Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20634-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2094/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 123/2017;
Oggetto
R.G.N. 20634/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 20634/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 8.1.18 n. 2094, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Castrovillari che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME volta a far dichiarare il diritto di quest’ultima a godere della pensione antici pata, ai sensi dell’art. 50 della legge 289/02 (trattamento pensionistico anticipato riservato ai lavoratori socialmente utili) che l’ente assumeva di averle indebitamente erogato in quanto nel periodo di godimento ella aveva continuato a svolgere attività lavorativa subordinata.
Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che nel nostro ordinamento, in virtù dell’art. 19 del d.lgs. n. 112/08, vige il principio di cumulo tra pensione di anzianità e i redditi da lavoro autonomo/subordinato, sicché in caso di svolgimento di attività lavorativa non viene automaticamente meno il diritto a pensione.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rilevato che dalla documentazione in atti, emergeva che, nel periodo di riferimento (2006-2009), la COGNOME aveva percepito un reddito da lavoro insufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, in quanto inferiore alla soglia minima di sussistenza, ossia all’importo mensile della pensione sociale. Pertanto, ad avviso della medesima Corte d’appello, l’attività lavorativa era svolta con modalità compatibili con lo svolgiment o dell’attività di lavoratore socialmente utile, infatti, siffatta attività non faceva venir meno lo stato di bisogno
che legittimava il godimento del trattamento pensionistico, che l’ente previdenziale riteneva, invece, indebitamente erogato.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 50 della legge n. 289/02, dell’art. 44 della legge n. 289/02 e dell’art. 72 della legge n. 288/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la lavoratrice -ammessa , ai sensi dell’art. 50 della legge n. 289/02 e dell’art. 12 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 468/97, alla contribuzione volontaria agevolata e quindi con accesso al trattamento provvisorio ivi tipizzato e alla pensione di anzianità in virtù anche della contribuzione agevolata -, potesse mantenere il predetto beneficio della pensione anticipata, anche quando si era occupata in attività lavorativa (nella specie, lavoro subordinato part time), mentre perdurava l’obbligo contributivo volontario, potendo in tal modo cumulare il reddito così ottenuto, con i trattamenti ai quali aveva avuto accesso, in forza del menzionato art. 50 della legge n. 289 cit.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Il trattamento di cui all’art. 12, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 468 del 1997 non costituisce un trattamento pensionistico anticipato, ma una misura indennitaria eccezionale, in senso lato assistenziale, destinata ad accompagnare il lavoratore socialmente utile nel transito alla pensione, a cui non è, pertanto, applicabile la
sanatoria prevista dall’art. 44 della l. n. 289 del 2002, che concerne invece le diverse ipotesi di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro’ (Cass. n. 21747/22).
Prem esso che la questione ha per oggetto la possibilità di far rientrare all’interno della nozione di pensione di anzianità, in ragione di quanto previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2, ai fini della totale cumulabilità della stessa con i redditi da lavoro autonomo, il trattamento di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. a, (di cui l’ A. ha fruito dal 2000 al 2003) va rilevato che:
A) il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, relativo alla disciplina transitoria del corpo di norme di revisione dei lavori socialmente utili oggetto del decreto legislativo citato, al comma 5, lett. a), al fine di favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori socialmente utili di cui al comma 1, ha previsto l’adozione (nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8) di due misure, relative al caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia: 1) la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione; 2) l’erogazione anticipata del trattamento relativo all’anzianità maturata;
B) nell’interpretare tali misure e l’effetto apportato al testo originale dal D.L. n. 78 del 1998 conv. in L. n. 176 del 1998, questa Corte di legittimità (Cass. 11/06/2013, n. 14635) ha precisato che l’erogazione del trattamento relativo alla anzianità maturata debba considerarsi una misura autonoma e concorrente con il contributo a fondo perduto legato all’onere di
prosecuzione volontaria della contribuzione e finalizzato a raggiungere la necessaria anzianità contributiva;
C) ciò in quanto, a fronte dell’unica originaria previsione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, che prevedeva la concessione di un contributo a fondo perduto solo “a fronte dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione” la cui finalità era certamente quella di favorire il raggiungimento dei benefici pensionistici rendendo in parte indenne l’assicurato dai costi sopportati, il successivo D.L. n. 78 del 1998 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi a quella già prevista, ammettendo l’assicurato al contributo in una seconda e diversa ipotesi ” ovvero all’erogazione anticipata dal trattamento relativo all’anzianità maturata”; si è ritenuto che la congiunzione “ovvero” (intesa nella sua prima accezione ordinaria come ” oppure” o “anche”) – intendesse disciplinare la situazione nella quale sussiste una ragione per un intervento di sostegno da parte pubblica attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto per soggetti che il Legislatore ha ritenuto particolarmente bisognosi di tutela sul fronte pensionistico;
D) successivamente questa Corte ha affermato (Cass. n. 15359 del 2014) la eccezionalità della previsione di favore in esame, rispetto alle pensioni sia di anzianità che di vecchiaia, giacchè ha rilevato che non può essere riconosciuto il beneficio del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto dal D.Lgs. n. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 5, ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti contributivi per la pensione di anzianità al momento della domanda, sebbene non anche quelli per la pensione di vecchiaia, poichè tale norma prevede, a favore dei lavoratori socialmente utili cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di anzianità o di vecchiaia) e dietro proseguimento volontario
della contribuzione, una sola ipotesi di attribuzione del beneficio, che si configura quale misura straordinaria diretta a consentire a tale categoria di raggiungere un trattamento pensionistico e non anche un trattamento migliore rispetto a quello a cui avevano diritto al momento della domanda; in sostanza, la misura di favore è funzionale al raggiungimento del trattamento pensionistico di cui il titolare non risulta aver maturato i presupposti; la successiva Cass. n. 2712 del 2020 ha pure evidenziato, esaminando una fattispecie di incumulabilità tra l’assegno per lavori socialmente utili ed il trattamento di prepensionamento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 50, che tale ultima disposizione dal primo gennaio 2003, ha riconosciuto ai soggetti indicati dall’art. 12, lett. a) cit. ” una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta” alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse all’uopo preordinate.
Da quanto sin qui evidenziato, si deduce che al trattamento fruito dalla COGNOME tra il 2006 ed il 2009 (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 5 lett., a, del d.lgs. n. 468 cit.) non possano riconoscersi i caratteri propri di un trattamento pensionistico anticipato ma, come poi esplicitamente indicato dalla L. n. 289 del 2002, art. 50, in relazione alla omogenea scelta normativa, con tale trattamento l’ordinamento ha inteso apprestare una misura di tipo indennitario, in senso lato, assistenziale, destinata ad accompagnare il lavoratore socialmente utile nel transito alla pensione, pure agevolata dal contributo volontario finanziato dall’apposito fondo, di tale trattamento la lavoratrice ha beneficiato infatti sino al momento in cui la stessa ha maturato il diritto alla pensione di anzianità; pertanto, conclusivamente, deve escludersi che tale
trattamento sia coincidente con una pensione di anzianità, seppure anticipata, come tale utile a fungere da presupposto per l’applicazione della sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 44.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità, affinchè esamini la fattispecie in oggetto alla luce del principio sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.5.2024.