Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32914 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32914 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 9539/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 9539-2018 proposto da: PALIN SOLIDEA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con domicilio legale come da pec Registri di RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale –
contro
STATI UNITI D’AMERICA, in persona dell’Avvocato Responsabile dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE Stati Uniti d’RAGIONE_SOCIALE pro tempore , elettivamente domiciliati
in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali nonchØ contro
RAGIONE_SOCIALE (HÒS SOUTHERN EUROPEAN TASK FORCE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 113/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2017 R.G.N. 181/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza del 1° marzo 2007, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dagli Stati Uniti d’RAGIONE_SOCIALE ed in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, rigettava il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE inteso ad ottenere il riconoscimento di un maggior trattamento economico rispetto a quello ricevuto per il lavoro svolto (dal 20.4.1994 al 15.4.1999) presso la struttura sanitaria esistente all’interno RAGIONE_SOCIALE base delle FF.AA. statunitensi presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di tipo professionale medico, riconoscendo alla COGNOME la qualifica di ‘ assistente ‘ fino all’ottobre 1995 e
successivamente di ‘ aiuto ‘ , operando, per la determinazione del trattamento economico, un confronto, ai sensi dell’art. 36 Cost., del trattamento ricevuto con quello rappresentato dalla media del trattamento economico garantito da una triade di contratti (S.S.N., cliniche RAGIONE_SOCIALE ed ospedali religiosi classificati), e rilevando che, per il primo periodo, fino all’ottobre 1995, la RAGIONE_SOCIALE non aveva goduto di un trattamento deteriore, mentre per il periodo successivo la stessa aveva diritto ad un differente trattamento economico pari ad Euro 12.911,42, oltre accessori di legge;
la Corte di appello osservava, invece, che le voci retributive da prendere a riferimento per il confronto erano solo quelle fisse, ivi compresa la 13^. La normativa estera non imponeva alcuna applicazione diretta di norme nazionali, ma prescriveva solo che non si desse luogo a un risultato meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori di categoria analoga; riteneva che per il primo periodo andasse condivisa la valutazione effettuata dal primo giudice, ma che, per il secondo, non fosse configurabile l’assimilazione dell’attività svolta a quella di un aiuto medico, non avendo mai svolto la RAGIONE_SOCIALE compiti di coordinamento di altri medici; dall’esame dei dati utilizzati emergeva poi che, in rapporto ad una media nel rapporto di dare avere, la RAGIONE_SOCIALE non aveva subito un trattamento deteriore rispetto al dovuto;
con sentenza n. 11725/2014, questa Corte cassava l’impugnata sentenza e rinviava alla Corte territoriale per un nuovo esame;
il giudice di legittimità rilevava che la sentenza impugnata, anziché accertare la disciplina di legge e collettiva applicata in Italia alla attività che più si avvicinasse a quella svolta dall’appellata, erroneamente aveva ritenuto che il “trattamento non deteriore”, come garantito dalla Convenzione di Londra e dall’Accordo di Parigi, andasse individuato “non in un unico contratto collettivo” bensì in una “triade di contratti collettivi”, utilizzati “come parametri di riferimento ex art. 36
Cost.’, così “attingendo” alla “norma primaria avente carattere precettivo immediato, che costituisce la base in tema di remunerazione di qualsiasi lavoro subordinato”; in tal modo, in sostanza, la Corte territoriale erroneamente aveva identificato il trattamento “non meno favorevole” (rispetto a quello applicato in Italia alla attività che più si avvicina a quella svolta), come garantito, nella retribuzione proporzionata e sufficiente prevista dall’art. 36 Cost., che, invece, costituisce soltanto il cosiddetto “minimo costituzionale”, così erroneamente ricorrendo a una media tra più trattamenti considerati ed includendo solo “le voci fisse, con esclusione dei compensi aggiuntivi, RAGIONE_SOCIALE scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive, salvo la tredicesima”; senonché, il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall’Accordo di Parigi era ovviamente più favorevole per il lavoratore, attribuendo una tutela ‘non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta’;
6. decidendo in sede di rinvio e nei limiti del devoluto, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 16 marzo 2017, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, condannava in solido RAGIONE_SOCIALE e gli Stati Uniti d’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME, RAGIONE_SOCIALE somma di €. 4.123,97, oltr e accessori di legge, compensando per due terzi le spese del giudizio, con condanna dei soccombenti al residuo terzo;
il giudice del rinvio, individuata l’attività in esame come equiparabile a quella dei medici delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e considerato l’orario di lavoro in concreto seguito, determinava «mese per mese, senza operare compensazioni di sorta in caso di mensilità retribuite con importi superiori», il trattamento economico differenziale spettante (pari a €. 4.123,97) per la figura
di ‘assistente medico’ (non di aiuto, mancando per essa l’attività di coordinamento di altri medici); comprendeva nel calcolo le voci aggiuntive ed accessorie ed escludeva le prestazioni connesse al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE obiettivi, qui non fissati, nonché l’indennità di esclusività, che non spetta in quanto ‘non pretesa’, e quella di bilinguismo, stabilita solo per le regioni a statuto speciale;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con diciassette motivi, cui si oppongono gli Stati Uniti d’RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; la RAGIONE_SOCIALE è rimasta, invece, intimata.
CONSIDERATO CHE:
con il primo mezzo si denuncia «erronea applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Londra, del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali firmato a Parigi il 28 agosto 1952, dell’RAGIONE_SOCIALE tra il Governo RAGIONE_SOCIALE ed il comando supremo alleato in Europa RAGIONE_SOCIALE stati membri del trattato dell’atlantico del nord, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 1341, 1411 e 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ .», in quanto la Corte di merito ha erroneamente applicato il c.c.n.l. delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anziché i c.c.n.l. applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dagli Stati Uniti, ossia quelli RAGIONE_SOCIALE sanità pubblica e RAGIONE_SOCIALE ospedali classificati;
2. il motivo è inammissibile;
è utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis . Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110);
nella specie, la ricorrente contesta la ricostruzione di fatto sulla base di una nuova lettura delle deposizioni testimoniali in punto di natura RAGIONE_SOCIALE struttura, di suo finanziamento con fondi pubblici, di esclusività del rapporto, per affermare che, contrariamente a quanto accertato dal giudice del rinvio, «la struttura si avvina più agli enti ospedalieri del RAGIONE_SOCIALE che alle case di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» sotto il profilo sia strutturale che funzionale;
con il secondo motivo si denuncia «violazione del principio di non contestazione e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 166, 416 e 394 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto gli Stati Uniti nel giudizio di primo grado avevano espressamente riconosciuto che l’RAGIONE_SOCIALE «sino a settembre 1995 operava come un vero e proprio RAGIONE_SOCIALE»;
4. il motivo è inammissibile;
esso non si confronta con il decisum in cui non si mette in dubbio che la struttura era un tempo equiparabile ad una ‘piccola struttura ospedaliera’ ( v. pag. 13, I cpv., RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), ma che l’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse in concreto ‘assimilabile a quella del medico ospedaliero pubblico’, e ciò per mancanza di accesso per concorso e di previsione di incompatibilità
con altri incarichi esterni, per l’attività di diagnosi e RAGIONE_SOCIALE del solo personale RAGIONE_SOCIALE ‘ base RAGIONE_SOCIALE‘ e loro familiari, per essere il reparto di ginecologia organizzato con un solo medico, come tale non rapportabile, or dunque, a un reparto ospedaliero ma assimilabile piuttosto a una RAGIONE_SOCIALE P RAGIONE_SOCIALE dove ci sono ‘piccoli reparti polifunzionali con sale chirurgiche destinate alle più varie attività’ (pagg. 12-13 e 14 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
aggiungasi che questa Corte ha continuato ad affermare che: “Nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto RAGIONE_SOCIALE relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (così, ad es., Cass. 29231/2022, Cass., sez. VI, 7.2.2019, n. 3680);
5. con il terzo mezzo viene dedotta l’ulteriore violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte territoriale non ha deciso ” iuxta alligata et probata “, violando il principio cardine RAGIONE_SOCIALE difesa e del contraddittorio e decidendo la causa senza tenere conto dei documenti prodotti in giudizio;
6. anche tale motivo è inammissibile;
con esso si mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito, sicché la doglianza, per come articolata, si risolve in una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione non consentita in sede di legittimità;
con il quarto motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1175, 1375 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., poiché la convenuta nelle sue analisi comparative dei salari ( cd . ‘ total compensation comparability ‘) aveva considerato gli ospedali
RAGIONE_SOCIALE sanità pubblica quali attività che più si avvicinava no all’attività svolta nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
anche questo motivo è inammissibile per le ragioni di cui al punto 6;
con la quinta censura si lamenta la «violazione del c.c.n.l. delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 14 giugno 1984 e del 19 novembre 1990, dell’art. 63 del d. P.R. n. 761/79, del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE ospedali classificati per il triennio 1986/88, per il triennio 1989/1991 e per il triennio 1994/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 5 del cod. proc. civ.», perché il giudice del rinvio non ha valutato che dal mansionario e dal contratto di assunzione emerge in maniera inequivocabile che la RAGIONE_SOCIALE ha svolto, dal 1995, le mansioni di responsabile del reparto ostetricia e ginecologia in completa autonomia e con piena responsabilità dei degenti a lei affidati;
il motivo è inammissibile perché contesta la ricostruzione in fatto operata in sentenza alla stregua di un rinnovato vaglio RAGIONE_SOCIALE prova per testi e RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti (v. in particolare il II cpv. a pag. 28 e l’ ultimo cpv. a pag. 34 del ricorso per cassazione); in ogni caso, esso si rivela anche infondato nel merito posto che l’art. 7 d.P.R. n. 128/1969 e l’art. 7 c.c.n.l. del 19.11.1990 delle RAGIONE_SOCIALE indicano la linea di demarcazione tra il profilo dell’aiuto e quello dell’assistente nell’attribuzione , o meno, al sanitario di un potere di coordinamento RAGIONE_SOCIALE altri medici: corretto dunque l’accertamento contenuto in sentenza che ha escluso, con apprezzamento di fatto qui non sindacabile, che la RAGIONE_SOCIALE svolgesse anche un ruolo di coordinamento di personale medico, tratto ritenuto invero distintivo RAGIONE_SOCIALE qualifica di ‘aiuto’;
con il sesto mezzo si deduce la violazione dell’art. 36 RAGIONE_SOCIALE Cost. e dell’art. 1367 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., poiché il trattamento retributivo attribuito
dal c.c.n.l. richiamato non sarebbe adeguato alla natura e all’entità qualitativa delle prestazioni lavorative del personale medico, per cui il giudice del rinvio avrebbe violato anche l’obbligo di privilegiare l’interpretazione delle clausole contrattuali nel senso in cui esse possono avere un qualche effetto ex art. 1367 cod. civ.;
12. il motivo è inammissibile perché, seppur rubricato sotto forma di denuncia di violazione di legge, muove in realtà da una ricostruzione in fatto difforme rispetto a quella operata dalla Corte di merito per affermare una presunta inadeguatezza del salario con riferimento al parametro dell’art. 36 Cost.; vale la pena di rammentare, poi, che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma applicata (Cass. n. 30583 del 2021; 15879 del 2018, n. 3708 del 2014);
con il settimo motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 384 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Cassazione con la sentenza rescindente aveva accolto il ricorso anche in relazione al mancato riconoscimento di tutte le voci aggiuntive ed accessorie previste dai contratti collettivi vigenti dal 1994 al 1999 e, quindi, aveva riconosciuto la spettanza dell’indennità di bilinguismo, illegittimamente negata, invece, dalla sentenza impugnata;
il motivo è inammissibile perché muove anzitutto da una erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente che, nell’ includere i compensi accessori previsti dalla disciplina collettiva più affine, rimette (evidentemente) al giudice del rinvio l’apprezzamento in merito alla
concreta spettanza delle singole voci aggiuntive; la ricorrente richiama altresì disposizioni di legge non applicabili alla fattispecie ed invoca, del tutto genericamente, «vari accordi contrattuali» senza ulteriori precisazioni a riguardo, non confrontandosi peraltro con il decisum dove è puntualmente precisato che l’indennità di bilinguismo è ‘ prevista solo per le regioni a statuto speciale e non applicabile analogicamente ‘ (v. pag. 15 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
15. con l’ottavo mezzo si deduce error in procedendo nella interpretazione delle domande proposte nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e 1363 del cod. civ., perchè il giudice del rinvio non s’è avveduto che dal tenore letterale delle espressioni adoperate negli scritti difensivi emergeva, senza alcun dubbio, la volontà dell’istante di ottenere anche l’indennità di ‘esclusività’;
16. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata laddove in essa si evidenzia che l’esclusività ‘non (era) pretesa’ dalla struttura sanitaria ove operava la RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima avrebbe ben potuto quindi svolgere -beninteso, al di fuori dell’orario di servizio -autonoma attività libero professionale, e sol per questo (la detta indennità) non è stata ricompresa nel trattamento economico;
17. con il nono mezzo si deduce «violazione dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 23.10.1961, n. 1165, del d.P.R. 26.07.1976 n. 752, RAGIONE_SOCIALE legge 23.12.1978, n. 833, art. 47, RAGIONE_SOCIALE legge 23.10.1961 n. 1165, artt. 51 e 54, RAGIONE_SOCIALE legge n. 196 del 16.5.78, RAGIONE_SOCIALE legge 13.08.1980 n. 454, RAGIONE_SOCIALE legge n. 279/1991, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724/94», nonché di altre leggi RAGIONE_SOCIALE provincia di Bolzano, e, ancora, «RAGIONE_SOCIALE accordi contrattuali per il comparto RAGIONE_SOCIALE sanità recepiti con d.P.R. 25.06.1983 n. 348, d.P.R. 18.05.1987 n. 270, d.P.R. 28.11.1990 n. 384, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 1 e 5 cod. proc.
civ.», perché la Corte di merito non ha riconosciuto l’indennità di bilinguismo nonostante l’attività medica che più si avvicina a quella svolta dalla ricorrente è quella espletata nelle regioni a statuto autonomo, nelle quali è richiesta -analogamente che nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – la conoscenza, oltre che dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE lingua ufficiale del paese confinante;
18. il motivo è inammissibile;
con esso si tende ancora una volta ad ottenere una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE esiti RAGIONE_SOCIALE prova per testimoni da cui si desumerebbe -secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente -«l’obbligatorietà del sistema del bilinguismo anche al fine di assiRAGIONE_SOCIALEre l’indispensabile rRAGIONE_SOCIALE tra i pazienti con le strutture sanitarie italiane», obbligatorietà che, invece, non si evince affatto ex actis ;
19. con il decimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del c.c.n.l. delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1990 perché la Corte territoriale non riconosce alla ricorrente i giorni annui retribuiti previsti nei c.c.n.l. delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di poter partecipare ai congressi scientifici attinenti alla specifica attività esercitata, nonché per la frequenza a corsi di specializzazione nella branca di attività esercitata;
20. il motivo è inammissibile vuoi perché mira a una nuova lettura del merito sollecitando un accertamento di fatto RAGIONE_SOCIALE mancata fruizione dei permessi retribuiti alla stregua RAGIONE_SOCIALE atti di causa e del principio di non contestazione, vuoi perché non si confronta con il decisum dove in esso si afferma – s enza che sul punto siano mosse specifiche censure da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -che, a sensi dell’art. 21 lett. d) c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, «la mancata fruizione, ammesso che ciò sia avvenuto, non comporta una maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione»;
21. con l’undicesim a critica si lamenta la violazione del principio fondamentale in tema di produzione del diritto di cui agli artt. 1 e 2
Preleggi, perché il giudice di secondo grado considera “vincolanti” i propri precedenti, relativi ad altri due medici italiani che svolgevano mansioni completamente differenti dalla ricorrente ed ai quali aveva però contraddittoriamente riconosciuto la qualifica di ‘ aiuto ‘ ;
22. il motivo è inammissibile, oltre che per la correttezza del richiamo per relationem -operato dal giudice del rinvio -a propri precedenti in termini ex art. 118 att. cod. proc. civ., anche (e soprattutto) per carenza di interesse, non contestando, si noti, la RAGIONE_SOCIALE che l’accertamento in fatto (i.e. trasformazione del reparto di ginecologia in una struttura poliambulatoriale a far tempo dal 15.8.1995), come acclarato nei precedenti richiamati dallo stesso giudice del rinvio, rispondesse a verità;
23. con il dodicesimo mezzo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 132 cod. proc. civ., n. 4, nonché dell’art. 118 att. cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio utilizzato fatti acquisti nei due precedenti giudizi ai quali operava un rinvio per relationem solo parziale (ossia in relazione al c.c.n.l. applicabile, non anche al profilo di ‘aiuto’ in concreto attribuibile), omettendo di confutare le censure formulate dalla ricorrente nel presente giudizio, il tutto in violazione del diritto di difesa e dell’obbligo di giudicare ‘ iuxta alligata et probata ‘ ;
24. il motivo è inammissibile perché è carente dei necessari requisiti di specificità: non si chiariscono sufficientemente, infatti, le ragioni dell’illegittimità dell’applicazione dell’art. 118 att. cod. proc. civ. né quali siano state «le specifiche censure formulate dalla ricorrente» che non sarebbero state (in tesi) in alcun modo confutate dal giudice del rinvio;
25. con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato come n. 15 a pag. 39 ricorso per cassazione) si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,
n. 4, per omessa pronuncia sul capo RAGIONE_SOCIALE domanda (punto 1.2 del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.) e sul quarto motivo di appello, diretti entrambi al riconoscimento del medesimo trattamento erogato, a parità di mansioni, agli altri medici che prestano servizio presso il RAGIONE_SOCIALE; i medici italiani godevano di un trattamento deteriore rispetto al personale medico civile RAGIONE_SOCIALE in violazione del principio di parità di trattamento;
26. con il quattordicesimo mezzo (indicato come n. 16 a pag. 42 del ricorso per cassazione) si lamenta l’ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del medesimo trattamento erogato agli altri medici che prestano servizio presso il RAGIONE_SOCIALE ed omesso esame del quinto motivo di appello, perché il giudice del rinvio non aveva preso in considerazione la doglianza con cui la ricorrente aveva reiterato la domanda di corresponsione del medesimo trattamento erogato al personale medico civile RAGIONE_SOCIALE ;
27. con il quindicesimo motivo (n. 17 a pag. 43 del ricorso per cassazione) si lamenta la violazione del principio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE retribuzione, dell’art. 36 RAGIONE_SOCIALE Cost., dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del cod. civ., dei precetti costituzionali di parità, solidarietà e ragionevolezza desumibili dagli articoli 2 e 41 RAGIONE_SOCIALE Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 49 del d.lgs. n. 29/93 e 45 del vigente d.lgs. n. 165/01, dell’art. 7 del patto internazionale di New York del 1619 dicembre 1966, dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE convenzione internazionale del lavoro di Ginevra del 25.6.1958, RAGIONE_SOCIALE legge n. 654 del 1975, artt. 12 e da 39 a 55 del trattato CE, dell’art. 8 dell’RAGIONE_SOCIALE di Parigi e dell’ art. 9 RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Londra, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere il giudice del rinvio mancato di pronunciarsi sul riconoscimento del medesimo trattamento economico erogato agli
altri medici che prestano servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, in violazione delle citate disposizioni;
28. il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo sono inammissibili perché denunciano (tutti) un’omessa pronuncia su domanda ‘subordinata’ che non tiene conto del fatto che su quella principale il giudice del rinvio ha statuito, donde, per tal guisa, l’ operato assorbimento implicito RAGIONE_SOCIALE domanda proposta gradatamente;
29. con il sedicesimo motivo (di cui al n. 18, pagg. 43-44 del ricorso per cassazione) si censura la sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello quale giudice del rinvio, ha completamente omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha rigettato la domanda di condanna all’attribuzione del medesimo trattamento economico erogato agli altri medici che prestano servizio presso il RAGIONE_SOCIALE;
30. anche tale motivo , che non tiene conto dell’assorbimento RAGIONE_SOCIALE domanda subordinata, si appalesa inammissibile per le ragioni enunciate al punto 28 che precede;
31. con il diciassettesimo, ed ultimo, motivo (indicato al n. 19, pagg. 44-45 del ricorso per cassazione) si denuncia la violazione dell’art. 14, paragrafo b) del c.c.n.l. 19.11.90 e dell’art. 48, comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 833/78, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice del rinvio riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE il diritto alle maggiorazioni – per l’attività ambulatoriale espletata all’interno dell’orario di lavoro – di cui al c.c.n.l. delle RAGIONE_SOCIALE con rapporto libero professionale (stipulato il 24 ottobre 1988), alla stregua del quale il medico, nel caso in cui il paziente non paghi in proprio la prestazione (in quanto addebitata al servizio
sanitario nazionale), ha diritto ad una quota percentuale dei proventi erogati dal SSN;
32. il motivo non è fondato;
quanto alla questione dell’attività ambulatoriale, il giudice del rinvio ha richiamato l’art. 14 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE , il quale stabilisce che « b) per quanto concerne l’attività ambulatoriale tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, si concorderà in sede aziendale una regolamentazione di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la RAGIONE_SOCIALE, sia per i medici che la svolgono, tenendo presente, per quanto di ragione, l’RAGIONE_SOCIALE nazionale per i medici a regime liberoprofessionale », non senza evidenziare che, come reso palese dal significato proprio delle parole, si tratterebbe di disposizione non di immediata applicazione, dovendosi attendere sul punto la specifica regolamentazione aziendale, qui mai intervenuta, donde la non operatività del rinvio ricettizio all’RAGIONE_SOCIALE nazionale dei medici a regime libero-professionale, il quale retribuisce il medico con l’ 80% delle somme riconosciute per la prestazione dal SSN;
peraltro, come rettamente evidenziato dal giudice del rinvio, l’interpretazione proposta dalla ricorrente si rivela irragionevole laddove con essa si finisce per riconoscere incongruamente ai medici dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, oltre allo stipendio, la stessa percentuale erogata ai medici liberoprofessionisti, ai quali il c.c.n.l., all’art. 14 lett. b, attribuisce una retribuzione ‘sostitutiva’ (e non certo ‘aggiuntiva’) per l’attività ambulatoriale svolta, appunto, nelle RAGIONE_SOCIALE;
33. nel suo ricorso incidentale il controricorrente denuncia violazione dell’art. IX, par. 4, RAGIONE_SOCIALE Convezione di Londra del 1951, violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si duole che la Corte territoriale abbia effettuato i calcoli «mese per mese, senza operare compensazioni di sorta in caso di mensilità retribuite con importo superiori», sulla base
del rilievo, erroneo, che nel rapporto di lavoro dipendente il pagamento di una retribuzione superiore ai minimi del c.c.n.l. indica la volontà di derogare in meglio (art. 2077 cod. civ.), tacitamente manifestata dal datore di lavoro ed accettata dal lavoratore; così facendo, la Corte di merito aveva violato il principio di diritto RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente, che aveva chiarito come la tutela non dovesse essere inferiore al trattamento applicato dal c.c.n.l. ‘nel suo complesso’ nello stato di soggiorno, al l ‘ attività che più si avvicina a quella svolta, giungendo all’assurda conclusione che per i pochi mesi in cui la ricorrente aveva guadagnato di meno, per €. 4.123,97, le dovevano essere riconosciute differenze retributive, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE ulteriori periodi in cui la COGNOME aveva percepito somme in più per €. 23.323,16 e RAGIONE_SOCIALE busta paga di febbraio 1995, con la quale le erano stati riconosciuti, a titolo ‘arretrati anno prec.’, €. 4.213,93;
34. il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile;
35. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto RAGIONE_SOCIALE censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);
36. nella specie il giudice del rinvio ha precisato che «la differenza dare/avere avrebbe dovuto essere calcolata mese per mese senza operare compensazioni si sorta in caso di mensilità retribuite con importi superiori» perché una retribuzione superiore ai minimi indica una volontà di derogare in meglio ex art. 2077 cod. civ.; la Corte bresciana ha altresì aggiunto che «nel caso di specie, inoltre, dato il tempo trascorso, non è dato sapere se tali maggiori retribuzioni non remunerassero, in realtà, una maggiore qualità o quantità RAGIONE_SOCIALE prestazione RAGIONE_SOCIALE quale è difficile trovare traccia in atti»;
ebbene, tale seconda ratio decidendi non è stata aggredita specificamente dal controricorrente, donde l’inammissibilità del motivo di ricorso incidentale;
in ogni caso, va evidenziato che il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall’Accordo di Parigi è quello più favorevole per il lavoratore, attribuendogli una tutela ‘non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta ‘ , sicché non è certo impedita l’applicabilità dell’ulteriore principio, vigente nello stato di soggiorno, secondo cui una retribuzione superiore ai minimi contrattuali indica, in sostanza, la volontà di derogare in meglio tacitamente manifestata da parte datoriale ed accettata dal lavoratore; a riguardo, questa Corte ha già affermato che la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, costituisce, invero, trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass., Sez. L, n. 19923/2014; Cass., Sez. L, n. 818/2007);
39. conclusivamente, il ricorso principale è infondato e deve essere pertanto rigettato, mentre quello incidentale è inammissibile; stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre