Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24123 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 08075/2023
promosso da
NOME COGNOME (cittadino della Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Questore della Provincia di Torino e Ministro dell’Interno
– intimati – avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Torino pronunciata il 14/10/2022, comunicata il 17/10/ 2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 17346/22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino ha respinto l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE, formulata da NOME COGNOME cittadino straniero di nazionalità tunisina.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 19971/2024 del 19/07/2024, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la presente causa, nell’attesa della decisione all’esito della pubblica udienza di altri procedimenti avente il medesimo oggetto di quello in esame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015, 27 e 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, per avere il giudice di merito escluso la cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. per effetto del decorso dei termini previsti per la definizione della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente ha dedotto di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28/08/2022 a bordo di un natante insieme e numerosi connazionali, aggiungendo quanto segue: all’atto dello sbarco è stato sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento; t rasferito presso l’hotspot dell’isola, il 30 /08/2022 è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; in data 31/08/2022 ha ricevuto la notifica del decreto di respingimento con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove è stato condotto lo stesso giorno; nella medesima data il Questore di Torino ha chiesto la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che l’ha concessa all’esito dell’udienza del 02/09/2022; in occasione dell’udienza di convalida, lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale; il 13/09/2022, la Questura di Torino ha adottato un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, della durata di 60 giorni, ritenendo la domanda di protezione esclusivamente strumentale, e il 14/09/2022 il Tribunale di Torino ha convalidato il trattenimento; il 17/09/2022 lo stesso ricorrente ha ricevuto la notifica della convocazione per l’audizione personale
avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 30 settembre 2022.
In data 27/09/2022 il cittadino straniero ha depositato l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE al Tribunale di Torino, che però è stata respinta.
Secondo il Tribunale di Torino risultavano rispettati i termini per l’esame della domanda di protezione internazionale, perché, pur non essendo controverso che la fattispecie rientrasse nell’ambito operativo dell’art. 28 bis , comma 2, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008, dovevano, tuttavia, ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 27, comma 3, lett. b), d.lgs. cit. (essendo pervenute presso il CPR di Torino, nel mese di settembre, ben 47 richieste di protezione internazionale in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini), richiamato dal l’art. 28 bis , comma 5, d.lgs. n. 25 del 2008, senza che assumesse rilievo la mancata comunicazione al richiedente asilo del ritardo, pure prevista dall’art. 27, comma 3, d.lgs. cit., con la conseguenza che, nella specie, la fissazione del termine di 60 giorni per il trattenimento, ancora in corso (suscettibile di essere prorogato, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis , d.lgs. cit.), desumibile dal combinato disposto degli artt. 28 bis , comma 5, e 27, comma 3, d.lgs. cit., era legittimo e non era stato superato.
Secondo il ricorrente, invece, occorreva tenere conto del disposto dell’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, il quale prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi de ll’art. 28 bis , commi 1 e 2, d.lgs. n. 25 del 2008, salva la sussistenza di ulteriori motivi di trattenimento ai sensi del l’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, con la precisazione che e ventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento, sicché -tenuto conto che, nella specie, la domanda di protezione internazionale seguiva la procedura accellerata – per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. n l. n. 173 del
2020, il termine per l’esame della domanda era divenuto di 9 giorni (7 giorni per l’audizione e 2 giorni per la decisione), ed era stato superato, senza che vi fossero ulteriori ragioni di trattenimento, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998.
Nell’ottica del ricorrente, i termini sopra indicati non potevano essere ampliati, applicando l’art. 28 bis , comma 5, d.lgs. n. 25 del 2008, poiché l’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. n l. n. 173 del 2020, innovando rispetto al quadro normativo preesistente, non consente tale eventualità e non può operarsi un’applicazione estensiva o analogica in malam partem delle norme in questione, sia per l’esigenza di limitare al minimo il periodo di trattenimento del richiedente asilo (in ossequio al considerando n. 16 e all’art. 9, par. 1, Dir. 2013/33/UE), sia perché si tratta di una materia attinente la libertà personale, soggetta a stretta interpretazione.
Il medesimo ricorrente ha pure evidenziato che, ai fini della durata massima del trattenimento, non sussiste la possibilità di superare i termini della procedura accelerata , ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis , d.lgs. n. 25 del 2008, che è prevista solo per l’adozione della decisione , e non della mera preparazione dell’esame della domanda , coerentemente con quanto disposto da ll’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, secondo cui il trattenimento del richiedente asilo non può protrarsi in presenza di eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda. Nel caso in esame, invece, al momento della proposizione dell’istanza di riesame non risultava avviata alcuna attività riferita alla domanda avanzata dal cittadini straniero, la cui audizione era stata fissata oltre i termini previsti dall’art. 28 bis , comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008.
Il ricorrente ha, poi, dedotto, l’illegittimità del provvedimento, tenuto conto che, nella specie, non era stato comunicato il ritardo nell’adozione della decisione al richiedente asilo, unitamente ai motivi giustificativi, come previsto dall ‘art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, in ossequio alle garanzie di trasparenza e sistematica informazione per i richiedenti asilo trattenuti,
previste dalla Direttiva 2013/32/UE (cd. direttiva procedura) e dalla Direttiva 2013/33/UE (cd. direttiva accoglienza).
Occorre premettere che la presente controversia è disciplinata dalla normativa previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 e dai successivi interventi normativi.
Il ricorso è infondato.
3.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 28 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis , nel caso di domanda di protezione internazionale presentata da cittadino straniero nei cui confronti è stata disposta la misura del trattenimento, si segue la cd. procedura accellerata, descritta nell’articolo appena richiamato. La Questura provvede, senza ritardo, alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, procede all’audizione e decide entro i successivi due giorni.
Ai sensi del l’art. 28 bis , comma 5, d.lgs. cit., i termini stabiliti nello stesso articolo, compresi, dunque, quelli appena indicati, «possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3 bis» .
È anche precisato che i termini massimi appena menzionati, per l’ipotesi sopra ricordata, e cioè quelli riguardanti l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da cittadino straniero già trattenuto, sono ridotti a un terzo.
3.2. Per quanto riguarda la fase successiva all’adozione del provvedimento della Commissione territoriale, ove quest’ultima respinga la domanda di protezione internazionale, il termine per proporre ricorso contro tale provvedimento è dimezzato a giorni quindici (o trenta se il cittadino straniero risiede all’estero), ai sensi dell’ art. 35 bis , comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, sempre nel testo vigente ratione temporis.
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 bis , comma 3, d.lgs. cit. , l’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda non è automaticamente sospesa, ma il richiedente asilo può formulare richiesta di sospensione, secondo quanto
previsto dall’art. 35 bis , comma 4, d.lgs. cit., il quale prevede quanto segue: «…l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all’istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. … ».
3.3. Guardando alla disciplina del trattenimento, occorre subito rilevare che, ai sensi dell’art. 6, commi 1, d.lgs. n. 142 del 2015, «Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda», potendo, invece, essere trattenuto, sulla base di una valutazione caso per caso, nelle ipotesi previste dai successivi commi 2, 3 e 3 bis dell’art. 6 d.lgs. cit.
L’ art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, nel testo vigente ratione temporis , prevede, poi, che al trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale «si applica, per quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per
un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda» .
Lo stesso art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, al comma 6, con riferimento al rapporto tra il trattenimento e la procedura amministrativa avviata con la presentazione della domanda di protezione internazionale, prevede che «Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28 bis , commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento…» .
Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra il trattenimento e procedimento giurisdizionale avviato con il ricorso contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale, il successivo comma 7 del menzionato articolo stabilisce, quanto segue: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»
Il comma 8 dello stesso articolo precisa che «Ai fini di cui al comma 7» , e cioè ai fini della permanenza nel Centro nelle ipotesi ivi previste, « il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.»
Infine, il comma 9 dello stesso articolo ribadisce, in chiusura, che «Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3 bis e 7.»
3.4. La materia del contendere, nel presente giudizio, attiene al rispetto delle cadenze temporali previse per la procedura amministrativa.
Sul punto, questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha di recente ribadito un orientamento più volte espresso, evidenziando che, quando un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l ‘A mministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6 d.lgs. cit., per segmenti processuali e complessivi, mentre l’art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì la sospensione automatica del provvedimento di diniego poi impugnato, in applicazione del principio generale, ferma restando la possibilità del sindacato giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 28 bis d.lgs. cit., ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell’adeguatezza dell’esame da svolgere (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32767 del 16/12/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14 del 02/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023).
Nel caso di specie alcuna specifica censura il ricorrente ha formulato in ordine a tale ultimo aspetto, pur essendo stato valutato dal Giudice di merito (p. 3 dell’ordinanza impugnata) .
3.5. È, infine, infondata la doglianza riferita alla mancata comunicazione delle ragioni del ritardo ex art. 27, comma 3, d.lgs. 25 del 2008, poiché riguarda la procedura amministrativa di esame della domanda di protezione
ed è prevista, non in via generale, ma solo nel caso in cui sopravvenga la necessità di acquisire elementi nuovi per la valutazione della domanda.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo rimaste le parti convenute intimate.
Trattandosi di procedimento esente, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della