Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30170 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1691 R.G. anno 2022 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE ;
contro
ricorrente avverso il decreto pronunciato l’11 ottobre 2021 dal Giudice di pace di Torino.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME è stato destinatario di un decreto di trattenimento convalidato il 30 ottobre 2020 dal Giudice di pace di Torino. Lo stesso NOME è stato successivamente dimesso e ha ricevuto la notifica di un ordine di allontanamento dall’Italia. In data 9 ottobre 2021 il Prefetto ii Como ha adottato nei suoi confronti un decreto di espulsione motivato dal fatto che lo stesso si tratteneva nel territorio italiano senza giustificato motivo; contestualmente il Questore di Como ha emesso un nuovo ordine di trattenimento presso il Centro RAGIONE_SOCIALE rimpatri di Torino. Il Giudice di pace di Torino ha convalidato, in data 11 ottobre 2021, il trattenimento osservando: che sussistevano i presupposti di cui all’art. 13 d lgs. n. 286/1998; che non erano emersi elementi tali da far ritenere illegittimità del provvedimento di espulsione e che non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ; che sussistevano i presupposti di cui all’art. 14 del ci tato decreto legislativo; che al momento non era disponibile idoneo vettore ed era necessario acquisire documento valido per l’espatrio.
Avverso quest’ultimo provvedimento ricorre per cassazione, con un unico motivo, NOME COGNOME. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 14, commi 4 e 5 bis , d.lgs. n. 286/1998, 15, paragrafi 2 e 4, dir. 2008/115/CE, 111, comma 6, Cost. e la motivazione apparente o inesistente del provvedimento di convalida del trattenimento. Deduce che le argomentazioni svolte dal Giudice di pace integrerebbero una mera formula di stile alla quale non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso in esame, in risposta alle deduzioni svolte dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
─ Il motivo è inammissibile, e così il ricorso.
Le doglianze del ricorrente mancano di aderenza alla fattispecie
dedotta in giudizio.
L’istante sembra dolersi del fatto che il Giudice di pace non abbia tenuto conto del fatto che non possono essere autorizzate proroghe o convalide «non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte» e cita , in proposito, l’arresto di Cass. 6 giugno 2021, n. 15647, non massimata in CED : pronuncia – questa che a sua volta evoca il principio, espresso da Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064, secondo cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.
Tale argomentare non è però concludente, visto che nel caso in esame non viene in questione alcuna proroga del trattenimento; nel ricorso per cassazione si dà atto che in data 9 ottobre 2021, contestualmente alla riammissione RAGIONE_SOCIALEo straniero dalla Svizzera, l’Autorità prefettizia territorialmente competente aveva emesso un nuovo decreto di espulsione, cui conseguì un autonomo e distinto provvedimento restrittivo: quello oggetto RAGIONE_SOCIALEa convalida qui impugnata.
Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).
– Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Trattandosi di procedimento esente (art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione Civile, in data 15 settembre 2023.
camera di consiglio 15.9.2023
Il Presidente
NOME COGNOME