Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2314 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2314 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 23910-2022 proposto da: dall’avvocato
COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 301/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 205/2019 del 7.06.2019, il Tribunale di Oristano rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME con il
quale questi chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la RAGIONE_SOCIALE, dal 23 marzo 2012 al 31 maggio 2016 e il pagamento della somma di € 233.568,59 lordi (o della somma minore o maggiore da accertarsi nel giudizio) a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione e T.F.R.
Con sentenza n. 210/2021 pubblicata il 31/03/2022 la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello. In particolare, la sentenza impugnata affermava la carenza di prova dell’assoggettamento del COGNOME a direttiva, di utilizzazione di messa a disposizione di energie lavorative o dell’esercizio di potere disciplinare da parte della società appellata. Riteneva, infatti, che il COGNOME, già socio della RAGIONE_SOCIALE, ne era di fatto diventato un socio occulto a seguito della cessione delle sue quote della società nel marzo 2012, sicché le attività da lui svolte in cantiere trovavano ‘ un’evidente collocazione nella posizione di socio e nel collaterale incarico di responsabile dei lavori, operante perciò nell’interesse della società (e di se stesso). Sempre con riguardo all’incarico di direttore dei lavori trovano giustificazione le somme corrisposte dalla società al COGNOME, senza che abbia rilevanza una marginale non coincidenza temporale tra l’inizio dell’erogazione ed il conferimento dell’incarico, in pratica da Marzo 2012, quando il COGNOME cedette simulatamente la propria quota, al luglio 2012, quando venne nominato responsabile dei lavori’.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.101 c.p.c. e 437 c.p.c. a seguito del mancato espletamento, espressamente richiesto dal COGNOME, della trattazione e discussione orale della causa e della mancata concessione del termine (richiesto in via subordinata) per il deposito di note conclusionali e della conseguente lesione del diritto alla difesa dell’odierno ricorrente. Si censura la sentenza in quanto con provvedimento del 5 settembre 2021 (doc C/8) la Corte d’Appello ha disposto che l’udienza del 29.09.2021 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta, concedendo alle parti termine fino a 7 giorni prima per l’eventuale richiesta della trattazione orale. Con atto depositato in data il 21.09.2021 il difensore del COGNOME, avendo deferito il giuramento decisorio nella precedente udienza e stante la delicatezza delle questioni da trattare, anche alla luce del rilevante valore della controversia, aveva richiesto che l’udienza di discussione della causa si svolgesse nelle forme della trattazione orale ma che, tuttavia, recatosi personalmente all’udienza del 29.09.2021 riscontrava che la Corte non teneva udienza pubblica. Lamenta, dunque, la violazione del suo diritto di difesa non avendo potuto esporre le proprie istanze e difese in sede di discussione orale con conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 233, 345 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 e n.4 c.p.c. – o in subordine in relazione all’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c. – con riferimento alla mancata pronuncia sull’istanza di ammissione del giuramento
decisorio del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, deferito dal difensore dell’appellante, munito di apposita procura speciale, nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 3.02.2021, istanza ribadita nel sopraindicato atto del 21.09.2021.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 244 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione contraddittoria e contraria ai principi del processo civile e dell’ordinamento giuridico. Si censura la sentenza in quanto il Giudice di secondo grado ha omesso di valutare le dichiarazioni testimoniali a favore del ricorrente, definendole laconicamente ed arbitrariamente inattendibili e addirittura, con riferimento ad un teste chiave citato dall’appellante, affermando apoditticamente che ‘il testimone che ricorda troppo non è attendibile’; ha omesso infine di valutare la mole di documentazione prodotta idonea a confutare le prove testimoniali poste a fondamento della decisione.
Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e errata interpretazione ex art. 89 del D.lgs n. 81/2008 in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c.. Si censura la sentenza in quanto la Corte d’Appello interpreta erroneamente la funzione ed il ruolo della figura del responsabile dei lavori, confondendone le funzioni con quelle attribuite al direttore dei lavori e sostanzialmente esclude che tale incarico possa essere rivestito da un lavoratore subordinato.
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restando assorbito l’esame delle altre censure.
5.1. Ai sensi dell’art. 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77, applicabile ratione temporis al caso di specie, ‘Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile’.
5.2. Come affermato con recente pronunzia di questa Corte, la norma emergenziale di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, che consente la sostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare, si applica anche alle controversie di lavoro, cosicché anche per quest’ultime, in tali casi, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio equivale alla lettura dello stesso in udienza (Cass. n. 11920/2025, Rv. 675552-01).
5.3. Va osservato, al riguardo, che questa Corte ha escluso che sia nulla la sentenza pronunciata nel periodo di emergenza sanitaria all’esito della trattazione scritta della controversia e a fronte del rigetto dell’istanza di trattazione orale alla luce dei provvedimenti organizzativi all’epoca vigenti, affermando che durante l’emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte
di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima qualora carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto. Le parti, infatti, non hanno un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa e assicura per altro verso l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (Cass. n. 6033/2023 e n.11271/2023). È stato, tuttavia, chiarito che, in ogni caso, il diniego di una richiesta di discussione orale deve trovare il suo fondamento in un bilanciamento che veda il diritto della parte a discutere la controversia oralmente, in pubblica udienza o con collegamento da remoto, con quello di assicurare l’esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia. A fronte della tempestiva richiesta della parte il giudice ben può procedere comunque alla trattazione scritta ma deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile in modalità da remoto. (Cass. n. 594/2024, Rv. 669763-01 che ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di appello che – in relazione a vicenda nella quale la parte, in controversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio di gravame, lo svolgimento della discussione orale con istanza presentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottate dal capo dell’ufficio ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 – non aveva considerato l’istanza in questione, non menzionata neppure nel verbale di udienza, omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indotto la Corte medesima a coltivare la trattazione scritta). Come affermato da questa Corte, infatti, la regola, ove sia stata disposta la trattazione scritta ma sia stata ritualmente chiesta
quella orale, rimane quella dell’udienza restando l’eccezione quella della trattazione scritta (argomento ex Cass. 10/11/2021 n. 33175 ).
Nel caso in esame il COGNOME – a fronte del decreto del Presidente del Collegio che disponeva la trattazione scritta della causa con assegnazione del termine per note contenenti ‘le sole istanze e conclusioni’ sino a sette giorni prima dell’udienza di decisione, fissata per il 29 settembre 2021 – il 21 settembre, depositava istanza per la discussione orale della causa ‘stante la delicatezza degli incombenti alla luce anche del rilevante valore della causa’ insistendo contestualmente per l’ammissione del giuramento decisorio dedotto con le note depositate in data 26.01.2021 per l’udienza del 3.02.2021. Non solo tale istanza di discussione è rimasta senza risposta ma dalla sentenza non si dà conto né della specifica istanza formulata né del deposito telematico di note scritte.
Per le ragioni esposte va cassata la sentenza che ha del tutto trascurato di dare conto delle ragioni che hanno determinato la Corte di appello a coltivare la trattazione scritta nonostante l’espressa richiesta di differimento della decisione per consentire la trattazione orale. Va, peraltro, chiarito che la suddetta condotta costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l’allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa (Cass. n. 17717/2024, Rv. 671597-01). Nel giudizio di appello, la deliberazione in assenza di discussione comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l’impedimento frapposto alla
possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (In tal senso Cass. n. 11891/2025, Rv. 67484601).
In conclusione, va accolto il primo motivo e, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 10 dicembre 2025
LA PRESIDENTE NOME COGNOME