Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12780/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Patti, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI MESSINA, QUESTURA DI CALTANISSETTA e QUESTURA DI MESSINA – intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta in R.G. n. 831/2023 depositato l’ 8/5/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME era destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Messina in data 6 maggio 2023, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta.
Il Giudice di pace di Caltanissetta, rilevato che lo straniero era privo di documenti di identificazione, convalidava il provvedimento di
trattenimento in ragione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, adottato in data 8 maggio 2023, articolando due motivi di censura. Gli intimati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Prefettura di Messina, Questura di Messina e Questura di Caltanissetta non hanno svolto difese.
Considerato che:
3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost. e 13, comma 5-bis, T.U.I., poiché al trattenuto è stato impedito, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienz a di convalida del decreto di trattenimento, di nominare quale difensore di fiducia il legale a cui lo stesso aveva già conferito mandato orale, vizio che -in tesi – avrebbe provocato la nullità del provvedimento emesso a chiusura del procedimento.
Il motivo non è fondato.
Il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 5 -bis , d. lgs. 286/1998 prevede, fra l’altro, che ‘ l
NOME è stato difeso nell’occasione da un avvocato (AVV_NOTAIO).
Nessuna comunicazione doveva essere data a un diverso legale, posto che non risulta che lo straniero avesse conferito procura speciale ad altri, come prescrive la norma appena citata, prima
RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida o abbia manifestato al giudice la volontà di essere assistito da un differente difensore.
5. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica ‘ violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 TUI e RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 -violazione del principio di gradualità e di proporzionalità RAGIONE_SOCIALEe misure esecutive RAGIONE_SOCIALE‘espulsione mancanza di motivazione e violazione dei principi di legalità e tassatività ‘, assume la nullità del provvedimento impugnato in quanto nel caso di specie l’espulsione non poteva essere eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica, dato che lo straniero non rientrava nelle categorie di persone ritenute pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica, né sussisteva un rischio di fuga, cosicché non era possibile adottare alcun conseguente provvedimento di trattenimento a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 1, T.U.I..
Peraltro, il provvedimento giudiziale di convalida non è munito di una motivazione che dia conto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di convalida del trattenimento.
Il motivo è fondato.
Il giudizio di convalida regolato dall’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/98 (a mente del quale « il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito RAGIONE_SOCIALEa vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e
») ha oggetto circoscritto alla verifica di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe misure disposte dall’autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere all’esame dei requisiti di merito assunti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione iniziale di trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘immigrato (Cass. 24584/2020, Cass. 22775/2022).
Giova, inoltre, ricordare che il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).
Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’ articolo 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto
dei presupposti di legittimità , derivanti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall’interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21).
Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento del tutto immotivato, posto che il giudice di merito, dopo aver dato atto che il provvedimento di trattenimento di cui si chiedeva la convalida era stato adottato dal questore perché era necessario disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità e nazionalità del trattenuto, e attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei, si è limitato a fare richiamo agli artt. 13 e 14 T.U.I., senza verificare in maniera argomentata la sussistenza dei requisiti previsti da tali norme.
Il contenuto di questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende affatto percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, Cass. 22232/2016, Cass. 13977/2019).
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dagli artt. 13 e 14 T.U.I. per procedere alla convalida del trattenimento.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere cassato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile decidere la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non convalidando il trattenimento, stante l’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida previsto dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998.
8. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 6, comma 5, d. lgs. 142/2015) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115/2002 , ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto di convalida del Giudice di pace di Caltanissetta RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2023 e, decidendo nel merito, non convalida il decreto di trattenimento.
Così deciso in Roma in data 21 dicembre 2023.