Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12567/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
QUESTORE DI TORINO
-intimato-
avverso il DECRETO di TRIBUNALE TORINO n. 23029/2022 depositata il 06/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 3.10.2022 COGNOME NOME cittadino tunisino, ha fatto ingresso al CPR di Torino in quanto attinto da decreto di espulsione e conseguente decreto di trattenimento convalidato dal Giudice di Pace; il 10.10.2022 ha presentato domanda di protezione internazionale; in pari data il AVV_NOTAIO di Torino ha disposto il suo trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co. 3 D.lgs. 142 del 2015 per un periodo di 60 giorni; con decreto del 11.11.2022 la competente Commissione territoriale ha respinto la domanda di asilo, decisione avverso la quale e il trattenuto ha presentato ricorso . Con decreto del 6 dicembre 2022, il Tribunale di Torino, su richiesta del AVV_NOTAIO, ha prorogato di sessanta giorni il trattenimento del ricorrente.
Avverso il predetto decreto il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE‘interno ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 13.2.2024 la causa è stata rimessa a nuovo ruolo stante il rinvio in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa trattazione di un ricorso, (causa iscritta al n. 10220/2023 R.G.) avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘approfondimento RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla legislazione nazionale per la procedura accelerata. Il ricorrente ha depositato memoria
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 17 aprile 2015, n. 142 e degli artt. 27, comma 3-bis, e 28 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,
censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che fossero stati rispettati i termini previsti per la procedura accelerata, senza considerare che la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale era stata formalizzata il 10 ottobre 2022, mentre la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa stessa alla Commissione territoriale aveva avuto luogo soltanto il 3 novembre 2022.Ad avviso del ricorrente, il ritardo nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale non ne giustifica un prolungamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE, recepito dall’art. 3 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché il trattenimento costituisce una misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la cui durata non può eccedere il tempo strettamente necessario. Deduce che in riferimento all’ipotesi in cui un cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, questa Corte ha affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma terzo, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/2022, n. 17834).
La causa è stata rinvita a nuovo ruolo prendendo atto che con ordinanza interlocutoria del 9 febbraio 2024, n. 3656 questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso, (causa iscritta al n. 10220/2023 R.G.) avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘approfondimento RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa
nazionale, anche alla luce del tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/ CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C36/20 (recepite da Cass., Sez. I, 13/07/2003, nn. 20070 e 20034), sia pure con riferimento alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini.
2.- Il motivo è infondato
Possono qui richiamarsi le considerazioni svolte da questo stesso Collegio nel processo n. 10220/2023, trattato alla pubblica udienza del 13 novembre 2024 e la cui pendenza come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria è stata la ragione del rinvio al nuovo ruolo del presente procedimento.
Nel processo n. 10220/2023 è stata esaminata questione analoga enunciando il seguente principio di diritto (sentenza n. 32767/2024)
« Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e la amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.lgs 142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6 del D.lgs 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l’art. 28 -bis del D.lgs. 25/2008 stabilisce i termini RAGIONE_SOCIALEe procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì la sospensione automatica del provvedimento impugnato, come da principio generale; non è tuttavia esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia
colpevole, così da attivare una valutazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘esame da svolgere ».
3. Deve qui ribadirsi che si impone una lettura sistematica e coordinata RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nel D.lgs. 142/2015 che non può essere penalizzata, nella disciplina adottata dalla novella del 2020, dal mancato richiamo nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 6, del D.lgs. 142/2015 all’art. 28 -bis comma 5 (modificato) nella parte in cui è previsto il possibile superamento dei termini massimi RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata ‘ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo RAGIONE_SOCIALEa domanda.’ La apparente antinomia tra il comma 5 e il comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art 6 del D.lgs. 142/205 è stata offerta dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano Cass. 01/06/2022, n. 17834 e più di recente Cass. 02/01/2024, n. 14), cui il Collegio intende dare continuità, rilevando che per una corretta esegesi RAGIONE_SOCIALEe norme in esame, non risulta utile valorizzare soltanto la disposizione di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art 6 cit., trascurando del tutto la disposizione di cui al comma 5.
La durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida del trattenimento, ai sensi del comma 5: si prevede infatti, al quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 in esame, che se il trattenimento è già in corso al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, i termini previsti dall’art.14, comma 5, del D.lgs. 286/1998, “si sospendono”, e il AVV_NOTAIO trasmette gli atti al Tribunale competente “per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni per consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda”.
Il comma 6 prevede, invece, un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso. Detto altrimenti, il comma 6 stabilisce soltanto che comunque il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il
procedimento amministrativo di esame accelerato RAGIONE_SOCIALEa domanda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il trattenimento ( rectius, il nuovo titolo di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015) decade.
3.- – Né diversamente si evince dalla recente decisione emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (n.11399 del 29/04/2024) sul riespandersi del principio generale di sospensione automatica a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso avverso le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione qualora siano superati i termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata. In quella sede le sezioni unite non hanno preso posizione per la perentorietà dei termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata ai fini del trattenimento, mentre hanno verificato gli aspetti riguardanti il segmento procedurale RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, senza occuparsi RAGIONE_SOCIALEa diversa tematica del trattenimento, che non era oggetto RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale, peraltro focalizzata sulla applicazione RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata ai ricorsi proposti da soggetti provenienti dai cosiddetti paesi sicuri. In particolare le sezioni unite hanno evidenziato che l’effetto sospensivo RAGIONE_SOCIALEa impugnazione è principio generale posto a presidio RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALEe tutele riconosciute per la protezione internazionale, e quindi deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri. Ciò è di regola possibile poiché la procedura accelerata si applica a casi in cui gli elementi da valutare sono -in astratto- evidenti o facilmente acquisibili; le sezioni unite parlano infatti di ‘ ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori ‘. Nondimeno può accadere che nel caso concreto gli elementi da valutare potrebbero non essere di pronta e facile acquisizione, per le più varie ragioni,
sicché il termine RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata potrebbe essere sforato; ciò sembra peraltro essere stato previsto legislatore laddove ha stabilito in sessanta giorni il termine del trattenimento (e non in quello più breve RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata) per consentire l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Pertanto, anche espandendo il principio di diritto affermato dalle sezioni unite a tutti i casi in cui si fa applicazione RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata e quindi anche a quello RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da soggetto già raggiunto da provvedimento di espulsione, domanda ritenuta strumentale ad evitarne l’esecuzione (cd. richiedente asilo secondario), ne consegue soltanto che il richiedente beneficerà RAGIONE_SOCIALE‘effetto sospensivo automatico dato dalla proposizione del ricorso avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione, ove i termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata siano stati superati. Nondimeno, avendo il AVV_NOTAIO la facoltà di chiedere la proroga del trattenimento finché permangono le condizioni di cui al comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art 6 (e cioè per tutto il tempo in cui il soggetto è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto) la misura sarà comunque prorogabile ed avrà anche in questo caso la durata indicata nel provvedimento convalidato, fermo restando la durata massima complessiva prevista dalla norma.
4.- Il trattenimento, del resto, non è una conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata; sia il trattenimento che l’adozione RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata sono correlati ad un fatto specificamente previsto dalla legge, in questo caso la circostanza che la domanda sia stata presentata da un soggetto già trattenuto, e di cui la amministrazione ha evidenziato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta strumentalità.
Devono qui richiamarsi le condivisibili considerazioni svolte da questa Corte con l’ordinanza n. 14/2024, in caso analogo, in cui si
è ritenuto che l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure del ricorrente discende per un verso, dalla natura comunque non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25/2008 affermata proprio nel precedente citato in ricorso (Cass. 2458/2021) ove valutati come parametro temporale RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del trattenimento. Per altro verso, occorre considerare che la durata massima del trattenimento, disposto nei termini sopra indicati, deve intendersi, come già sopra chiarito, stabilita dal comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D. lgs. n. 142/2015 (quella cioè dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda). E’ quindi vero che i termini massimi previsti dalla legge per le misure restrittive RAGIONE_SOCIALEa libertà personale sono perentori, ma nel caso di specie i termini massimi del trattenimento del richiedente asilo secondario sono quelli previsti dall’art. 6 del D.lgs. 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l’art. 28 bis del D.lgs. 25/2008 stabilisce i termini RAGIONE_SOCIALEe procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi RAGIONE_SOCIALE‘effetto sospensivo automatico RAGIONE_SOCIALEa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale (Cass. s.u. n.11399 del 29/04/ 2024) e fermo restando che quando l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda è completato non vi è più ragione di prolungare il trattenimento disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 6 citato.
5.- Deve infine aggiungersi che il mancato richiamo, nella disciplina vigente post Novella 2020, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art.6 d.lgs. 142/2015, comma 6, all’art.28-bis comma 5 (novellato), laddove si prevede il possibile superamento dei termini massimi RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata “ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo RAGIONE_SOCIALEa domanda”, non è decisivo, essendo tale ultima disposizione una norma di generale portata che, come sopra rilevato, esprime uno dei principi di fondo che governano l’esame
RAGIONE_SOCIALEe domande di protezione internazionale. E, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dedotta nullità del trattenimento, non può rilevare l’asserita mancata informazione al trattenuto del ritardo. La previsione espressa RAGIONE_SOCIALE‘informativa contenuta nell’art. 27 comma 3 d.lgs. n. 25 del 2008 non può, invero, costituire una condizione di validità del trattenimento, perché ciò non è previsto. Rimane ferma la sindacabilità sulla giustificazione ex post costituita dall’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘esame, anche al fine di valutare che non si verifichino prassi amministrative distorte incompatibili con il fascio di garanzie date dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (Corte Cost. n. 212/2023) e, nella specie, questa valutazione è stata svolta dal Tribunale.
Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità e complessità RAGIONE_SOCIALEa questione, le spese del procedimento si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali . Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 13/11/2024.