Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1958 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1958 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1516/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è difeso ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1457/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 26/6/2019;
Oggetto
Dipendenti ex IPI.
Trasferimento a ruoli MISE.
Trattamento economico.
R.G.N. 1516/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC – Aula B
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello del RAGIONE_SOCIALE, ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato il diritto del l’attuale controricorrente , dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE -transitata nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza ed all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile del la quota del 50% premio di produttività, dei versamenti effettuati dal datore al RAGIONE_SOCIALE , del premio annuale Asfalisis , del controvalore della polizza per il caso di morte nonché di quella per infortuni professionali ed extralavorativi;
la Corte territoriale ha evidenziato che al momento della soppressione l’I.P.I. aveva acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico, sicché il passaggio dedotto in causa trova la sua disciplina nell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama l’art. 2112 c.c. ;
da ciò il giudice d’appello ha tratto la conseguenza che al lavoratore dovesse essere riconosciuta l ‘ anzianità di servizio;
quanto al trattamento retributivo, la Corte distrettuale ha:
escluso dal computo dell’assegno personale i versamenti effettuati al RAGIONE_SOCIALE , il controvalore RAGIONE_SOCIALE polizze assicurative e del premio annuale Asfalisis , trattandosi di voci ritenute estranee ai trattamenti
accessori di cui all’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, in quanto non collegate «alla natura alla modalità RAGIONE_SOCIALE mansioni svolte»;
incluso, invece, nell’assegno ad personam la quota del 50% del premio di produttività legata all’effettiva presenza in servizio, trattandosi di voce retributiva di cui le buste paga dimostrano la corresponsione con i necessari requisiti di fissità e di continuità
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese la lavoratrice; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
il ricorso principale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e reitera la tesi, non condivisa dalla Corte territoriale, della inapplicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 c.c., al quale la prima disposizione rinvia, in ragione della natura privatistica dell’I.P.I. nonch é della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7;
ne trae la conseguenza che ha errato il giudice di merito nel riconoscere l’anzianità di servizio e nel non considerare che ai dipendenti dell’ente soppresso transitati nei ruoli ministeriali era stata garantita solo la conservazione RAGIONE_SOCIALE voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio;
la seconda censura del ricorso principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 78/2010 e
addebita alla sentenza gravata di avere erroneamente incluso nell’assegno personale i l premio di produttività, che mantiene per sua natura una funzione incentivante, anche nella quota di cui la contrattazione collettiva prevede il pagamento in rapporto ai giorni di effettiva presenza in servizio;
3. i motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anz ianità di servizio, a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, non è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni RAGIONE_SOCIALE pronunce citate con le quali si è osservato che, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. ave sse già acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità;
si è detto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in
nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute» (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis );
la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’ammin istrazione di appartenenza;
se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius , abbia carattere retributivo e sia certa nell’ an e nel quantum ;
3 .1. quanto all’anzianità di servizio è stato osservato che , anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;
l ‘ anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere
opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l ‘ ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non RAGIONE_SOCIALE mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
3.2. la sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento, che va qui ribadito, perché, oltre a ritenere applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 -e pur confrontandosi anche con la disciplina dettata dall’art. 7 del d.l. n. 78/2010 -ha tuttavia incluso nell’assegno personale la quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio, sulla base del mero riscontro a posteriori del semplice dato di fatto della presenza costante della voce in busta paga, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e, quindi, senza adeguatamente tenere conto dell ‘ espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati;
in via conclusiva il ricorso deve essere accolto, nei termini precisati nei punti che precedono;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi ed al ricorso accolto con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati al punto 3 e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si dà
atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, che non ricorrono le condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato;
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa