Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6264/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del AVV_NOTAIO p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ex lege.
-resistenti-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO nel proc. r.g.n. 16892/2022 depositata il 22/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Con ordinanza in data 22/09/2022 il Tribunale di Torino ha convalidato il trattenimento di NOME, nato in Tunisia, presso il RAGIONE_SOCIALE Torino, su richiesta avanzata in data 21/09/2022 dalla RAGIONE_SOCIALE di Torino ex art.6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione di domanda di protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero già trattenuto e volta alla riconvalida del trattenimento predisposto dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO l’8/9/2022 e già conv alidato dal Giudice di Pace di Torino il 12/09/2022.
Segnatamente, il Tribunale, ha dato atto che:
-il Paese di provenienza RAGIONE_SOCIALEo straniero era ricompreso tra i Paesi di origine sicuri;
la domanda di protezione internazionale era stata presentata solo dopo il trattenimento e che dal foglio notizie risultava che inizialmente aveva detto di avere lasciato il suo Paese per trovare lavoro;
-l’eccezione sollevata dal ricorrente circa la illegittimità del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa sulla erronea contestazione di avere eluso i controlli di frontiera, era irrilevante ed infondata, atteso che l’atto presupposto era c ostituito dal decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, cui era seguito il provvedimento di trattenimento del AVV_NOTAIO, oggetto di valutazione; che il decreto espulsivo di AVV_NOTAIO era stato adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14, comma 5, ter del TUI, non avendo COGNOME ottemperato all’ordine del AVV_NOTAIO Ragusa di lasciare il territorio nazionale nei termini ivi previsti e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di adozione del provvedimento di espulsione
conseguente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO, il AVV_NOTAIO non deve più valutare i criteri di cui all’art.1, comma 2, del TUI (Cass. n.25754/2021);
il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di Ragusa non risultava impugnato.
Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 20/03/2023, affidato a un motivo e illustrato con memoria, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Torino e del RAGIONE_SOCIALE.
Le Amministrazioni intimate, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n. 23921/2020; Cass. n. 27557/2022).
3.1.- Con un umico motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 13 del d.lgs. n.286/1998l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -l’erronea contestazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie es pulsiva –
l’incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera.
Segnatamente il ricorrente sostiene che il decreto espulsivo adottato dal AVV_NOTAIO Ragusa era illegittimo; quindi, critica l’affermazione del Tribunale di Torino che ha individuato l’atto presupposto del provvedimento di trattenimento nel decreto di espulsione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. In particolare, deduce che questo decreto espulsivo venne adottato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza all’ordine di allontanamento emesso a seguito del decreto espulsivo di Ragusa in conseguenza logico/giuridica e che, pertanto, doveva essere valutata la illegittimità derivata, e ne trae la conseguenza che ove l’atto presupposto è illegittimo, non può legittimamente rimanere n vita quello dipendente.
3.2.- Il ricorso è inammissibile.
COGNOME veniva attinto da un primo decreto di espulsione, emesso dal AVV_NOTAIO di Ragusa il 21 luglio 2022, per avere lo straniero fatto ingresso nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, comma 2, lett. a, d.lgs. 286/1998), accompagnato da ordine del AVV_NOTAIO di abbandono del territorio nazionale. Successivamente, COGNOME veniva attinto dal decreto di espulsione, emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO l’8 settembre 2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 ter decreto cit., per inosservanza del precedente ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO, con trattenimento presso il CPR, convalidato il 12 settembre 2022. All’udienza di convalida il NOME manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale, per cui il 20 settembre la RAGIONE_SOCIALE adottava un nuovo ordine di trattenimento, in data 20 settembre 2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 (pretestuosità RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione, diretta a ritardare l’espulsione), trattenimento che veniva convalidato il 22 settembre 2022, e che costit uisce l’oggetto del presente ricorso. Orbene, è evidente che il presupposto del trattenimento convalidato il 22 settembre 2022 era il decreto del
AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, a seguito del quale veniva emesso un primo ordine di trattenimento, superato dalla domanda di protezione internazionale, che ne richiedeva un secondo ex art. 5, comma 3, cit., non potendo l’ordine di trattenimento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 , comma 1, d.lgs. n. 286/1998 – trovare fondamento se non in un decreto di espulsione.
Il ricorrente assume, tuttavia, che il decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘8 settembre 2022 sarebbe affetto da illegittimità derivata, essendo illegittimo il decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di Ragusa del 21 luglio 2022, essendo insussistente il presupposto RAGIONE_SOCIALEa sottrazione RAGIONE_SOCIALEo straniero ai controlli alle frontiere.
Tuttavia, il ricorso non si confronta con la correlativa ratio decidendi del decreto impugnato, secondo cui è pienamente legittimo il secondo trattenimento, presentando la domanda di protezione evidenti tratti di pretestuosità e strumentalità, perché il presupposto di tale trattenimento sarebbe costituito dal decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, in quanto il decreto del AVV_NOTAIO Ragusa – la cui illegittimità si rifletterebbe su quello di AVV_NOTAIO – non risultava essere stato impugnato e, quindi, era divenuto definitivo.
Va rammentato, inoltre, che, secondo una giurisprudenza costante, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo (per tale intendendosi quello a monte del trattenimento), anche alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa disposta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Cass. n.17407/2014; conf. Cass. n.7841/2019, con riferimento al rapporto tra decreto di espulsione e revoca, a monte, RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, che
va del pari sindacata dal G.P.). Anche la decisione menzionata dal ricorrente non conforta la sua tesi, essendosi affermato, proprio con riferimento al trattenimento ex art. 6, comma 3, cit., che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione RAGIONE_SOCIALEa presentazione da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell’esame del presupposto fondante RAGIONE_SOCIALEo stesso – il carattere meramente strumentale e dilatorio RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo -, il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito (ma da intendersi quello immediato), che può consistere anche nella situazione di inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero (Cass. n.17127/2022). Il decreto prefettizio di Ragusa, peraltro, era divenuto definitivo (Cass. n.5462/2002) per mancata impugnazione. Deve trovare, pertanto, a pplicazione – con riferimento al decreto di AVV_NOTAIO presupposto – il principio secondo cui l’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dovuto alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento di cui all’art. 14, comma 5 bis, d.lgs. cit., non impone alcuna valutazione in ordine alla pericolosità del cittadino straniero ed ai suoi legami familiari, perché l’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. cit., che ne disciplina l’emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente art. 13 d.lgs. cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2 bis) RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo (Cass. n. 25754/2021).
4.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Non si provvede sulle spese, perché il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Torino, costituitisi tardivamente, ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione, non hanno svolto difese. Pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.