Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16046-2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME, SETTIMIO DI SALVO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
IRAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALENOME RAGIONE_SOCIALE” , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Interpretazione
contratto collettivo
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
avverso la sentenza n. 5724/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 3231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, presso cui aveva lavorato fino al collocamento a riposo avvenuto il 5 luglio 2013, per sentir condannare l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle due mensilità aggiuntive previste dall’Accordo sindacale del 15 luglio 1985 quale trattamento previdenziale integrativo; in via subordinata chiese , qualora l’indennità non fosse stata c orrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE, condannarsi la RAGIONE_SOCIALE a versare, a titolo di danni, una somma corrispondente alle due mensilità in contesa.
Il Tribunale adito rigettò la domanda proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e condannò la società al pagamento in favore del giornalista di una somma pari alla differenza tra il trattamento previdenziale integrativo previsto per la qualifica di capo redattore e quello previsto per la qualifica di inviato speciale.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ha rigettato integralmente la domanda di NOME COGNOME.
In sintesi, la Corte ha premesso in fatto che il lavoratore, al momento del pensionamento, rivestiva la qualifica di ‘Inviato Speciale’ e che la datrice di lavoro, dal luglio 2010, gli aveva riconosciuto ‘il trattamento economico e normativo del Capo Redattore’; ha esaminato le fonti convenzionali istitutive del
trattamento previdenziale integrativo, rilevando che le mensilità aggiuntive da corrispondere secondo l’art. 4 dell’Accordo del 1985 erano variabili ‘a seconda della qualifica di appartenenza’ e che erano tre ‘per quelli aventi la qualifica di redattore ca po’; ha ritenuto che ‘l’ipotesi di inviato speciale (equiparato al caposervizio) con trattamento economico/normativo di caporedattore (ricorrente nel caso di specie) ben diversa da quella disciplinata dall’art. 4 in esame, siccome non attiene alla fattispecie di qualifica equiparata ad altra, ma piuttosto a quella di qualifica beneficiaria di un trattamento economico/normativo più favorevole e proprio di un’altra non può dirsi contemplata dall’art. 4 e non dà, pertanto, diritto a n. 3 mensilità aggiuntive testualmente previste soltanto per i titolari ‘della qualifica’ di caporedattore’; ha concluso che ‘la mera titolarità di un trattamento economico normativo migliorativo, non essendo accompagnata dalla equiparazione della qualifica corrispondente non può che giustificare la quantificazione della misura suppletiva dell’indennità in parola secondo la qualifica di appartenenza’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; hanno resistito con distinti controricorsi l’intimata società e l’RAGIONE_SOCIALE.
Tutte le parti hanno comunicato memorie, ma quella della società risulta inammissibile in quanto tardivamente depositata in data 17 novembre 2025 ex art. 380bis .1 (cfr. Cass. n. 21335 del 2017; Cass. n. 7068 del 2020).
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
1.1. con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, 342 e 434 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; viene eccepito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in quanto la Rai, nel ricorso di appello, non avrebbe censurato la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni pronunciate per effetto della sua responsabilità a titolo di danno, atteso che la pronuncia di prime cure era stata impugnata esclusivamente sul diritto o meno del dipendente all’equiparazione dell’attribuzione stipendiale e normativa al capo redattore e il riconoscimento di tale qualifica al medesimo; 1.2. con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. con riferimento agli artt. 5 e 11 del CCNL giornalisti, dell’Accordo del 15.7.1985, Allegato G del CCNL giornalisti e art. 4 e 9 del Regolamento per la disciplina delle prestazioni integrative, del 15 luglio 1985, e della successiva convenzione del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che ‘ai fini della norma in esame (art. 4) non è sufficiente il mero godimento di un trattamento economico/normativo corrispondente ad una certa qualifica ove attribuito senza conseguimento della qualifica medesima’;
1.3. col terzo mezzo viene denunciata la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 9 e 11 del CCNL giornalisti, dell’Accordo del 15.7.1985, Allegato G del CCNL giornalisti e del Regolamento per la disciplina delle prestazioni integra tive in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello nel riformare la sentenza di primo grado non avrebbe dato corretta applicazione alla
normativa contrattuale che regola l’erogazione dell’indennità cd. ‘ex fissa’.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Pacificamente non viene a violare il principio del ” tantum devolutum quantum appellatum ” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass. n. 8604 del 2017; Cass. n. 1377 del 2016; Cass. n. 443 del 2011).
Pertanto, una volta che la società soccombente in primo grado ha impugnato la statuizione di condanna che l’ha vista soccombente, al giudice del gravame era sicuramente devoluta l’intera questione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria, di modo che non può dirsi si sia formato un giudicato interno, atteso che non era suscettibile di passare in giudicato l’accoglimento dell’unica domanda rivolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, riferendosi l’art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla nota sequenza logica “fatto – norma – effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670 del 2015; Cass. n. 4572 del 2013; Cass. n. 16583 del 2012; Cass. n. 16808 del 2011; Cass. n. 27196 del 2006; Cass. n. 10832 del 1998; Cass. n. 6769 del 1998).
2.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto contestano l’interpretazione delle fonti negoziali che prevedono il trattamento previdenziale integrativo in controversia.
2.2.1. Opportuno premettere che -secondo la giurisprudenza di questa Corte -la prestazione per cui è causa non ha origine legale, bensì obbligatoria, trovando causa in accordi sindacali, che hanno ad oggetto una convenzione e un regolamento volti a disciplinare la prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa corrisposta ai giornalisti alla cessazione del rapporto di lavoro: in essi si prevede la costituzione presso l’RAGIONE_SOCIALE di una speciale gestione per la corresponsione delle prestazioni integrative identificate nell”accantonamento di un capitale’ pari ‘a sette mensilità di retribuzione’, che può essere corrisposto, a domanda, o nella forma di una rendita vitalizia integrativa del trattamento di pensione cor risposto dall’RAGIONE_SOCIALE, oppure in forma di capitale pari all’accantonamento effettuato; il Fondo costituito presso l’RAGIONE_SOCIALE per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa è considerato un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’RAGIONE_SOCIALE, che ne è solo ‘gestore’, ma costituisce soggetto giuridico autonomo di tipo associativo e con finalità mutualistiche (cfr. Cass. n. 20904 del 2023; conf., tra altre, Cass. n. 25552 del 2023; Cass. n. 25651 del 2023; v. pure Cass. n. 25613 del 2023).
In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 4 dell’accordo per le prestazioni previdenziali integrative del 15 luglio 1985 disciplina la quantificazione dell’accantonamento spettante al giornalista con rapporto di lavoro subordinato sulla base della r etribuzione denunciata dall’azienda nel mese antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro. Alla misura di sette mensilità di retribuzione si aggiunge una mensilità per i giornalisti aventi ‘la qualifica di caposervizio o equiparata’, di tre mensilità ‘se aventi quella di redattore capo, corrispondente da Roma e capo
dell’RAGIONE_SOCIALE‘, di sei mensilità ‘se aventi quella di direttore, condirettore, vicedirettore’. Tutte le suddette misure sono aumentate di una mensilità se il giornalista, alla risoluzione del rapporto, ha un’anzianità di servizio presso la stessa azienda superiore a venti anni.
2.2.2. I motivi in scrutinio sollecitano il sindacato di questa Corte ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., posto che per l’art. 13 dell’accordo in controversia lo stesso è espressamente considerato parte integrante del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 5 maggio 1985.
Ne deriva che opera il principio di diritto, oramai consolidato, secondo cui: «La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti» (in origine: Cass. n. 6335 del 2014; successive conf.: Cass. n. 18946 del 2014; Cass. n. 13265 del 2018; Cass. n. 26618 del 2019; Cass. n. 9583 del 2021; Cass. n. 36654 del 2022).
Con l’ulteriore conseguenza che la traslazione, dal fatto al diritto, operata in ragione dell’introduzione del vizio di
violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, non solo incide sulle modalità attraverso cui può essere formulata la censura, ma conforma il tipo di sindacato che dovrà essere svolto dal giudice di legittimità: se non è indispensabile la prospettazione di parte dei canoni ermeneutici asseritamente violati per ammettere la doglianza, corrispettivamente è sufficiente che si ponga questione dell’interpretazione di una disciplina collettiva nazionale per attivare il controllo di l egittimità con un’ampiezza analoga a quella che si esercita per gli errori in punto di diritto (cfr. Cass. n. 26738 del 2014).
In questo ambito risulta, pertanto, superata quella lunga tradizione giurisprudenziale per la quale l’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, anche di livello nazionale, integrava un accertamento di fatto e, alla stregua di ogni indagine di una volontà negoziale, era riservato al giudice di merito ed era censurabile in sede di legittimità solamente nell’ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. ss. (tra molte: Cass. n. 7039 del 2001; Cass. n. 9024 del 2003; Cass. n. 22102 del 2009).
2.2.3. Questa Corte, con la latitudine di sindacato ora richiamato, avalla l’interpretazione della disciplina di fonte collettiva fornita dalla sentenza impugnata, confermando l’esegesi offerta mediante l’utilizzo combinato delle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Dal punto di vista letterale, inevitabile base di partenza di ogni attività interpretativa di testi a vocazione normativa, l’art. 4 dell’accordo del 15 luglio 1985 aggiunge un numero di mensilità variabili a seconda della qualifica rivestita dal giornalista: le tre mensilità spettano testualmente a ‘quelli aventi la qualifica di
redattore capo, corrispondente da Roma, capo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, mentre è pacifico che lo COGNOME non avesse una di tali qualifiche.
Poiché l’art. 1362 c.c., comma 1, esplicitamente impone all’interprete di “non limitarsi al senso letterale delle parole” al fine di “indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti”, rispetto a tale finalità primaria, nell’ermeneutica delle discipline di fonte sindacale collettiva viene assegnato un preminente rilievo al canone dettato dall’art. 1363 c.c. (di recente, Cass. n. 2996 del 2023; in precedenza, e pluribus : v. Cass. n. 6264 del 2006; Cass. n. 14461 del 2006; Cass. n. 10636 del 2006; Cass. n. 6264 del 2006, cui adde , in epoca più risalente, Cass. n. 7296 del 1998)
La necessità di indagare le clausole contrattuali ‘le une per mezzo delle altre’, attribuendo ad esse ‘il senso che risulta dal complesso dell’atto’, consente, innanzitutto, di sottolineare che, nel medesimo art. 4, vi è un riferimento a meccanismi di ‘equiparazione’, ma con espresso confinamento alla ‘qualifica di caposervizio’ e non ad altre, segno evidente che la questione di eventuali ‘equiparazioni’ era presente agli agenti contrattuali ma costoro hanno inteso limitare il fenomeno agli ambiti esplicitamente contemplati, per cui ogni ulteriore estensione sarebbe contraria alla ‘comune intenzione delle parti’.
Infine, l’esegesi accolta è sistematicamente coerente con il significato complessivo dell’accordo, in quanto la ratio del meccanismo premiale è chiaramente quella di riconoscere un numero maggiore di retribuzioni aggiuntive a seconda del grado di responsabilità corrispondente alla qualifica e, quindi, alle mansioni concretamente svolte, non essendo sufficiente una mera equiparazione economica.
Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME