Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33735 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27709-2022 proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale nonchØ contro
Oggetto
COMPUTO DEL
‘TRATTAMENTO ESTERO’ NELLA
BASE DI CALCOLO
DEL TFR
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
COGNOME NOME ;
ricorrente principale -controricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 431/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2022 R.G.N. 802/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, definitivamente pronunciando sull’appello proposto in via principale da NOME COGNOME e, in via incidentale, da Banca Monte dei Paschi di Siena, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la società al pagamento in dispositivo delle seguenti somme: ‘€ 61.603,11, per differenze di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo; € 87.004,92 come totale TFR al Fondo da riscattare, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo; € 367.351,69, come risarcimento dann o pensionistico ex art 2116 c.c., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo’; il tutto con le spese del doppio grado di giudizio, previa compensazione per la metà;
la Corte territoriale ha premesso che ‘NOME COGNOME aveva dedotto in primo grado di essere stato lavoratore subordinato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) dal 4.3.1974 al 30.11.2016 e di essere andato in pensione a far data dal 1.1.2017; di avere prestato attività lavorativa presso alcune filiali estere della Banca per lunghi periodi, esattamente: a Londra (dal 1.7.1988 al 15.5.1991; dal 1.12.1998 al 30.6.2002; dal 1.12.2007 al 31.12.2012); a New York (dal 16.5.1991 al 30.11.1998; dal 1.1.2013 al 20.4.2015); a Francoforte (dal 1.10.2005 al 30.11.2007); di avere percepito, in tali periodi e sulla base di lettere contratto e di
successive integrazioni, un ‘trattamento estero’ aggiuntivo a quello previsto dal CCNL, composto da varie voci’;
2.1. per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte, con diffuse argomentazioni e richiamando precedenti di legittimità, ha escluso che ‘le voci rimborsi per alloggio, per viaggi ferie e per assicurazioni’ avessero natura retributiva;
2.2. circa l’individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all’estero, la Corte territoriale ha ritenuto che ‘deve aversi rigua rdo alla retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i D.M. richiamati dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987, conv. nella l. n. 398 del 1987, non essendo applicabile il comma 8 bis dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d. lgs. n. 344 del 2003) introdotto dall’art. 36, comma 1, della l. n. 342 del 2000, che opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi’, ciò sulla scorta di Cass. n. 17646 del 2016 cui ha inteso uniformarsi;
2.3. ‘quanto al risarcimento danni per mancata inclusione della contribuzione afferente il trattamento estero nella base imponibile della previdenza complementare -secondo la Corte toscana l’art. 64 dello Statuto ha previsto che la posizione individuale del lavoratore sia alimentata dal versamento di un contributo a carico della Banca pari al 2,5% della retribuzione utile ai fini del TFR, retribuzione nella quale deve essere compitato il trattamento estero come precisato’; indi, respinta l’eccezione di p rescrizione sollevata dalla società rispetto alla richiesta di ‘condanna al risarcimento del danno derivante dalla liquidazione da parte della RAGIONE_SOCIALE
di previdenza complementare delle prestazioni previdenziali integrative in misura inferiore al dovuto, proprio in conseguenza della contribuzione omessa dalla stessa Banca (ovvero quella riferita alle voci retributive rappresentate dal trattamento estero)’ , la Corte, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ha calcolato ‘come totale TFR al Fondo da riscattare, un importo pari a € 87.004,92’;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale il COGNOME con un unico articolato motivo; la Banca ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi; a quest’ultimo ha resistito l’intimato con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di
entrambe le parti hanno comunicato memorie; sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
con il motivo di ricorso principale si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 2099, 2120, c.c., 12 L. 153/1969 e 6 D.lgs. 314/1997, 2116 c.c. nonchØ degli artt. 1218 e 1362 c.c. (con riferimento a quanto previsto dall’art. 64 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE), in relazione ai capi di sentenza che, adottando un’errata definizione ‘rimborso spese’/’emolumento avente carattere restitutorio’, hanno per conseguenza negato la natura retributiva delle due vo ci del ‘trattamento estero’ erogato al ricorrente denominate ‘maggiori oneri connessi alla locazione’/’contributo alloggio’ e ‘viaggi per ferie’, escludendo che esse dovessero computarsi nella base di calcolo del TFR, dell’imponibile previdenziale INPS e dei contributi dovuti alla previdenza
complementare e, quanto a queste ultime due poste, che ne conseguisse il diritto al risarcimento del danno subito dal ricorrente per le relative omissioni non sanabili’;
le censure, nelle varie articolazioni prospettate nel motivo, non meritano accoglimento, in quanto la Corte territoriale si Ł pronunciata in coerenza con i princìpi di legittimità sanciti in materia (per tutte v. Cass. n. 8086 del 2016);
2.1. l’art. 2120 c.c., comma 2, stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto Ł corrisposto a titolo di rimborso spese; la detta disposizione Ł chiara nel prescrivere l’assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto Ł servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese ( ex plurimis , v. Cass. n. 10896 del 2008);
2.1.1. l’emolumento può essere ascrivibile alla categoria del rimborso spese, eccettuato secondo la previsione legale dal computo nella base di calcolo del TFR, ove abbia natura meramente riparatoria e costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto perciò a riparare la lesione subita, ed Ł normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione; si afferma che le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa quando, non rivestendo i caratteri della continuità e
determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell’interesse dell’imprenditore e non attinenti, perciò, all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli Ł contrattualmente tenuto (tra le altre, Cass. n. 6563 del 2009; Cass. n. 2015 del 1987);
2.1.2. la seconda possibilità di deroga al principio di onnicomprensività Ł demandata ad una disposizione della contrattazione collettiva che apporti un’eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (Cass. n. 2781 del 2008; Cass. n. 19917 del 2011); la deroga in effetti deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale (Cass. n. 5707 del 2009); inoltre la prova di una norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione nel TFR incombe su chi la invochi (v. Cass. n. 15889 del 2004);
2.1.3. in ogni caso Ł incontrastato che sia devoluto al giudice di merito il compito di accertare se la contrattazione collettiva abbia o no escluso gli emolumenti ai fini del calcolo del TFR, con una interpretazione sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 12778 del 2005; Cass. n. 11946 del 2004), ovvero per vizi motivazionali, nei limiti in cui siano denunciabili innanzi a questa Corte secondo le formulazioni del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. tempo per tempo vigenti; così come Ł pacificamente riservato al giudice del merito l’accertamento della natura retributiva o riparatoria del trattamento economico aggiuntivo al fine
di verificare se possa essere ritenuto o meno un rimborso spese (cfr. Cass. n. 23622 del 2010; Cass. n. 8086 del 2010);
2.1.4. tali princìpi sono da tempo applicati nel caso di trattamenti economici aggiuntivi (variamente denominati) corrisposti al lavoratore che, alle dipendenze del datare di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero (giurisprudenza risalente: v. Cass. n. 4575 del 1988; Cass. n. 540 del 1995; Cass. n. 14388 del 2000; Cass. n. 14835 del 2009; piø di recente: Cass. n. 24032 del 2017; Cass. n. 20011 del 2018); invero dette attribuzioni patrimoniali possono essere previste da pattuizioni collettive e/o individuali, per cui natura e funzione non sono identificabili in astratto nØ sulla base della mera qualificazione nominalistica offerta dalle parti, ma devono essere di volta in volta individuate sulla base delle circostanze del caso concreto;
in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di guidare il giudice nell’accertamento circa la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero Ł stato chiarito che la stessa può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che hanno valore orientativo: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto; b) l’assenza di giustificativi di spesa; c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa; d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa; e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può
tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l’indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva (di recente: Cass. 27534 del 2022; in precedenza, Cass. n. 24594 del 2018 e Cass. n. 21519 del 2018);
trattandosi di una pluralità di elementi fattuali che concorrono a formare il convincimento del giudicante, la selezione e l’apprezzamento della loro rilevanza nella concretezza del caso, oltre che il peso da attribuire alla loro combinazione, spetta al giudice del merito, con una valutazione sottratta al sindacato di legittimità, salvo si deduca e si dimostri che sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo che, ove non trascurato, avrebbe condotto con giudizio prognostico di certezza, e non di mera probabilità, ad un esito diverso della lite (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);
2.2. tanto premesso in diritto, le doglianze del ricorrente principale non pongono realmente questioni di diritto, ma pretendono una indagine che, secondo la richiamata giurisprudenza, Ł invece di pertinenza del giudice del merito;
in particolare, la Corte territoriale ha avuto ben presenti i princìpi richiamati, affermando, ai fini del computo nella base di calcolo del TFR, la natura retributiva solo per talune erogazioni (maggiorazione per lo svolgimento all’estero della funzione; differenziale costo della vita all’estero; indennità per servizio all’estero) ed escludendola motivatamente per altre: e cioè per le spese del canone di locazione dell’alloggio, in quanto sostenute direttamente o rimborsate, previo scorporo del costo locat ivo dell’alloggio in Italia, così come per il rimborso delle spese del viaggio sostenute per trascorrere le ferie in Italia;
tanto anche in conformità con quanto già avallato da questa Corte in un precedente in cui, rispetto ad analoghe voci di trattamento estero erogate dalla medesima Banca
– ribadito che l’accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all’estero Ł riservato al giudice di merito – Ł stato sottolineato anche come gravi sul lavoratore, ove il contratto giustifichi l’erogazione delle somme in riferimento non al valore professionale della prestazione ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all’estero insieme alla famiglia, l’onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese (Cass. n. 31862 del 2018);
3. passando quindi ai motivi di ricorso incidentale della Banca, col primo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c., dell’art. 51, comma 8 -bis (ex art. 48) del DPR 917/1986, come modificato dall’art. 36, comma 1 della L. 342/2000 e dall’art. 4, comma 1, del DL 31 luglio 1987, n. 317, conv. in L. 398/1987, anche in relazione all’art. 12 delle preleggi e all’art. 3, comma 19 legge delega 662 del 1996’; si critica la sentenza impugnata per avere respinto uno dei motivi di appello incidentale proposti da RAGIONE_SOCIALE che riguardava la (non) applicazione delle tabelle convenzionali richiamate dall’art. 51, comma 8 -bis del DPR 917/196;
il motivo Ł infondato;
la questione devoluta risulta già affrontata e decisa dalla Corte con affermazione del principio secondo cui «Le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., hanno valenza esclusivamente fiscale. Di conseguenza, i datori di lavoratori che inviano dipendenti in Paesi che hanno sottoscritto accordi internazionali di sicurezza sociale, che consentono il mantenimento della copertura assicurativa in Italia, devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile contributiva le
retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, cui sono correlativamente commisurate, nelle forme e nei modi previsti, le prestazioni dovute»; detto principio, espresso da Cass. n. 17646 del 2016, si Ł andato consolidando con numerose pronunce (Cass n. 24032 del 2017; Cass. n. 30427 del 2017; Cass. nr. 14526 del 2018; piø di recente, in motivazione, v. anche Cass. n. 9809 del 2020 e n. 6294 del 2022; da ultimo, Cass. n. 31483 del 2022), cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dalle quali il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi;
il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia: ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appello (da un lato) escluso l’esigibilità del TFR per il periodo successivo al 2001, a seguito della sua devoluzione alla previdenza complementare e (dall’altro lato) comunque riconosciuto al Sig. COGNOME il risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei predetti accantonamenti alla previdenza complementare, ricomprendendovi dunque anche le somme maturate dal 2001 in avanti, pur in assenza di espressa domanda in tal senso’;
in particolare, si censura quella parte della sentenza impugnata che sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione per aver riconosciuto al COGNOME la somma di «€ 87.004,92 come totale TFR al Fondo da riscattare»; si sostiene che la stessa sarebbe ‘comprens iva anche dei maggiori accantonamenti che MPS avrebbe dovuto operare dal 2001 in avanti (per effetto dell’inclusione dell’imponibile contributivo delle voci erogate nei periodi di permanenza all’estero del sig. COGNOME, originariamente non valorizzate a qu esti fini)’; ciò lo si evincerebbe dalla relazione della CTU, la quale avrebbe dato atto di aver provveduto a calcolare «la differenza tra quanto riscattato dal fondo e quanto la parte avrebbe ottenuto se vi fossero stati maggiori
versamenti per effetto dell’incremento costituito dalle voci non riconosciute, dal 2001 fino al momento del riscatto, avvenuto nel 2016»;
la censura non può essere condivisa;
3.1. come ricordato nello stesso ricorso incidentale, il COGNOME aveva chiesto sin dall’atto introduttivo la condanna di MPS a risarcirgli «la differenza tra quanto percepito dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di riscatto della sua posizione previdenziale RAGIONE_SOCIALE e quanto avrebbe dovuto percepire se la banca avesse versato a questa una contribuzione calcolata sull’effettivo imponibile TFR determinato come da domanda 1, nonchØ in ogni caso a risarcire al ricorrente il danno costituito dalla manca ta percezione dell’incremento di valore del capitale accumulato entro la gestione di previdenza della RAGIONE_SOCIALE predetta: somme che si quantificano in complessivi € 15.904,59, salva la diversa somma anche maggiore di giustizia»;
in coerenza con tale domanda risarcitoria munita di specifica clausola di salvaguardia per eventuali somme maggiori rispetto a quelle quantificate, la Corte territoriale, una volta escluso che le voci del trattamento estero potesse essere computate nella base di calcolo del TFR dopo il 2001, ha tuttavia ritenuto risarcibile -come ricordato nello storico della lite -la ‘mancata inclusione della contribuzione afferente il trattamento estero nella base imponibile della previdenza complementare’; in ragione d i ciò la Corte ha conferito specifico mandato peritale, con incarico al CTU di ricalcolare il dovuto ‘per mancata inclusione della contribuzione afferente il trattamento estero nella base imponibile della previdenza complementare’ e, in conformità con la risposta del consulente, ha condannato la Banca al pagamento delle somme conseguenti;
3.2. secondo questa Corte, la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al
pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una maggiore misura, non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 c.p.c. come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. n. 19455 del 2018; Cass. n. 35302 del 2022);
pertanto, quando l’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l’attribuzione di una somma determinata ovvero dell’importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all’esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall’istante, ma acclarata come a quest’ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. n. 20707 del 2018);
in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-
bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7