Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15161 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33595-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE;
-intimato –
avverso la sentenza n. 105/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 353/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
RITENUTO CHE:
1. Il giudice del lavoro del tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE per il personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE medesima volte al ricalcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa pensione sulla base di un’anzianità contributiva che considerasse utile sia il periodo nel quale il dipendente RAGIONE_SOCIALEa predetta società bancaria aveva fruito del c.d. superbonus nell’arco temporale 1/11/2004-31/12/2007, sia quello successivo fino al pensionamento del 30/9/2008, nonché alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pensione complementare fino al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘85% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, in luogo RAGIONE_SOCIALEa minore percentuale RAGIONE_SOCIALE‘82% in concreto applicata. Tale superbonus, corrisposto per intero al COGNOME, rappresentava la somma equivalente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora il lavoratore non avesse esercitato la facoltà, riconosciutagli dall’art.1, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 243/2004 (finalizzata ad incentivare il posticipo del pensionamento), di rinunziare a ll’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria, avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento. 2. La corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, investita dall’impugnazione del lavoratore, ha invece accolto il gravame (sentenza del 15.2.2012) ed ha accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE nella misura di 29/35 RAGIONE_SOCIALE‘85% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata in epoca successiva all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione di cui alla legge 243/2004, ed ha condannato gli appellati, ognuno per la sua parte, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe maggiori prestazioni, con gli accessori di legge.
La corte di merito ha evidenziato che la previgente norma regolamentare di cui all’art. 18 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del RAGIONE_SOCIALE enucleava i periodi di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o comunque riconosciuti utili per legge ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pensione e che nel caso di specie era incontestato che l’appellante aveva svolto servizio presso la stessa RAGIONE_SOCIALE dalla data RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa predetta opzione fino al suo pensionamento.
Inoltre, per quel che concerneva l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa quota RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, cioè se RAGIONE_SOCIALE‘82% o RAGIONE_SOCIALE‘85%, la disposizione statutaria evidenziava un contenuto letterale sufficientemente chiaro per la categoria dei quadri, cui era appartenuto il COGNOME prima del pensionamento, indicando una percentuale pari all’85%.
3. All’esito del ricorso per cassazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, questa Corte, con sentenza Sez. L n. 3309 del 12/02/2018 (Rv. 647409 – 01) ha affermato che l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione di cui all’art. 1, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 243 del 2004, che consente di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, previa rinuncia all’ordinario accredito dei contributi stessi, determina la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione previdenziale e, conseguentemente, esclude che il periodo intercorrente tra il momento in cui l’interessato in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità esercita l’opzione e quello RAGIONE_SOCIALEa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia possa essere computato ai fini del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima corte territoriale, al fine di pronunziarsi ‘in merito alla determinazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE di
cui trattasi sulla base dei principi sopra affermati’.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 6/5/2019 ha quindi condannato il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al pensionato la somma di € 192,84 a titolo di differenza RAGIONE_SOCIALEstica sul trattamento RAGIONE_SOCIALE riconosciutogli e corrispostogli; ha rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALEo stesso verso la RAGIONE_SOCIALE volta al riconoscimento di un maggior importo del trattamento a carico del RAGIONE_SOCIALE del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione azionata dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua ‘tardività’, non avendo la società svolto alc una richiesta di restituzione né nei due giudizi di merito né in sede di giudizio di legittimità.
Avverso tale sentenza ricorre, per un motivo, illustrato da memoria, Intesa San Paolo, subentrato per atto di fusione, alle RAGIONE_SOCIALE, cui resiste con controricorso il pensionato. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 389 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte trascurato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio.
Il motivo è privo di pregio.
La norma invero è chiara nel riferirsi a somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi oggetto di cassazione con rinvio; nel caso, a quanto si desume nella sentenza oggi impugnata, mentre nel giudizio fino alla pronuncia di cassazione le parti discutevano RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del trattamento RAGIONE_SOCIALE a carico del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa pensione AGO virtuale o solo effettiva e, per altro verso, alla percentuale RAGIONE_SOCIALEa retribuzione rilevante
quale limite. Solo su tali aspetti si è pronunciata la RAGIONE_SOCIALEzione, mentre nel giudizio successivo di rinvio il pensionato avrebbe posto l’ulteriore questione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sull’anzianità di iscrizione al fondo anche del periodo lavorato con fruizione del superbonus e fino al termine RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, e con effetto sul trattamento complementare a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il controricorrente evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte per trattamento complementare sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello cassata, ma un accertamento nuovo ed ulteriore, ossia il calcolo del trattamento sulla base dei principi affermati dalla S.C. in relazione al trattamento RAGIONE_SOCIALE (aspetto questo che rileva solo indirettamente per l’ammontare del trattamento complementare), e dunque invocando la restituzione di un indebito diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla sentenza di appello.
La Corte rileva preliminarmente che la stessa sentenza impugnata evidenzia che ‘nessuna argomentazione specifica ha svolto la Corte di legittimità con riguardo al trattamento complementare a carico del FIP gestito direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE (nei cui confronti pure si esprime in dispositivo)’ e che, a monte, ‘nessuna domanda di restituzione’ era stata mai posta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del pensionato nei giudizi di merito, ‘né tale questione era stata prospettata dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di legittimità per paralizzarne comunque la pretesa avversaria nei pro pri confronti’.
Più a monte, però, può osservarsi che sulla questione del trattamento complementare non vi è stata una cassazione con rinvio rispetto alla quale possa trovare applicazione l’art. 389 c.p.c.. Come già evidenziato in premessa, il rinvio all’esito RAGIONE_SOCIALEa cassazione è stato effettuato al fine di pronunziarsi ‘in merito alla determinazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi sulla base dei principi
sopra affermati’.
Se invero oggetto del giudizio originario era stata anche la domanda del trattamento complementare verso la RAGIONE_SOCIALE, la cassazione con rinvio ha riguardato solo il trattamento RAGIONE_SOCIALE a carico del RAGIONE_SOCIALE (essendosi pronunciata la Corte con cassazione solo in relazione al motivo terzo del ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che non riguardava il trattamento complementare).
Ne deriva che non è configurabile la violazione di legge denunciata, atteso che, come ben detto dalla sentenza impugnata, non si tratta di ‘una mera restituzione di somme riconosciute in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di cassazione’.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione al controricorrente NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.300,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile