Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso R.G.N. 10528/2023
promosso da
NOME COGNOME (cittadino della Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rapp resentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Questore della Provincia di Torino e Ministro dell’Interno
– intimati con atto di costituzione – avverso il provvedimento di proroga di 60 giorni del trattenimento ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, emesso dal Tribunale di Torino il 10/11/2022, pubblicato l’11 /11/ 2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 20766/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e all’atto dello
sbarco veniva sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento. Trasferito presso l’hotspot dell’isola, il 30 agosto 2022 lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il 31 agosto 2022 il medesimo ricorrente riceveva la notifica del decreto di respingimento e del contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva subito condotto. Il 31 agosto 2022 il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che veniva adottata il 2 settembre 2022. In occasione dell’udienza di convalida, il cittadino straniero manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale. Il 13 settembre 2022 il medesimo formalizzava la domanda di protezione e in pari data la Questura di Torino adottava nei suoi confronti un decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, ritenendo la domanda esclusivamente strumentale. Il 14 settembre 2022 il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento. Il 17 settembre 2022 il cittadino straniero riceveva la notifica della convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 30 settembre 2022. Con provvedimento adottato il 7 ottobre 2022 e notificato in data 8 ottobre 2022, la Commissione territoriale di Torino decideva di non accogliere la domanda di protezione internazionale. Avverso tale decisione il medesimo proponeva ricorso con istanza di sospensione ex art. 35 bis , comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 e il Tribunale di Torino, con provvedimento del 3 novembre 2022, comunicato l’8 novembre 2022, accoglieva la richiesta di sospensione. L’8 novembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga del trattenimento del ricorrente, ai sensi dell’art. 6, c omma 8, d.lgs. n. 142 del 2005, che veniva concessa per ulteriori sessanta giorni.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione alla discussione in caso di fissazione della pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, d.lgs. n. 142 del 2015, 27, comma 3, e 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, per non avere il Tribunale ritenuto che fossero stati superati i termini stabiliti per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, in ragione della tardività dell’audizione personale e dell’ omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R., cui conseguiva la cessazione del trattenimento.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 6, c omma 9, d.lgs. n. 142 del 2015, per non avere il Tribunale rispettato i requisiti per la proroga del trattenimento, per assenza dell’esclusiva finalità strumentale della domanda di protezione internazionale.
Questa Corte, in riferimento all’ipotesi in cui il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, ha già affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all’esame della domanda» , deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022);
Tale principio è stato ribadito anche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto dell’art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall’art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023).
Con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 3656 del 09/02/2024), questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla
pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell’approfondimento della questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazionale, anche alla luce del tenore letterale dell’ art. 15 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20 (recepite da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20070 del 13/07/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20034 del 13/07/2023), sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini.
Appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della