Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 10764 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel procedimento iscritto al n. 10771/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, gli ultimi tre n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, questi ultimi quattro n.q. di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
ricorrente –
contro
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1068/2020 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 4.2.2021, N.R.G. 421/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda degli attuali ricorrenti, tutti docenti universitari che avevano svolto attività assistenziale presso l’azienda ospedaliera collocati in quiescenza tra il 2009 e il 2012, i quali avevano agito in giudizio contestando l’applicazione retroattiva del nuovo protocollo d’intesa fra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, protocollo che, seppure sottoscritto il 10 marzo 2010, prevedeva che gli effetti del nuovo accordo decorressero dal 1° gennaio 2009, ossia dalla scadenza della precedente intesa che prevedeva un trattamento di miglior favore e che era stata recepita nei contratti individuali;
la Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione con il quale l’azienda ospedaliera aveva fatto leva sulla scadenza della precedente intesa, per escludere che gli originari ricorrenti avessero un diritto soggettivo a conservare il trattamento retributivo previsto dalla stessa;
2.
il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, resistiti da controricorso delle parti pubbliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed è sviluppato sostenendo che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle allegazioni, non contestate, contenute nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, ove era stato precisato che il trattamento corrisposto era conforme a quello previsto nel contratto individuale, stipulato in conformità alle deliberazioni n. 2 e 29 del gennaio 2006;
i ricorrenti assumono la decisività della circostanza perché la prestazione non era stata resa, come sostenuto dal giudice d’appello, in difetto di copertura contrattuale, bensì le obbligazioni erano state rispettivamente adempiute in conformità ai contratti individuali;
il secondo motivo è dedotto come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1, 2 e 6 del d.lgs. n. 517/ 1999, dell’art. 11 delle preleggi e del principio di certezza del diritto;
i ricorrenti, trascrivendo nel ricorso i testi normativi rilevanti, deducono che il termine quadriennale previsto dall’art. 2 e richiamato dall’art. 16 del Protocollo di intesa non poteva riguardare la durata del protocollo medesimo né il trattamento economico del personale e contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, sulla base della normativa di legge, sarebbe consentito alle parti contraenti di regolamentare l’efficacia temporale del Protocollo e di farne retroagire gli effetti;
i ricorrenti assumono che, poiché la legge non prevedeva alcuna scadenza del protocollo d’intesa del 2004, la giurisprudenza sulla intangibilità dei diritti quesiti in ragione della contrattazione collettiva doveva essere applicata anche nella fattispecie con conseguente impossibilità del trattamento peggiorativo per il periodo antecedente alla sottoscrizione del nuovo accordo;
essi aggiungono altresì che, seguendo l’argomentare della controparte, fatto proprio dal giudice d’appello, l’amministrazione
avrebbe il potere di modificare unilateralmente ed in peius il trattamento retributivo a prestazioni già eseguite, il che non sarebbe giuridicamente sostenibile;
2.
il collegio ritiene che il ricorso, sollecitando questioni in ordine alla natura e portata dei protocolli regolativi dei trattamenti di perequazione dei medici universitari, intercetti questioni di rilievo nomofilattico che è opportuno trattare in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro