Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24502/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI POTENZA
-intimata-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ope legis
-resistente-
avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di POTENZA n. 2239/2021 depositato il 23/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con provvedimento del 23 agosto 2021 il Tribunale di Potenza ha prorogato di trenta giorni il trattenimento disposto dal AVV_NOTAIO di Potenza in data 22-7-2021 nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, all’esito RAGIONE_SOCIALEa formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale in data 16-7-2021 da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento del AVV_NOTAIO di Siracusa del 25-6-2021, emesso contestualmente al decreto di respingimento, convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 26-6-2021 . La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: « ritenuto che l’eccezione difensiva di tardivi tà RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale afferisce alla efficacia o validità del provvedimento di trattenimento e, pertanto, deve essere sollevata con apposita richiesta di riesame del provvedimento medesimo, essendo diversi i presupposti e condizioni rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALEa richiesta del diverso provvedimento di proroga; rilevato altresì che la dichiarazione di ospitalità presso un connazionale è stata presentata per la prima volta all’udienza, onde la Questura non ha avuto modo di verificare l’effettivit à RAGIONE_SOCIALEa disponibilità e la veridicità RAGIONE_SOCIALEa predetta dichiarazione; preso atto altresì la Commissione territoriale ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta di protezione internazionale avanzata dall’interessato e tale provvedimento, sebbene impugnato, conserva efficacia esecutiva almeno sino alla pronuncia di sospensiva, attualmente rigettata ed impugnata dinanzi al giudice investito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008;considerato in ogni caso che il richiedente trattenuto, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa
Commissione territoriale, rimane in stato di trattenimento nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale e, in questo caso, il AVV_NOTAIO chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale (art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142 del 2015); ritenuto, pertanto, che sussistono le ragioni che giustificano la proroga del trattenimento e che la stessa possa essere concessa per un periodo di 30 gg. in considerazione che è applicabile la cd. procedura semplificata per il rimpatrio ».
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura di Potenza, rimasta intimata, e del RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 7746/2023, con cui era disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione dei ricorsi rimessi alla pubblica udienza del 30-3-2023 in ordine alla questione concernenti i riflessi RAGIONE_SOCIALEa violazione dei termini ex art.28 bis d.lgs. n.25 del 2008, i l ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ed in particolare (a) RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D. Lgs. 142/2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 35/bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008, poiché a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata sospensione, da parte del Tribunale, del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale, era divenuto possibile il rimpatrio, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7 del D. Lgs. 142/2015; (b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 28/bis, comma 2, del D. Lgs. 25/2008, in quanto risultavano
superati i termini perentori previsti dalla cd. ‘procedura accelerata’ pari a giorni 7+2, atteso che il parere RAGIONE_SOCIALEa Commissione era stato emesso il 05.08.2021 e notificato il 12.08.2021; (c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D. Lgs. 286/1998, che prevede la possibilità di richiedere la proroga RAGIONE_SOCIALEa permanenza nel C.P.R. per un periodo ulteriore rispetto alla prima frazione temporale concessa in sede di convalida, unicamente in caso di gravi difficoltà con ri ferimento all’accertamento sull’identità e RAGIONE_SOCIALEa nazionalità del trattenuto, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio, mentre, ad avviso del ricorrente, non erano stati indicati, né provati elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione ovvero che fosse necessaria un’ulteriore frazi one temporale al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rim patrio RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente), sicché al più avrebbero dovuto disporsi misure non coercitive ; (d) RAGIONE_SOCIALEa legge 17.10.2017 n.161, poiché la Questura, nella richiesta di proroga, aveva affermato che ‘ il medesimo risulta avere precedenti di polizia e penali relativamente a reati inerenti l’ingresso ed il soggiorno illegale, non è in possesso di alcun documento valido ed era pronto al rimpatrio datato 22/07/2021 mediante il charter ministeriale con direttiva nr. 400/B ‘ (ingresso in Italia nel 2011 – risulta dalla richiesta di proroga sul PCT), ma non era stato effettuato alcun accertamento sulla pericolosità concreta ed attuale RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, come necessario in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama.
Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.
2.1. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide (v. Cass. n. 17834/2022), ove il richiedente protezione già presente in un C.P.R., in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la
durata massima del trattenimento cos ì disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 RAGIONE_SOCIALEa predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che « il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda », deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.
Sul punto, è stato infatti chiarito nell’arresto giurisprudenziale da ultimo citato (v. sempre Cass. n. 17834/2022, cit. supra, conf. Cass. 9042/2023), che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.28-bis d.lgs. 25/2008, nel caso di domanda di protezione internazionale presentata in costanza di trattenimento, come avvenuto nel caso di specie, la Commissione territoriale fissa l’audizione del richiedente nei sette giorni successivi dall’invio RAGIONE_SOCIALEa documentazione da parte RAGIONE_SOCIALEa questura ed assume la decisione nei due giorni successivi; sono, tuttavia, previste varie deroghe con raddoppio dei termini suddetti, fino a diciotto giorni (domanda manifestatamente infondata, domanda reiterata senza motivi nuovi, richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2-bis, etc.). Peraltro, ai sensi del comma 5, « i termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo RAGIONE_SOCIALEa domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-bis ».
2.2. Ciò posto, nel ricorso si deduce, anzitutto, l’insussistenza sopravvenuta del titolo del trattenimento dovuta al rigetto RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, di cui si dà espressamente atto nel provvedimento impugnato, e detto profilo di censura merita accoglimento.
Occorre, in primo luogo, richiamare il disposto del l’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, secondo il quale « Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso
giurisdizionale avverso la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto ». Il successivo comma 8 stabilisce che « Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche’ permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi ».
Ora, nella specie, il Tribunale ha obliterato proprio il disposto del comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 in esame (cfr. Cass. 2378/2024, in fattispecie sovrapponibile alla presente). L ‘art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale, ed è questa la regola generale, rispetto alla quale si pongono in deroga le disposizioni dettate dal comma 4 del citato art.35-bis d.lgs. 25/2008, per l’appunto richiamato dall’art.7 d.lgs. 142/2015 . Detto comma disciplina la procedura di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento impugnato adottato dalla Commissione Territoriale e prevede l’emissione di un primo decreto, adottato entro cinque giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione RAGIONE_SOCIALEa controparte, da notificare alle parti, cui segue, una volta instaurato il pieno contraddittorio, un nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, che conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Questa Corte, con recente pronuncia (Cass. 18567/2023), ha affermato: « In termini generali, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il
provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione sul ricorso (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415). Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008; peraltro, in forza del comma 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni ». Nella fattispecie scrutinata con la citata pronuncia, pertanto, risultava soltanto che lo straniero avesse formulato un’istanza di sospensiva ex art. 35 -bis comma 4, giacch é ne dava implicitamente conto anche il Tribunale nel provvedimento impugnato, e in quel caso è stato rilevato che « il trattenimento non dipende dall’efficacia esecutiva del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa commissione: l’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D’altro canto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa commissione territoriale, rima ne nel centro fino all’adozione del provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva di cui al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Nel disc iplinare il detto trattenimento, l’art. 6, comma 8, d.lgs. n.
142/2015 investe poi il tribunale RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEe «condizioni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis spiega incidenza sul piano RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l’Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario ». Si discuteva, dunque, nella fattispecie scrutinata con la pronuncia da ultimo citata, RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del trattenimento nella pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale e prima RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla richiesta di sospensiva ex comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘ art.35-bis citato.
Invece, nella fattispecie ora in esame, nel decreto di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento, qui impugnato, il Tribunale ha dato atto che era stato proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale, quindi il giudizio era da ritenersi all’epoca pendente, ma ha altresì dato atto che la sospensiva non era stata concessa dal Tribunale, ossia dal giudice specializzato avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Dunque, nella fattispecie oggetto del presente giudizio l’istanza di sosp ensiva era stata rigettata, in base a quanto si legge nel decreto impugnato, e deve ritenersi che neppure fossero più pendenti i termini per il successivo provvedimento di conferma, revoca o modifica del rigetto RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, considerato che nulla è affermato o precisato in tal senso dal Tribunale.
Ciò posto, secondo la scansione RAGIONE_SOCIALEe norme suindicate (commi 7 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 142/2015 ), poiché il ricorrente avrebbe potuto rimanere nel centro, ai sensi del comma 7, soltanto « fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo
art.35bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto », egli , all’esito del diniego RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, non era più autorizzato a rimanere nel nostro paese « in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto ». Il citato comma 7 disciplina il trattenimento correlato al giudizio sulla protezione internazionale ponendo quale imprescindibile riferimento temporale quello RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35 bis, nel senso che, per il periodo successivo al l’adozione di quest’ultimo provvedimento e in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEo stesso, la norma regolamenta in modo differente, a seconda del diniego o RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, le successive scansioni del procedimento relativo al trattenimento in questione. Perciò, se l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale è accolta, il trattenimento, alle condizioni di legge, potrà eventualmente proseguire perché lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale. Solo a tale evenienza non può che riferirsi il comma 7, nella parte in cui dispone che il trattenimento potrà protrarsi « per tutto il tempo in cui (il trattenuto-richiedente) è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto », in quanto, diversamente opinando, non avrebbe alcun significato il prioritario richiamo, nello stesso comma, « all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35 bis ».
Invece, se è rigettata l’istanza di sospensiva, come nella specie, il collegamento del trattenimento con la pendenza del giudizio di protezione internazionale viene meno, poiché diventa esecutivo il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale di diniego RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo e il richiedente non è più autorizzato, in conseguenza di quel ricorso giurisdizionale, a rimanere nel territorio nazionale (cfr. Cass. 2378/2024 citata). Viene, così, a cessare la
giustificazione del trattenimento disposto ex art.6 d.lgs. 142/2015, salva la ripresa, alle condizioni di legge, del distinto procedimento di trattenimento ex art. 14 T.U.I., i cui termini, ai sensi del comma 5 del citato art.6, restano sospesi a far data dall’adozione del ‘secondo’ trattenimento (cfr. Corte Cost. n.212/2023; Cass. 36522/2023).
2.4. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, nella specie il Tribunale non poteva prorogare il trattenimento ex art.6 citato, una volta intervenuto il definitivo diniego RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art.35 bis d.lgs. n.25/2008, da parte del Tribunale avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Come si è detto, non è più legittima la proroga del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, giustificata dalla richiesta di protezione internazionale presentata in corso di trattenimento disposto dal Giudice di Pace ex art.14 T.U.I., dopo il definitivo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensiva che ne ha caducato il titolo con la scansione temporale prevista dalle norme suindicate , essendo, per l’appunto, il trattenuto rimasto privo del titolo giustificativo del soggiorno in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale.
2.5. L’accoglimento di detto profilo di censura assorbe le altre doglianze, riguardanti la dedotta tardività del trattenimento per il superamento dei termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata o in relazione al vaglio operato dal Tribunale sulla pericolosità sociale, nonché assorbe anche le questioni poste con l’ordinanza interlocutoria n.7746/2023, restando solo da precisare, per completezza espositiva, che i giudizi di cui ai ricorsi nn. 25886/2020, 28789/2020, richiamati nella citata ordinanza interlocutoria che ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento, sono stati definiti con le sentenze nn. 20070 e 20034 del 2023.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso nel senso precisato e va cassata senza rinvio l’ordinanza impugnata , essendo il termine del trattenimento ormai scaduto.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto già sancito, tra le tante, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amminis trazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Tribunale di Potenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023