadino tunisino entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa.
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero è stato disposto in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 -bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno 14 settembre 2023.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ‘ove occorra’ il Questore RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Ragusa hanno proposto ricorso articolato in nove motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite.
La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma 2, c.p.c.
L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile, o comunque di rigettare, il ricorso.
Ha depositato memoria il Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Il controricorrente ha depositato memoria in data 22 gennaio 2024.
In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite