Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3656  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10220/2023 R.G. proposto da: COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  COGNOME  NOME -ricorrente- contro
QUESTURA  DI  TORINO,    in  persona  del  Questore,  RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE di TORINO n. 21170/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
Il ricorrente espone che egli, in data 19 settembre 2022, già in stato di trattenimento in quanto attinto da decreto di respingimento, sottoscriveva il modulo C3 (richiesta asilo) presso il CPR di Torino e la Questura di Torino adottava nei suoi confronti un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15, per giorni 60, ritenendo strumentale la domanda di asilo. Il trattenimento è stato convalidato dal Tribunale di Torino il 21 settembre 2022. La domanda di asilo è stata respinta della competente Commissione territoriale con provvedimento del 20 ottobre 2022. Avverso tale decisione COGNOME proponeva ricorso ex art. 35 bis, D. Lgs. 25/08, formulando istanza di sospensione ex art. 35 bis, c. 4, D. Lgs. 25/08, davanti al Tribunale di Torino. Il 14 novembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga del trattenimento ai sensi dell’ art. 6, c. 8 , D. Lg s. 142/15 doc. 6 . Il ricorrente si è opposto deducendo che nel caso in esame erano stati violati i termini della procedura accelerata ex art. 28-bis, D. lgs. 25/08.
Il Tribunale di Torino ha prorogato il trattenimento, ritenendo rispettati i termini della procedura , ‘atteso che risulta sussistente l’ipotesi di cui all’art. 27 comma 3 lett. b) essendo pervenute presso il CPR di Torino nel mese di settembre ben 47 richieste di protezione internazionale in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini che sia la Questura che la Commissione competente hanno dovuto esaminare sicché la presentazione simultanea di un numero considerevole di domande è ancora oggi considerato un motivo legittimo per il superamento del termine di 9 giorni(7 per la fissazione dell’audizione e 2 per la decisione) e che in tale caso il termine massimo previsto per la conclusione della procedura diventa quello di tre mesi (nove mesi
di cui all’art. 27 c. 3 ridotti ad un terzo come previsto dall’art. 28 c. 5 D. L.vo 25/08)’.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME affidandosi ad un motivo. In data 28 ottobre 2023, il difensore del ricorrente ha presentato un’istanza per la rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. L’istanza è stata respinta, con provvedimento del Presidente Aggiunto del 9/11/2023, e la causa è stata rimessa all’udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2023, ed è stata decisa all’esito della riconvocazione del Collegio in data 4/12/2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 6, D. Lgs. 142/15, 27, c. 3, 28-bis, D. Lgs. 25/08 per il superamento dei termini stabiliti per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, la tardività dell’audizione personale e l’ omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R. La parte deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la proroga del suo trattenimento, senza rilevare l’intervenuto superamento dei termini previsti per l’esame della domanda di protezione internazionale e che tale ulteriore richiesta di proroga non avrebbe dovuto essere autorizzata, poiché la legge consente che lo straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale possa essere trattenuto soltanto per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda stessa.
Il ricorrente osserva che all’udienza del 15 novembre 2022  si era opposto alla richiesta di proroga del trattenimento denunciando la violazione  dei  termini  massimi  del  suo  trattenimento  in  quanto richiedente  asilo.  Deduce  che    la  sua  domanda  di  protezione internazionale  era  stata  registrata  il  19  settembre  2022    mentre
l’audizione personale del COGNOME veniva fissata il 14 ottobre 2022, vale a dire 25 giorni dopo la redazione del modulo C3 e che inoltre anche l’adozione del provvedimento avveniva in ritardo (ovvero 6 giorni dopo l’audizione) in data 20 ottobre 2022 con violazione dei termini massimi Avrebbe quindi errato il giudice a fare riferimento all’art 27 comma 3 D.lgs. 25/2008 poiché la possibilità di superare i termini della procedura accelerata è consentita unicamente ai fini dell’adozione della decisione e non della mera preparazione dell’esame della domanda. La previsione è d’altronde coerente con il richiamato principio secondo cui il trattenimento del richiedente asilo non può protrarsi in presenza di ‘eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda’ (art. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15). In secondo luogo, lo stesso art. 27, c. 3, D.lgs. 25/08, impone che l’eventuale ritardo nell’adozione della decisione debba essere debitamente comunicato al richiedente trattenuto, il che non è avvenuto.
Ciò premesso,  il Collegio rileva quanto appresso:
L’istanza di assegnazione del processo alle sezioni unite di questa Corte è stata respinta rilevando che non sussiste nella giurisprudenza di questa Corte contrasto sulla natura, perentoria o meno, dei termini della procedura accelerata. Nel predetto provvedimento si rileva che la portata delle affermazioni contenute nella sentenza della prima sezione 3 febbraio 2021, n. 2458, indicata nell’istanza come uno dei poli del conflitto ermeneutico, è stata precisata dalla giurisprudenza successiva (Cass., sez. I, 1° giugno 2022, n. 17834) nella quale si legge che ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5
della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che  ” il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  non  possono protrarsi  oltre  il  tempo  strettamente  necessario  all’esame  della domanda “,  deve  intendersi  nel  senso  che,  una  volta  definito  il procedimento  amministrativo  relativo  all’esame  della  domanda,  il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.
La soluzione della apparente antinomia tra l’art. 6, c. 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede ‘ la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda’ , e il successivo comma 6, a tenore del quale ‘ Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28 -bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ‘ , è stata individuata dalla richiamata giurisprudenza nel rilievo che ‘la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida’ e nella considerazione che i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori.
Sulla non perentorietà del termine sono, peraltro, tornate altre decisioni, come Cass., sez. I, 30 marzo 2023, n. 9042, la quale ha ribadito la natura non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, ed ulteriormente Cass. sez. I, n. 9042 del 30/03/2023, Tuttavia, deve rilevarsi che talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libertà individuale, il tenore letterale dell’art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e le affermazioni
di perentorietà dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale,,  ma  dalle  quali  sembra  doversi  trarre  un  principio generale di perentorietà dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica  udienza,  attesi  gli  evidenti  profili  di  rilievo  nomofilattico connessi a tale questione.
P.Q.M.
Rinvia la casa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 /11/2023, ed