Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
Oggetto:
Pubblico
impiego
–
trattamento perequativo
ex
art.
31 D.P.R. n. 761/1979
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15635/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente successivo/controricorrente -nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME TATIANA, rappresentate e difese dall ‘ avvocato COGNOME NOME con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO FIRENZE n. 216/2023 depositata il 24/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, dichiarava il diritto di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in servizio presso strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al trattamento perequativo di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 secondo la tabella D allegata al Decreto Interministeriale 9/11/1982 nella misura dovuta al personale sanitario appartenente all’ ex X livello, ora ruolo unico dirigenziale, a decorrere dalle rispettive assunzioni e condannava l’RAGIONE_SOCIALE in solido con l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative differenze, entro il termine di prescrizione, con contestuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a fornire la provvista necessaria per detto pagamento.
La Corte territoriale aderiva all’orientamento di legittimità, consolidato da Cass., Sez. Un., n. 9279/2016 secondo cui l’indennità di perequazione (c.d. ‘indennità COGNOME‘) deve essere corrisposta al personale universitario non docente impiegato in attività di assistenza presso strutture sanitarie sulla base dei parametri di equiparazione di cui alla tabella all. D al D.P.R. 9/11/1982 fino all’entrata in vigore del C.C.N.L. del 2005 (fatta salva, per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe qualifiche apicali, la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione solo in caso di effettivo affidamento di incarichi dirigenziali).
Riteneva assolto dalle appellanti l’onere probatorio relativo allo svolgimento, quali dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di attività di assistenza RAGIONE_SOCIALE presso la struttura ospedaliera anche prima RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2006 (essendo pacifico che da tale data in poi le stesse erano state formalmente inserite tra i dipendenti universitari impiegati in attività assistenziali, sulla base di apposito accordo) cioè fin dall’assegnazione presso tale struttura.
Riteneva, in conseguenza, applicabile la clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma 6, del C.C.N.L. per la quale era sufficiente che il dipendente potesse rivendicare, sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle previgenti, un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive.
Escludeva che le appellanti avessero rinunciato al beneficio come già previsto, ritenendo che l’accordo del 2006 non potesse avere alcun effetto novativo o anche solo la rinuncia al trattamento perequativo (che avrebbe dovuto essere esplicita ed inequivoca).
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE e le controricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
PROFILI PRELIMINARI
Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1° giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).
Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE perché risulta notificato e depositato prima del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale.
RICORSO PRINCIPALE DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver affermato che le appellanti avevano svolto attività assistenziale anche anteriormente all ‘ accordo del 2006 quando vi era stata, sul punto, puntuale contestazione e non erano state acquisite prove sufficienti.
Con il secondo motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28, comma 6, C.C.N.L. università 2002-2005.
Assume che l ‘ equiparazione retributiva prevista dalla normativa indicata presuppone l ‘ identità di mansioni (assistenziali) che, nello specifico, non era stata provata.
Con il terzo motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1230 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per avere escluso valore novativo all ‘ accordo del 2006 con il quale le originarie ricorrenti avevano accettato l ‘ inclusione tra il personale universitario impiegato in assistenza ed aver ritenuto che tale accordo afferisse solo all ‘ inquadramento ex art. 28 C.C.N.L. e non implicasse anche rinuncia all ‘ indennità perequativa nella misura in precedenza spettante.
RICORSO INCIDENTALE DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE lamenta un vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2697 cod. civ., 1 L. n. 200/1974, 31 D.P.R. n. 761/1979, 28 C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE del 2005, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, n. 3,
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cod. proc. civ., e/o vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEa contestazione dei fatti costitutivi da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, in relazione all ‘ art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato (e non specificamente contestato) lo svolgimento di attività assistenziale da parte RAGIONE_SOCIALEe dott.sse COGNOME, COGNOME e COGNOME nel periodo anteriore all’inserimento nell’organico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE lamenta un vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 28 del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 2005 e 1230, 1321, 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto giuridicamente irrilevanti nella controversia gli accordi novativi che sono stati sottoscritti nel 2006 dalle dott.sse COGNOMECOGNOME COGNOME e COGNOME con l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Sono inammissibili i primi due motivi dei ricorsi principali e il primo motivo del ricorso incidentale.
Nella sostanza i motivi ruotano intorno ad un ‘ unica contestazione, e cioè che le ricorrenti non svolgessero attività connessa all ‘ assistenza RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE ‘ ottobre 2006, prima del loro inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato predisposto a seguito RAGIONE_SOCIALEa nascita RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e che fatto comprovante ciò è il non aver mai percepito fino al mese di novembre 2006 alcuna indennità integrativa ex art. 31 D.P.R. 761/1979.
In particolare, secondo le ricorrenti, la Corte d ‘ appello di Firenze avrebbe errato nel ritenere che le lavoratrici avessero svolto attività di assistenza (e cioè una prestazione di servizio ‘ presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità sanitarie locali ‘ ex art. 1 L. n. 320/1974 e 31 D.P.R. n. 761/1979) prima RAGIONE_SOCIALE ‘ inserimento in organico da parte RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, nello specifico, la Corte fiorentina, sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, dopo aver ricostruito la posizione RAGIONE_SOCIALEe indicate dipendenti (inserite tra i dipendenti universitari impiegati in attività di assistenza sulla base di apposito accordo RAGIONE_SOCIALE ‘ ottobre 2006 con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ha affermato che l ‘ attività di assistenza era stata svolta anche nel periodo precedente.
Ha, al riguardo, valorizzato la circostanza che le appellanti avevano specificamente allegato, sin dal ricorso introduttivo, di essere biologhe, impiegate fin dalle rispettive date di assunzione in reparti clinici (la COGNOME a far data dal 1° gennaio 2005, prima presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e poi presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la COGNOME a far data dal 1° gennaio 2005, presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Ortopedia e Traumatologia, RAGIONE_SOCIALE del Lavoro; la COGNOME a far data dal 19 dicembre 2001, presso il RAGIONE_SOCIALE), di aver da sempre svolto (e dunque non solo dopo l ‘ accordo del 2006) la medesima attività
assistenziale che aveva poi comportato il loro inserimento formale nel personale svolgente tale attività.
Ha ritenuto che la posizione RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni non fosse intesa a contestare in punto di fatto le mansioni di assistenza in concreto svolte dalle predette prima del 2006 ma fosse incentrata sulla mancanza, in riferimento a tale periodo, di una formalizzazione RAGIONE_SOCIALE ‘ inserimento tra il personale addetto all ‘ attività di assistenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa percezione RAGIONE_SOCIALEa relativa indennità.
A tali affermazioni le odierne ricorrenti, sia pure con differenti argomentazioni, oppongono sostanzialmente una diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa. Ciò, però, è inammissibile in questa sede di legittimità.
Peraltro, come da questa Corte evidenziato, a partire da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, non rileva l’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il ‘fatto storico’ sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 21005 del 18 luglio 2023 e Cass. n. 32553 del 4 novembre 2022).
Ripropongono, poi, le ricorrenti la linea difensiva coltivata nel giudizio di merito ed afferente alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo del 2006 quale discrimine formale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di assistenza ai fini del trattamento perequativo, tesi che si infrange con il prospettato (e non contestato) svolgimento di tale attività di assistenza, con le medesime modalità, anche prima del suddetto accordo e con il dato testuale relativo alla effettiva prestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di assistenza ricavabile dall ‘ art. 31 del D.P.R. 761/1979 (‘ Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità …’).
Né può dirsi violato l ‘ art. 2697 cod. civ. non essendosi posto l ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico di un soggetto diverso da quello onerato ma essendosi fatta corretta applicazione del principio secondo cui, n el rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416, comma 3, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 20768 del 5 settembre 2017; Cass. n. 2832 del 12 febbraio 2016). In proposito, è stato chiarito che il compito di contribuire alla fissazione del ‘ thema decidendum ‘ opera identicamente rispetto all’una e all’altra RAGIONE_SOCIALEe parti in causa, sicché l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una ‘ relevatio ‘ RAGIONE_SOCIALE‘avversario
dall’onere probatorio (v. Cass. n. 21075 del 19 ottobre 2016; Cass. n. 11252 del 10 maggio 2018; Cass. n. 20525 del 29 settembre 2020).
Nello specifico, risulta dalla sentenza appellata, e non è idoneamente contrastato in punto di fatto dalle odierne ricorrenti, che le lavoratrici avevano fondato le domande su dati precisi e circostanziati concernenti lo svolgimento di mansioni di natura assistenziale nell ‘ intero periodo, e dunque anche in quello controverso, dati non contrastati dalle amministrazioni intimate che, come detto, si erano limitate a sostenere che, trattandosi di attività svolta prima RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo del 2006, per la stessa non fosse riconoscibile l ‘ indennità perequativa.
È di conseguenza inammissibile l ‘ ulteriore vizio lamentato, in quanto la non applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28 C.C.N.L. è conseguenziale all ‘ assunto del mancato svolgimento di attività assistenziale rispettivamente nel periodo precedente l ‘ accordo del 2006.
Si aggiunga che correttamente la Corte territoriale ha richiamato anche l ‘ art. 53 del c.c.n.l. 1996 il quale pone sullo stesso piano, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, il personale che ‘ presta servizio ‘ e quello ‘ incluso nominativamente nelle convenzioni ‘ (‘ Fino alla ridefinizione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinamento come previsto dall ‘ art. 50, al personale che presta servizio presso le RAGIONE_SOCIALE, i Policlinici a RAGIONE_SOCIALE diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Universita ‘ e le Regioni per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l ‘ art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ‘).
Né miglior sorte hanno le censure di cui al terzo motivo del ricorso principale ed al secondo motivo del ricorso incidentale.
Secondo l ‘ accertamento svolto dalla Corte territoriale sulla base del contenuto RAGIONE_SOCIALE accordi del 2006, non vi è stata alcuna novazione del rapporto di lavoro ovvero alcuna rinuncia, né espressa né tacita, ad un diritto nascente dall ‘ essenza stessa RAGIONE_SOCIALEe mansioni e funzioni demandate al personale tecnico-biologo universitario che presta servizio all ‘ interno di strutture ospedaliere.
La Corte d ‘ appello è pervenuta a tale conclusione interpretando l ‘ accordo del 2006 ed evidenziando che in esso non vi era alcun elemento testuale dal quale desumere che nella prevista accettazione RAGIONE_SOCIALE ‘ inclusione nel personale universitario impiegato in assistenza fosse compresa anche quella del minor importo RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di perequazione come sino ad allora stabilita ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 in base alle tabelle di cui all ‘ allegato D del D.M. 9.11.1982 (a fronte, peraltro, RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28 che faceva salva la misura di detta indennità come in godimento).
A fronte di detta disamina RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo, le ricorrenti, senza neppure indicare i canoni interpretativi eventualmente violati, prospettano una diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali ma tale operazione è inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 18375 del 23 agosto 2006; Cass. n. 15890 del 17 luglio 2007; Cass. n. 15471 del 22 giugno 2017) .
A tanto consegue che il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.
La soccombenza impone di condannare le amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, come liquidate in dispositivo, in favore dei lavoratori controricorrenti (art. 97, comma primo, secondo cpv. cod. proc. civ.).
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; condanna le amministrazioni ricorrenti al pagamento, in solido, il favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 gennaio 2024.