Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27147  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24673/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  che  lo  rappresenta  e  difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP. PT,
-intimato- avverso  DECRETO  di  GIUDICE  DI  PACE  ROMA  n.  66999/2024 depositata il 20/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto del 20.11.2024 il Giudice di pace di Roma convalidava la richiesta  di  trattenimento  a  carico  di  NOME    COGNOME,  cittadino georgiano, avanzata dal AVV_NOTAIO di Roma.
Rilevava  sussistenti  i  presupposti  di  cui  agli  articoli  13  e  14  D.  L GS. 286/98  nonché  le condizioni indicate nella richiesta del AVV_NOTAIO e la sua non manifesta infondatezza alla luce del rigetto della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale del 11 agosto 2023 e del provvedimento di improcedibilità del ricorso del Tribunale di Potenzasez. immigrazione, del 31.8.2023 nonché della richiesta del nulla osta all’espulsione,
Rilevava altresì che fosse necessario effettuare accertamenti supplementari in ordine alla identità e/o nazionalità, dello straniero ovvero acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto nonché l’esistenza di numerosi precedenti penali e  la  mancanza  da  parte  dello  stesso  di  una  fissa  dimora  e  di  un reddito proveniente da fonte lecita e che, sulla base della certificazione  medica  in  atti,  lo  straniero  era  idoneo  alla  vita ristretta di comunità.
Avverso  tale  provvedimento  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non ha resistito il Ministero degli Interni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1. n. 3 in relazione all’ art. 111 comma 1 e 2 della Costituzione ed alla  violazione  del  D.  Lgs.  n.  149/2022  che  prevede  il  processo telematico  per  i  procedimenti  incardinati  al  Giudice  di  Pace  per avere  il  primo  giudice  fondato  la  decisione  su  documenti  non risultanti nel fascicolo telematico (domanda di protezione internazionale, la decisione del Tribunale di Salerno, il casellario e la certificazione medica).
Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell’art 360 comma 1 n. 3 in relazione all’art. 15 paragrafo 1 della direttiva rimpatri 2008/115/ce e all’art. 8 direttiva 2013/32/ue per non aver applicato misure meno coercitive e quindi alternative alla misura di detenzione, pena afflittiva (quest’ultima) che l’odierno ricorrente aveva già scongiurato in sede penale quando il Tribunale di Roma sez. VI penale aveva disposto di fatto una misura meno restrittiva della libertà, ovvero l’obbligo di firma due volte a settimana.
Con  un  terzo  motivo  si  censura  la  decisione  sotto  il  profilo  della violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 13,  24,  113  della  Costituzione  per  avere  omesso  il  gdp  ogni motivazione in ordine alla censura difensiva relativa alla pregiudizialità vincolante dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa  dall’Autorità Giudiziaria Procedente,  e  della relativa pendenza del procedimento penale incardinato dinnanzi al Tribunale Monocratico di Roma.
Si  sostiene  che  la  convalida  del  trattenimento  fondata  sui  rilievi dattiloscopici a carico di COGNOME e i precedenti penali a carico di  NOME  COGNOME,  si  sovrappongono  alla  prognosi  di pericolosità sociale, già vagliata dal Tribunale Monocratico
determinando  l’effetto  di  disapplicazione  di  una  misura  coercitiva gradata.
Il primo motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto affermato  dal  ricorrente,  i  documenti  di  cui  si  lamenta  l’omesso esame  risultano  invece  inseriti  nel  fascicolo  telematico  come  già rilevato  dal  gdp  in  sede  di  valutazione  dell’istanza  di  sospensione del 11.12.2024.
In  ogni  caso  va  rilevato  che  la  produzione  e  acquisizione  di documentazione in forma diversa da quella telematica non determina  l’irricevibilità  o  l’inammissibilità  delle  produzioni  non essendovi alcuna previsione normativa che lo stabilisca.
Va poi altresì considerato che i fatti contenuti nei documenti ed in particolare il nulla osta non sono contestati e non è stata dedotta alcuna lesione del diritto di difesa in relazione al fondamento della decisione sui predetti documenti.
Il secondo motivo è inammissibile il ricorrente non spiega le ragioni per  le  quali  avrebbe  dovuto  essere  adottata  una  misura  meno coercitiva e neppure quale lesione sarebbe derivata alla mancanza del foglio notizie e scheda info.
Il terzo motivo è infondato.
In  primo  luogo,  il  Giudice  di  Pace,  in  ossequio  all’orientamento consolidato  di  questa  Corte  (vedi  Cass.  n.  7823/2019; Cass.  n. 5750/2017), ha valutato incidentalmente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione, osservando che il ricorrente era privo di un titolo legittimante la sua presenza nel territorio dello Stato (circostanza neppure contestata nel ricorso) .
Inoltre,  ha  valutato  la  sussistenza  del  nulla  osta    ed  ha  rilevato l’assenza  di  ostacoli  all’espulsione  rigettando  implicitamente  ogni contestazione sollevata al riguardo.
Ciò posto va ricordato che la previsione di misure alternative non esclude la potestà amministrativa di espellere e allontanare coattivamente.
Questa Corte ha chiarito,( con sentenza 35686 del 21/12/2023) che in tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell’espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest’ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all’autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell’espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
Va poi osservato che il Giudice di pace ha giustificato il provvedimento di convalida per la necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità risultando lo straniero persona sedicente.
Fondamentale rilievo assume dunque la circostanza che il cittadino straniero non risulti essere in  possesso  di  documenti identificativi.
Questa Corte ha, già chiarito  che  il  possesso  del  passaporto  o  di altro  documento  valido  per  l’espatrio  costituisce  un  prerequisito
indispensabile per l’adozione delle misure alternative al trattenimento, invocate dal ricorrente e previste dall’art. 14, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20108 del 07/10/2016), precisando anche che tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero “può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria” soltanto “qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4” (art. 13, comma 5, D.Lgs. cit.), ovvero qualora, tra l’altro, non sussista il rischio di fuga, che – in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell’art. 13 D.Lgs. cit. – si configura anche in caso di “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28155 del 24/11/2017).
Com’è noto, l’art. 15 della Direttiva Rimpatri ((direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008) stabilisce che “1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. …” E la Corte di Giustizia UE ha affermato che, ai fini della proroga del già disposto trattenimento, il giudice nazionale, al fine di stabilire se persista ancora il rischio di fuga che ha giustificato il trattenimento, può prendere in considerazione,
anche la mancanza  di documenti d’identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C- 146/14, NOME COGNOME).
In  tale  ottica,  questa  Corte  ha  evidenziato  la  necessità  di  un giudizio  di  proporzionalità  della  misura  adottabile,  che  la  Corte  di giustizia demanda ai giudici nazionali, i quali possono tenere conto a  tal  fine,  come  stabilito  nella  decisione  appena  ricordata,  anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità dello straniero.
In conformità a tali principi ha, pertanto, ribadito che la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità documento peraltro di per sé privo dell’accertamento dell’identità e della nazionalità del titolare – impedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro d’identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019).
Nel  caso  di  specie  tale  valutazione  risulta  effettuata,  perché  il giudice di merito ha espressamente considerato, ai fini della convalida del trattenimento, la necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del cittadino straniero i precedenti penali , la mancanza di dimora e di reddito  da  fonte  lecita  e  quindi  la  conseguente  non  praticabilità di misure alternative meno afflittive.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero che è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 25.09.2025
La Presidente
(NOME COGNOME)