Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31559 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 816/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
QUESTORE RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di TORINO, MINISTERO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso il decreto del Tribunale di AVV_NOTAIO n. 626/2021 depositato il 21/01/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 13 novembre 2020, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di AVV_NOTAIO.
In seguito alla formalizzazione di domanda di protezione internazionale e all’adozione di un decreto di trattenimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, il
Tribunale di AVV_NOTAIO, in data 24 novembre 2020, convalidava il nuovo trattenimento del migrante.
Il medesimo tribunale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga presentata dalla Questura, riteneva -fra l’altro e per quanto di interesse -destituita di fondamento l’eccezione di manifesta illegittimità de i provvedimenti di respingimento e di trattenimento a causa RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa quarantena assunta dall’autorità amministrativa, in quanto tale misura precauzionale era stata adottata in un contesto di emergenza epidemiologica, a garanzia degli stessi immigrati che illegalmente avevano fatto ingresso sul territorio nazionale.
Reputava, altresì, infondata l’eccezione d i tardività del respingimento, in quanto in sede di esame RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga occorreva avere riguardo soltanto alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l’atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale.
Aggiungeva che in questa prospettiva assumeva rilievo il solo dato temporale RAGIONE_SOCIALE‘effettiva formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale avanti alla Questura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 d. lgs. 25/2008 e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Prorogava, pertanto, il periodo di trattenimento, in assenza di motivi ostativi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto che ha disposto la proroga del trattenimento, adottato in data 21 gennaio 2021, articolando due motivi di censura.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4, d. lgs. 286/1998, in quanto il tribunale, pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa manifesta illegittimità dei presupposti decreti di respingimento e di trattenimento adottati dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 13 novembre 2020, ha -in tesi indebitamente limitato l’ambito del proprio sindacato sul provvedimento di respingimento presupposto e non ha considerato che un simile decreto non poteva essere adottato in caso di manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale.
Il motivo non è fondato.
4.1 In linea generale, il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento RAGIONE_SOCIALE‘espulsione costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libert à̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021, Cass. 27939/2019).
Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida o di proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’) involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione di sua competenza, anche la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).
L’applicazione di questo principio al nuovo trattenimento disposto dal questore ex art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015, a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione di domanda di protezione internazionale, impone al giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida o RAGIONE_SOCIALEa proroga di verificare la «manifesta
illegittimit à̀ » del provvedimento di respingimento che costituisce il fondamento RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALE‘intera procedura.
Nel caso di specie la difesa del ricorrente aveva sollevato una pluralità di contestazioni in merito all’illegittimità di tale provvedimento.
Il tribunale investito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga, quindi, era tenuto a esaminare la fondatezza di simili contestazioni, seppur ex actis , al fine di escludere la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento di respingimento che costituiva l’imprescindibile presupposto del duplice trattenimento disposto nei confronti del migrante.
Il giudice di merito, lì dove ha sostenuto che in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga occorreva ‘ aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l’atto presupposto essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale ‘, ha compiuto un’affermazione contrastante con i principi appena richiamati, che deve essere corretta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 4, cod. proc. civ..
4.2 Il mezzo in esame assume che il decreto di respingimento fosse manifestamente illegittimo perché era stato adottato dal AVV_NOTAIO in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4, d. lgs. 286/ 1998, a fronte RAGIONE_SOCIALEa precedente manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà del migrante di chiedere la protezione internazionale in Italia.
Una simile tesi risulta destituita di fondamento sulla base RAGIONE_SOCIALEa prospettazione dei fatti compiuta dallo stesso ricorrente, il quale ha riconosciuto che il decreto di respingimento era stato adottato dal AVV_NOTAIO il 13 novembre 2020 e che la richiesta di protezione internazionale era stata avanzata una prima volta, in data 10 novembre 2020, in occasione di un colloquio con il personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e una seconda volta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida del trattenimento, tenutasi il 14 novembre 2020.
Ora, la prima manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di domandare la protezione internazionale non assumeva alcun rilievo ostativo al decreto di respingimento, essendo stata presentata non all’autorità
prevista dall’art. 26 d. lgs. 25/2008 o ad una diversa autorità statuale tenuta alla sua trasmissione alle autorità competenti (v. Cass. 20070/2023), ma a un ente non coinvolto nelle procedure di asilo. La seconda manifestazione di volontà, invece, risaliva al giorno successivo all’emissione del decreto di respingimento e, parimenti, non poteva influire sulla legittimità di un provvedimento già adottato. 5. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 13 e 14, d. lgs. 286/1998, 13 Cost. e 5 CEDU, perché il giudice di merito doveva ravvisare la manifesta illegittimità, per tardività, dei presupposti decreti di respingimento e di trattenimento presso il C.P.R. di AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALEa convalida giudiziaria del trattenimento.
Il ricorrente, infatti, aveva rappresentato di essere stato illegittimamente ristretto, di fatto, a bordo RAGIONE_SOCIALEa nave RAGIONE_SOCIALE dal 1° al 13 novembre 2020.
Questa quarantena precauzionale aveva comportato -in tesi di parte ricorrente – una misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà individuale che si poneva in contrasto con l’art. 13 Cost., avendo compresso il diritto del migrante alla libera circolazione.
Vi sarebbe stata, peraltro, una violazione sia RAGIONE_SOCIALEa necessaria riserva di legge per provvedimenti limitativi di questa natura, dato che un decreto-legge aveva affidato a una fonte amministrativa l’individuazione dei soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALEa misura restr ittiva, sia RAGIONE_SOCIALEa riserva di giurisdizione, non essendo stata la quarantena precauzionale soggetta ad alcuna forma di convalida giudiziaria, sia RAGIONE_SOCIALEe necessità di adottare un provvedimento individuale da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità sanitaria.
Il Tribunale di AVV_NOTAIO, in occasione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di proroga del trattenimento, doveva perciò -a dire del ricorrente – rilevare i profili di manifesta illegittimità del presupposto decreto di respingimento, tenendo conto di tali circostanze, e negare la proroga richiesta.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 1, lett. d), d.l. 19/2020 – che ha imposto l’adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale – non ha introdotto una misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, libertà, che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 Cost., può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 127 del 2022; pertanto, nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 d. lgs. 286/1998 (Cass. 21612/2022).
Risultano, così, infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quarantena c.d. precauzionale, sarebbe già stato sottoposto a una misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa sua libertà personale, con conseguente tardività dei provvedimenti di respingimento e trattenimento.
7. In virtù RAGIONE_SOCIALEe ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 13 ottobre