Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3444 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRICOMI NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22151/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e QUESTORE RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliati presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Istituto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –
avverso il decreto del Tribunale di Roma, sezione diritti RAGIONE_SOCIALEa persona e immigrazione, depositato il 18 ottobre 2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell a camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2026 dalla Consigliera NOME COGNOME;
FATTI E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. -Con provvedimento depositato in data 18.10.2024 il Tribunale di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania disposto dal AVV_NOTAIO di Roma in data 16.10.2024, ai sensi degli artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n.14/2024 nei confronti di NOME, proveniente dall’Egitto, Stato del quale si è dichiarato cittadino.
Per la cassazione del decreto di non-convalida del provvedimento di trattenimento, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, per quanto occorra, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Roma hanno proposto ricorso, con atto notificato il 21 ottobre 2024, articolando due motivi di censura.
Il cittadino straniero ha resistito con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o, comunque, rigettato nel merito. In via incidentale, e sotto condizione di accoglimento di uno dei motivi di ricorso, ha avanzato ricorso incidentale avverso la decisione del Tribunale di Roma.
Il ricorso inizialmente fissato per la discussione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n.568/2025 è stato rinviato a nuovo ruolo in quanto, nel ricorso si sostiene, tra l’altro, che sussistono gravi motivi per ritenere che il Paese d’origine non è sicuro e che, sulla questione di rinvio pregiudiziale in tema sollevata dal Tribunale di Roma nelle cause riunite C758/24 e C759/24, COGNOME e altro, l’udienza pubblica dinanzi alla Seconda Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, in esito a un procedimento accelerato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si era tenuta il 25 febbraio 2025, essendo destinata la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia ad avere effetti sulla decisione che questa Corte è chiamata ad emettere e a orientarne i principi ispiratori.
La Corte di Giustizia, con sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, ha stabilito che:
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All’esito di questa decisione, la causa è stata nuovamente rimessa in trattazione per l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, in data 5 dicembre 2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
La parte controricorrente ha depositato memoria instando per la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa controparte.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. anche in assenza di accettazione (Cass. n. 11033/2019); la dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché la decisione di quest’ultimo presuppone l’accoglimento del ricorso principale, escluso dall’estinzione del giudizio su di esso (Cass. n.19295/2005).
La novità RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettate con il ricorso, risolte alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, pubblicata in pendenza del presente giudizio di legittimità, giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME