Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12567/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
QUESTORE DI TORINO;
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Torino depositato il 6 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con decreto del 6 dicembre 2022, il Tribunale di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di sessanta giorni il trattenimento di NOME COGNOME, cittadino RAGIONE_SOCIALEa Tunisia, presso il RAGIONE_SOCIALE, disposto dal Questore di Torino con decreto del 10 ottobre 2022, e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2022, ritenendo meramente strumentale la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale presentata dal COGNOME, peraltro già rigettata dalla Commissione Territoriale, escludendo la sopravvenienza di circostanze significative rispetto alle precedenti valutazioni e dando atto del rispetto dei termini previsti per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata;
che avverso il predetto decreto il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria;
che il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre il Questore non ha svolto attività difensiva.
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, il COGNOME denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 17 aprile 2015, n. 142 e degli artt. 27, comma 3-bis, e 28 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che fossero stati rispettati i termini previsti per la procedura accelerata, senza considerare che la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale era stata formalizzata il 10 ottobre 2022, mentre la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa stessa alla Commissione Territoriale aveva avuto luogo soltanto il 3 novembre 2022;
che, ad avviso del ricorrente, il ritardo nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale non ne giustifica un prolungamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE, recepito dall’art. 3 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché il trattenimento costituisce una misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la cui durata non può eccedere il tempo strettamente necessario;
che, in riferimento all’ipotesi in cui un cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma terzo, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/2022, n. 17834);
che tale principio è stato ribadito anche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall’art. 28bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. I, 30/03/2023, n. 9042);
con ordinanza interlocutoria del 9 febbraio 2024, n. 3656, questa Corte ha peraltro rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘approfondimento RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazionale, anche alla luce del tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/ CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20 (recepite da Cass., Sez. I, 13/07/2003, nn. 20070 e 20034), sia pure con riferimento alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini;
che appare pertanto opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione del predetto ricorso.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 13/02/2024