Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29555 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22928/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI
ROMA,
MINISTERO
DELL’INTERNO
-intimati-
avverso DECRETO di TRIBUNALE CALTANISSETTA nel proc.to n. 1617/2024 depositato il 04/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di AVV_NOTAIO con decreto del 4/9/2024 ha convalidato il trattenimento, ex art.6 commi 2 e 3 d.lgs. 142/2015, del cittadino tunisino NOME COGNOME, richiedente protezione allorché era già trattenuto dal 31/8/2024 (in quanto destinatario di
respingimento che non era stato possibile eseguire con immediatezza), disposto dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 2/9/2024.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che la domanda di protezione era stata avanzata nell’imminenza del rimpatrio, programmato per i prossimi giorni, a mezzo idoneo vettore aereo e quindi al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento, pur essendogli state fornite immediatamente tutte le informazioni del caso in ordine alla protezione internazionale. Anche le ragioni familiari dichiarate in udienza esulavano dai presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, potendo eventualmente essere valorizzate in sede amministrativa o di impugnazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa competente Commissione territoriale.
Di conseguenza, non essendo il provvedimento di respingimento manifestatamente illegittimo, doveva convalidarsi il provvedimento di trattenimento.
Il Tribunale di AVV_NOTAIO ha ritenuto non sussistente il rischio di fuga (« ritenuto che, avuto riguardo al breve periodo di permanenza sul territorio italiano, la mancanza del passaporto o di altro documento equipollente non appare idonea a configurare il presupposto per potersi ritenere il pericolo di fuga ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2 lett. d), D. Lgs 142/2015, come sostenuto dal difensore con la propria memoria »).
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 31/1/2024, affidato a un motivo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Questura di Roma (che non svolgono difese).
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. 142/2015 e 10 –
ter d.lgs. 286/98, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Costituzione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 Direttiva 2013/33UE.
Si deduce che il ricorrente, in data 2/9/2024, ha manifestato la volontà di chiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale e nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co. 3 e 2 lett. d) d.lgs. 142/2015. Ma, assume il ricorrente, il provvedimento adottato dal AVV_NOTAIO appariva del tutto privo di motivazione, limitandosi a richiamare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni invocate, senza alcuna specificazione rispetto al caso concreto. All’udienza di convalida del nuovo titolo di trattenimento, il 4/9/2024, si era pertanto eccepita la assoluta carenza di motivazione del provvedimento di trattenimento, ex art.6 d.lgs. 142/215, adottato prima RAGIONE_SOCIALEa formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo mediante compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo C3 e quindi prima RAGIONE_SOCIALE‘effettiva conoscenza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità pubblica, RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo.
Con riferimento alla contestazione di aver presentato una domanda c.d. strumentale, si rileva in primo luogo che -al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di trattenimento (e RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida), in data 2/9/2024 -il sig. COGNOME non aveva ancora formalizzato la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale (il che avviene solo con la compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo C) e pertanto non aveva ancora rappresentato i motivi per i quali stava presentando tale domanda.
Quanto al foglio notizie e alla dichiarazione in merito all’informativa ricevuta, si rileva che -sebbene i moduli siano stampati su moRAGIONE_SOCIALEo plurilingue -non vi è alcuna indicazione in merito alla lingua nella quale l’informativa sarebbe stata resa, né è indicato in nominativo RAGIONE_SOCIALE‘interprete che ha sottoscritto il modulo. Inoltre, non sono indicate le modalità in cui l’informativa è stata resa.
Seppure il Tribunale di AVV_NOTAIO, correttamente, abbia ritenuto di dover verificare la legittimità del provvedimento di respingimento adottato nei confronti del sigCOGNOME, tuttavia, nel fare ciò, ha errato nelle conclusioni, non dando applicazione ai principi affermati da questa Suprema Corte.
Non avendo la Questura provato di aver prestato un’informativa effettiva e in lingua conoscibile al sig. COGNOME, il Tribunale -a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEo stesso in sede di udienza -non avrebbe potuto convalidare il trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015.
Avendo poi il Tribunale escluso il rischio di fuga di cui all’art.6, comma 2, d.lgs. 142/2015, tale profilo sarebbe stato di per sé sufficiente anche per escludere la convalida del trattenimento disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 co. 2 lett. d) d.lgs. 286/98.
Ne consegue che la Questura avrebbe dovuto individuare le ragioni specifiche per cui, nel caso di specie, il trattenimento del richiedente asilo si rendeva necessario e, invece, in nessun modo la Questura ha giustificato il fatto che, nel caso in esame, gli elementi su cui si basava la domanda di protezione internazionale non potessero essere acquisiti senza il trattenimento.
E quindi risultava complessivamente una violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di operare una valutazione caso per caso.
La censura è inammissibile.
Si lamenta che il provvedimento del AVV_NOTAIO non fosse motivato e che il Tribunale abbia nella sostanza operato una integrazione, inammissibile, RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento (il trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015) oggetto di convalida.
Ma il vizio, denunciato peraltro solo come violazione di legge, non ricorre.
Il ricorso, da un lato, afferma che sia sufficiente la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale per spostare la
competenza, dall’altro afferma che il Tribunale, senza la domanda formalizzata con la compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo C3, non poteva esaminare funditus la domanda di protezione internazionale, concludendo per il suo carattere strumentale.
Ma il questore ha operato comunque una valutazione, tanto che lo stesso ricorrente sostiene che nel provvedimento questorile di trattenimento vi era la valutazione di strumentalità RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione e il Tribunale ha accertato, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria (documentale e esame RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni in udienza del trattenuto), che la suddetta strumentalità vi era.
E risulta dal provvedimento del AVV_NOTAIO allegato al presente ricorso per cassazione, come anche riportato dal Tribunale, che lo straniero, all’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco in Italia, il 28/8/24, aveva solo dichiarato nel foglio notizie, « compiutamente informato circa la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale », di essere fuggito dalla povertà, cosicché la successiva istanza e manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere la protezione internazionale, « mentre si trovava trattenuto nel CPR, in attesa di essere rimpatriato ed in concomitanza con un’attività di rimpatrio a mezzo idoneo vettore aereo in corso di programmazione nei prossimi giorni », si è ritenuto apparisse pretestuosa « per le circostanze di tempo e luogo », in quanto unicamente finalizzata a ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento. Inoltre, vi era la necessità di determinare gli elementi fondanti la domanda di protezione internazionale che non avrebbero potuto essere acquisiti senza il trattenimento e sussisteva il rischio di fuga, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13. comma 4 bis, lett.a) Tui, in assenza di documenti di identità, con sussistenza anche del presupposto per il trattenimento ex art.6, comma 2, lett.d), d.lgs. 142/2015.
Il Tribunale ha quindi osservato che la domanda di protezione era stata avanzata nell’imminenza del rimpatrio, programmato per i
prossimi giorni, a mezzo idoneo vettore aereo, quindi al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento, pur essendogli state fornite immediatamente tutte le informazioni del caso in ordine alla protezione internazionale e che anche le ragioni familiari (essere fuggito a causa dei cattivi rapporti con il secondo marito RAGIONE_SOCIALEa madre, « come da atto sottoscritto dal richiedente in presenza di un mediatore »), dichiarate solo in udienza (avendo lo stesso in precedenza dichiarato di essere arrivato in Italia per sfuggire alla povertà), esulavano dai presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, potendo eventualmente essere valorizzate in sede amministrativa o di impugnazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa competente Commissione territoriale.
Il ricorso è volto e tende invece ad una diversa ricostruzione in fatto.
Sul secondo profilo (in ordine all’affermazione nel provvedimento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza di un pericolo di fuga, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6, comma 2, lett.2 , d.lgs. 142/2015, non essendo a tal fine sufficiente la sola mancanza del passaporto o di altro documento equipollente), si deve osservare che, nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il Tribunale afferma chiaramente che non sussistono i presupposti « per una misura meno gravosa del disposto trattenimento al CPR, tenuto conto che il richiedente si trova in Italia da pochi giorni, non possiede documenti e non ha alcun legame con l’Italia ».
Il che rende l’inciso, relativo alla mancanza di un pericolo di fuga in relazione alla sola, in sé, mancata consegna di documenti di identità, un mero refuso o comunque non una ratio decidendi autonoma in una motivazione tutta coerente con la sussistenza del pericolo di fuga.
La norma (art. 6 c.2 lettera d) d.lgs. 142/2015, ratione temporis applicabile) recita: «…d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso ». Secondo il comma 4 bis si configura il rischio di fuga qualora ricorra almeno una RAGIONE_SOCIALEe circostanze descritte alle successive lett. a) (mancanza di passaporto o documento equipollente valido), c) (avere in precedenza dichiarato o attestato false generalità), d) (non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa competente autorità), e) (avere violato anche una RAGIONE_SOCIALEe misure concesse dal questore ai sensi del comma 5.2. in sede di concessione del termine per la partenza volontaria).
Il Tribunale ha indicato i presupposti di fatto (mancanza di passaporto o altro documento equipollente) che giustificano la sussistenza del pericolo di fuga nel penultimo periodo RAGIONE_SOCIALEa pag.2. Non viene denunciato un vizio di motivazione del tutto perplessa. 3.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME