Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30641 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 737 R.G. anno 2023 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliat o presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
intimato avverso l’ordinanza depositata il 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino;
e sul ricorso iscritto al n. 2819 R.G. anno 2023 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, domiciliato presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
intimato avverso l’ordinanza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Torino.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda che interessa può riassumersi nei termini che seguono.
NOME COGNOME, cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data era stato redatto il foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Trasferito presso l’ hotspot RAGIONE_SOCIALE‘isola, era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento presso il nominato centro per i rimpatri. Il AVV_NOTAIO di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace del capoluogo piemontese, il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022.
Il 12 settembre 2022 il AVV_NOTAIO aveva poi richiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale del ricorrente: e ciò a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Con l’ ordinanza del 13
settembre 2022, qui impugnata, il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento.
Avverso i due provvedimenti di convalida sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo si basa su due motivi, il secondo su uno. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non ha rassegnato difese . Parte ricorrente ha depositato due memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I due giudizi, intercorrenti tra le medesime parti e vertenti su due decreti di trattenimento pronunciati con riferimento a un unico provvedimento di respingimento, vanno riuniti per ragioni di connessione.
Il primo motivo del primo ricorso denuncia la violazione degli artt. 10, comma 4 e 10 ter d.lgs. n. 286/1998 e 8 dir. 2013/32/UE; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso.
Col secondo mezzo del primo ricorso si lamenta la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10 ter d.lgs. n. 286/1998 e 8 dir. 2013/32/UE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , Protocollo 4, RAGIONE_SOCIALEa CEDU: si invoca il divieto di espulsioni collettive e si di duole RAGIONE_SOCIALEa natura seriale del decreto di respingimento. Si deduce che il provvedimento di respingimento di cui era destinatario il ricorrente esigeva un esame ragionevole e oggettivo RAGIONE_SOCIALEa situazione individuale RAGIONE_SOCIALE‘istante e dei ventuno connazionali sbarcati il medesimo giorno, profilandosi, altrimenti, la fattispecie d ell’ espulsione collettiva di cui al cit. art. 4 del Protocollo n. 4 RAGIONE_SOCIALEa CEDU.
Col secondo ricorso è svolta una censura che, a partire dalla
rubrica, è sovrapponibile al primo mezzo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazio ne precedentemente svolta.
Sulle questioni implicate dal primo motivo del primo ricorso e dal secondo ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALEe stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
riunisce il ricorso rubricato al n. 2819/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 737/2023 R.G. e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione