Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14059/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI POTENZA – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE MELFI n. 608/2023 depositata il 29/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente il sig. COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, codice fiscale CODICE_FISCALE, domiciliato presso il RAGIONE_SOCIALE di Palazzo San Gervasio (PZ) sito in 85026 Palazzo INDIRIZZO alla INDIRIZZO al INDIRIZZO, propone ricorso con due motivi contenente molteplici censure avverso il provvedimento pronunciato mediante lettura in udienza dal Giudice di Pace di Melfi in data 29.05.2023, il quale ha ritenuto che: ‘(…) Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC, con cui il AVV_NOTAIO ha chiesto la convalida del decreto emesso in data 26.05.23 e notificato il 26.05.23 alle ore 20.00, a mezzo del quale è stato disposto che il cittadino extracomunitario COGNOME, come identificato in atti, sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei; Sentito l’interessato come da separato verbale; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, Visti gli artt. 13 e 14 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni: CONVALIDA il provvedimento indicato in premessa ‘.
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la Questura ed il Prefetto di AVV_NOTAIO al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge.
La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto: – Artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione; – Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione di proroga del trattenimento (su tale punto, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 1105/2019), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato ‘formato standard’.
Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Omessa motivazione e/o motivazione apparente. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto: Art. 132 n. 4 c.p.c.,- Art. 111, comma 6, Cost.
La proposta ex art. 380 bis c.p.c. è del tutto condivisibile. Invero, contrariamente all’assunto del ricorrente, in tema di immigrazione, l’adozione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente
che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (Cass. 20108/2016), anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione di un termine per la partenza volontaria (Cass. 28155/2017). Né la motivazione può considerarsi inesistente per l’adozione di un modulo prestampato (Cass.S.U. 22232/2016; Cass. 6758/2022), poiché sulla motivazione non incide la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, comunque ivi inserita, non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, ne’ si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge (Cass. 9223/1995). Va pertanto applicata la sanzione processuale di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., non essendovi stata costituzione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass.S.U. 27195/2023; Cass. 27947/2023). In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.S.U. 27433/2023; Cass.S.U. 28540/2023).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato infondato con condanna ex art. 96 quarto comma cpc alla somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 quarto comma cpc alla somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione