Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14056/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA DI POTENZA – RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE MELFI n. 605/2023 depositata il 29/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 25/5/2023, la Questura di AVV_NOTAIO – RAGIONE_SOCIALE Immigrazione trasmise al Giudice di Pace di Melfi una richiesta di convalida del trattenimento, finalizzato all’esecuzione dell’espulsione, in ottemperanza di decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia, di NOME COGNOME, cittadino nigeriano, presso il Centro RAGIONE_SOCIALE rimpatri (di seguito C.P.R.) di Palazzo San Gervasio (PZ). Il questore alleg ò che il trattenimento presso il C.P.R. si rendesse necessario per « effettuare gli accertamenti di rito, l’identificazione, acquisire i documenti ed individuare un vettore idoneo al rimpatrio ».
All’udienza del 29/5/2023, il difensore del trattenuto si oppose alla richiesta di convalida del trattenimento poich é posto in essere in violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (Testo unico immigrazione: T.U.I.) non sussistendone i presupposti , avendo peraltro lo straniero il passaporto in corso di validità e la propria famiglia in Italia oltre che la propria attività di lavoro autonomo.
Il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento in pari data, cos ì decise: « Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il alle ore , con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha chiesto la convalida del decreto emesso in data 25.05.23 e notificato il 25.05.23 alle ore 15,30, a mezzo del quale è stato disposto che il cittadino extracomunitario NOME, come identificato in atti, sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilit à di vettori o mezzi di trasporto idonei; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del AVV_NOTAIO; Visti gli
artt. 13 e 14 del D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni: CONVALIDA il provvedimento indicato in premessa ». Avverso il predetto decreto, ha proposto ricorso per cassazione NOME, svolgendo due motivi. Il Ministero dell’Interno ed il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, pure destinatario della notificazione di detto ricorso, non hanno svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge», prospettando la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del Testo unico immigrazione e sostenendo che il trattenimento de quo era finalizzato all’esecuzione dell’espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Pistoia e assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 del TUI, che avrebbe implicato la verifica di esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volont à dell’interessato, senza le quali si sarebbero dovute adottare, se del caso, le misure non coercitive di cui all’art. 14, comma 1-bis, TUI, considerato che lo straniero aveva dichiarato di essere in possesso di passaporto in corso di validità, mentre il Giudice di Pace aveva adottato uno stampato preconfezionato, senza alcuna motivazione ed apponendo una semplice crocetta; b) con il secondo motivo , l’omessa motivazione e/o motivazione apparente, in violazione dell’art.360 n. 4 c.p.c..
Le censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate.
Il ricorrente invoca la violazione dell’art. 14 TUI e, in particolare, del suo comma 1-bis, secondo il quale, nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validit à e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del TUI o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 155 del 2005, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, pu ò disporre una o pi ù delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validit à , da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
2.1. Nella specie, il ricorrente aveva dichiarato, senza subire contestazioni, che disponeva di passaporto in corso di validit à (cfr. il verbale di udienza del 29/5/23 innanzi al Giudice di Pace di Melfi), requisito indubbiamente necessario per l’adozione delle misure alternative di cui al citato comma 1bis (cfr. Cass. n. 28155 del 2017; Cass. n. n. 20108 del 2016).
2.2. La Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, all’art. 15, par. 4, dispone: « 1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto pi ù breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalit à di rimpatrio. 2. Il trattenimento è disposto dalle autorit à amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorit à amministrative, gli Stati membri: a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimit à del
trattenimento su cui decidere entro il pi ù breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimit à del trattenimento su cui decidere entro il pi ù breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilit à di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. 3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorit à giudiziaria. 4. Quando risulta che non esiste pi ù alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pi ù le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è pi ù giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento è mantenuto finch é perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non pu ò superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare pi ù a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o b) dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi ».
2.3. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la possibilit à di adozione di misure alternative non detentive deve
essere necessariamente scrutinata dall’Autorità procedente. Si è infatti affermato -sia pur con riferimento alla proroga del trattenimento -che, in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, cos ì come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalit à della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identit à , la cui sussistenza impedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento nonch é la concessione di un termine per la partenza volontaria (cfr. Cass. n. 7829 del 2019). In motivazione, la Corte ha ricordato che, ai fini del giudizio in ordine all’applicabilit à di misure diverse, e meno restrittive, del trattenimento presso il C.I.E., secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l’art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115 impone, in tema di proroga, un riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15, assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino di un Paese terzo interessato. L’autorit à chiamata a pronunciarsi sull’eventuale proroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deve esaminare, quindi, in primo luogo, se, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti, ma meno coercitive del trattenimento; in secondo luogo, se sussista un rischio di fuga del cittadino e, in terzo luogo, se quest’ultimo eviti o impedisca la preparazione del suo rimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine, l’autorit à giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorit à amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un Paese
terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. Spetta, pertanto, al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire, in sede di riesame delle condizioni previste all’art. 15, p. 1, della direttiva 2008/115, se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva e, nel caso in cui ci ò non risulti possibile, al fine di stabilire se persista un rischio di fuga dello stesso. Detto giudice pu ò prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d’identit à (Corte Giustizia, 5.6.2014, C- 146/14, NOME COGNOME).
Si vedano anche in termini Cass. 18409/2023 e Cass. 13113/2023.
2.4. L’art.14, comma 1 -bis , del TUI, quindi, deve essere interpretato, alla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE, come volto ad imporre uno scrutinio rigoroso della possibilit à di adozione di misure alternative al trattenimento. Questo, in particolare, è ammissibile solo se sussiste un rischio di fuga o il cittadino del Paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento, tanto pi ù se, come preteso dall’art.14 citato, lo straniero è in possesso di passaporto valido.
2.5. Il Giudice di Pace di Melfi si è disinteressato di tale profilo, pur sollevato dal ricorrente, e, per queste ragioni, il suo provvedimento è illegittimo.
Il decreto impugnato, pertanto, va, in accoglimento del ricorso, cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.
Poich é la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit à a quanto gi à sancito, ex aliis, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla
regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pu ò , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch é Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit à , dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Melfi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023