Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
il
Questore della Provincia RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
Ministro dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-intimati-
avverso l’ ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 14 ottobre 2022, comunicata il 17 ottobre 2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 17562/22, con cui è stata respinta l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2020, 15, 27, 28-bis, d. lgs. n.25/08 -violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale -cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. (Cass., n. 2458/21). Sull’impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 28, comma 5, d.lgs. n.25/2008. Sull’impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 27, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n.25/2008. La vigente formulazione dell’art. 6, comma 6, D. Lgs. n.142/15, come modificato dal D.L. 130/20, convertito dalla L. 173/20, essendo stato soppresso il rinvio all’attuale comma 5, impedisce il trattenimento RAGIONE_SOCIALE straniero richiedente protezione internazionale oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 di detta norma. La richiamata facoltà di superamento dei termini prevista dall’art 28, comma 5, d.lgs. n.25/20 08, è comunque consentita all’esclusivo fine di ‘un esame adeguato e completo della domanda’, vale a dire un’attività squisitamente di merito volta alla decisione, mentre nella vicenda odierna veniva denunciato il ritardo della pubblica amministrazione nel l’avvio della procedura. L’ art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 precisa che eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. Ed inoltre la possibilità di superare i termini della procedura accelerata è consentita unicamente ai fini dell’adozione della decisione e non della mera preparazione dell’esame della domanda e il ritardo nell’adozione della decisione deve essere debitamente comunicato al richiedente trattenuto, oltre che alla Questura competente, unitamente ai motivi che lo giustificano.
Nella camera di consiglio del 14 novembre 2023, un ricorso identico, n. 10220/2023, con ordinanza interlocutoria è stato
rimesso alla pubblica udienza; è necessario, pertanto, rinviare a nuovo ruolo il giudizio.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione