Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
Oggetto: Immigrazione Carta di soggiorno
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , nato a Monastir (Tunisia), il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
Questore della Provincia RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
Ministro dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-intimati-
avverso il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10 novembre 2022, pubblicato l’11 novembre 2022 (R.G. 20760/22), di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torin o ai sensi dell’art. 6, d. lgs. n. 142/15.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, d.lgs. n.142/2015, 27, comma 3, 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 -superamento dei termini stabiliti per la cd. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale -tardività dell’audizione personale e omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un C.P.R. -cessazione del trattenimento (Cass., n.2458/21).
In occasione dell’udienza del 10 novembre 2022 il richiedente si opponeva alla richiesta di proroga del trattenimento in ragione della violazione dei termini massimi della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale, richiamando inoltre la memoria difensiva prodotta agli atti.
Preliminarmente va premesso che nella camera di consiglio del 14 novembre 2023, un ricorso identico, n. 10220/2023, con ordinanza interlocutoria è stato rimesso alla pubblica udienza, è necessario, pertanto, rinviare a nuovo ruolo il giudizio.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione