Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2233/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE
contro
NOME COGNOME.
-INTIMATA- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO depositata il 09/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 9.6.2023, il Tribunale di Cassino ha liquidato in favore dell’avv. COGNOME €. 1896 ,80 per la difesa di NOME COGNOME in una controversia di lavoro.
Secondo il giudice di merito, il difensore aveva titolo al compenso solo per lo studio e l’introduzione della controversia, avendo
rinunciato al mandato, e spettavano i compensi tabellari minimi per le cause di valore indeterminato, date la scarna attività processuale svolta e le vicende successive intervenute con gli assistiti, con compensazione delle spese di giudizio per la riduzione delle pretese originarie e il carattere seriale della lite.
Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater, 132 n. 4 c.p.c. e 14 del d.lgs. 150/2011.
Lamenta il ricorrente che il giudizio di merito era stato sin dall’inizio assegnato al giudice istruttore dinanzi al quale si era svolta l’intera trattazione, mentre il Collegio era stato designato solo al momento della decisione; inoltre l’ordinanza sarebbe stata redatta dal giudice monocratico e poi sottoscritta dal solo Presidente. Deduce che la semplificazione del rito e l’impossibilità di conversione nel rito ordinario previste dagli artt. 3 e 14 del d.lgs. 150/2011 devono trovare un necessario bilanciamento nella trattazione collegiale della causa a pena di nullità della decisione.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 11 D.M. 55/2014, lamentando che il Tribunale abbia applicato il D.M. 147/2022 e non gli artt. artt. 1 -11 DM 55/2014, dovendo quantificare il compenso nel maggior importo di 3.245,08.
Il primo motivo è fondato.
Il giudizio incardinato dall’avv. COGNOME è stato assegnato , in data 2.5.2022, direttamente al giudice istruttore che lo trattato in forma monocratica, salvo poi a fissare l’udienza virtuale dinanzi al Coll egio, che, in data 24.4.2023, ha riservato la causa in decisione.
L ‘intero giudizio si è svolto in forma monocratica , senza una formale instaurazione del processo dinanzi al Collegio, ed è transitato alla trattazione collegiale solo nella fase terminale, con il passaggio al
rito sommario speciale ex artt. 3 e 11 d.lgs. senza un provvedimento espresso, comunque tardivo.
Va premesso che le regole sul rito non hanno copertura costituzionale e la loro violazione non cagiona automaticamente alcuna nullità e non può esser dedotta quale motivo di impugnazione, salvo che, come ne caso di cui si discute, l’errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa, nel qual caso non è neppure necessario che la parte specifichi, ai fini della ammissibilità della censura, quale pregiudizio processuale ne sia derivato (cfr. Cass. 8422/2018; Cass. 12567/2021; Cass. s.u. 758/2022; Cass. s.u. 36596/2021Cass. 24481/2022; Cass. 2978/2024).
Nel caso in esame appare -difatti – leso il legittimo affidamento della parte nella possibilità di avvalersi delle facoltà difensive del giudizio ordinario (ad es. concessione dei termini ex art. 190 e scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.; Cass. 23783/2024; Cass. s.u. 36596/2021), poiché il processo è stato condotto dal giudice istruttore designato f ino all’udienza del 24.4.2023 allorquando la causa è stata trattata dal Collegio, che l’ha riservata in decisione, deviando inaspettatamente dal percorso processuale fin lì seguito.
In conclusione, è accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Tribunale di Cassino in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione