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Trattamento retributivo C.E.L.: No a parità con ricercatore

Una collaboratrice esperta linguistica (C.E.L.) assunta dopo il 1995 ha richiesto il medesimo trattamento retributivo C.E.L. di un ricercatore universitario, lamentando una discriminazione. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, chiarendo che la normativa più favorevole si applica esclusivamente agli “ex lettori” per tutelare diritti pregressi. Per i C.E.L. di nuova assunzione, la retribuzione è correttamente definita dalla contrattazione collettiva, senza che ciò costituisca discriminazione. La Corte ha inoltre accolto il ricorso dell’Università sul divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

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Pubblicato il 15 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Trattamento Retributivo C.E.L.: La Cassazione Fa Chiarezza sulle Differenze con gli “Ex Lettori”

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato la complessa questione del trattamento retributivo C.E.L. (Collaboratori Esperti Linguistici), negando la possibilità di equiparare la loro retribuzione a quella dei ricercatori universitari confermati. La decisione chiarisce in modo definitivo la distinzione normativa tra i C.E.L. assunti dopo il 1995 e la categoria degli “ex lettori”, il cui status è stato oggetto di specifici interventi legislativi per la tutela dei diritti acquisiti.

I Fatti del Caso: Una Lunga Battaglia Legale

Una collaboratrice esperta linguistica, assunta da un’università italiana nel 2001 con contratti a termine annuali e reiterati, si era rivolta al Tribunale del Lavoro. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato sin dall’origine e, soprattutto, il diritto a percepire le differenze retributive, parametrate al trattamento economico di un ricercatore confermato a tempo definito. La sua domanda si fondava sulla presunta discriminazione rispetto ai colleghi “ex lettori”, i quali beneficiano di tale equiparazione.

Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto le sue richieste, riconoscendo il rapporto di lavoro unico e il diritto alle differenze retributive, seppur nei limiti della prescrizione quinquennale. Tuttavia, la Corte d’Appello, riformando la decisione, aveva negato tale diritto, respingendo l’impugnazione della lavoratrice. La questione è così giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e il trattamento retributivo C.E.L.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale della lavoratrice, confermando la decisione d’appello, ma ha accolto il ricorso incidentale presentato dall’Università su un aspetto accessorio relativo al calcolo di interessi e rivalutazione.

Il Rigetto del Ricorso Principale della Lavoratrice

Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra due categorie di personale:
1. Gli “ex lettori”: Assunti sotto il regime del D.P.R. n. 382/1980, hanno beneficiato di interventi normativi successivi (in particolare la Legge n. 63/2004) volti a ricostruire la loro carriera e a garantire un trattamento economico equiparato a quello del ricercatore a tempo definito. Questa misura è stata introdotta per sanare una situazione pregressa e tutelare i diritti acquisiti, in seguito a censure della Corte di Giustizia Europea.
2. I C.E.L. di “nuova assunzione”: Assunti, come nel caso di specie, ab origine sulla base della nuova normativa (Legge n. 236/1995), il loro rapporto è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

La Cassazione ha stabilito che non vi è alcuna base giuridica per estendere il trattamento di favore previsto per gli “ex lettori” anche ai C.E.L. di nuova assunzione. La differenziazione non costituisce una discriminazione, ma è la logica conseguenza di percorsi normativi e carriere distinti.

L’Accoglimento del Ricorso Incidentale dell’Università

La Corte ha inoltre accolto la censura dell’Università relativa al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sull’indennità risarcitoria riconosciuta alla lavoratrice per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. È stato ribadito il principio del “divieto di cumulo” (art. 22, L. 724/1994), valido per tutti i crediti di lavoro nel pubblico impiego, secondo cui spetta solo la somma maggiore tra interessi e rivalutazione, ma non entrambi.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la normativa speciale per gli “ex lettori” ha una ratio ben precisa: rimediare a una pregressa situazione di incertezza e garantire il riconoscimento di diritti quesiti a una specifica platea di lavoratori. Questa finalità non è ravvisabile per i collaboratori assunti direttamente con la qualifica di C.E.L. dopo il 1995, il cui rapporto è stato fin da subito inquadrato nell’ambito della contrattualizzazione del pubblico impiego e rimesso alla disciplina della contrattazione collettiva. Il rinvio alla contrattazione collettiva, secondo i giudici, non è discriminatorio ma è anzi in linea con i principi che regolano il lavoro pubblico privatizzato, che affidano alle parti sociali la determinazione dei trattamenti economici.

Inoltre, la Corte ha ribadito la sostanziale diversità delle mansioni tra C.E.L. e ricercatori universitari. Mentre i primi svolgono una funzione di supporto strumentale alla didattica, i secondi sono caratterizzati da specifiche competenze scientifiche e didattiche di livello superiore. Tale diversità giustifica un differente trattamento retributivo, e il parametro del ricercatore usato per gli “ex lettori” è stato un criterio oggettivo scelto dal legislatore solo per quello specifico contesto, non un riconoscimento di equivalenza professionale.

Le Conclusioni

L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il trattamento retributivo C.E.L. assunti dopo il 1995 è legittimamente determinato dalla contrattazione collettiva e non può essere equiparato a quello dei ricercatori universitari. La decisione traccia un confine netto tra le diverse figure professionali che si sono succedute nel tempo, affermando che la tutela speciale accordata agli “ex lettori” non è estensibile per analogia. Questa pronuncia fornisce un importante punto di riferimento per il contenzioso in materia, ribadendo il ruolo centrale dell’autonomia collettiva nella definizione delle retribuzioni nel pubblico impiego contrattualizzato.

Un Collaboratore Esperto Linguistico (C.E.L.) assunto dopo il 1995 ha diritto allo stesso trattamento retributivo di un ricercatore universitario?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il trattamento economico equiparato a quello dei ricercatori a tempo definito è una misura specifica prevista dalla legge n. 63 del 2004 solo per gli “ex lettori” (assunti prima del 1995) per tutelare i loro diritti quesiti. Per i C.E.L. assunti successivamente, la retribuzione è legittimamente determinata dalla contrattazione collettiva di comparto.

Esiste una discriminazione tra C.E.L. “ex lettori” e C.E.L. di nuova assunzione?
No, la Corte ha stabilito che non vi è discriminazione. La differenza di trattamento è giustificata dalla diversa base normativa e dalla finalità della legge, che era quella di sanare una specifica situazione pregressa per gli “ex lettori”, senza estendere tale regime a chi è stato assunto direttamente con la nuova qualifica di C.E.L.

Sui crediti di lavoro verso un’amministrazione pubblica come l’Università si calcolano sia gli interessi che la rivalutazione monetaria?
No. La Corte ha confermato il “divieto di cumulo” previsto dalla legge n. 724 del 1994. Questo significa che sui crediti di lavoro dovuti da un datore di lavoro pubblico, si applica solo la somma maggiore tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ma non entrambe. Questo principio vale anche per l’indennità risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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