Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17432 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17543-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (già MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.17543/2024
COGNOME
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
–
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1265/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2024 R.G.N. 1278/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 23 aprile 2024, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma di integrale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle cui dipendenze i primi, già dirigenti di RAGIONE_SOCIALE presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali, erano transitati ai sensi del d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti alla corresponsione della retribuzione annua maturata e percepita in ANAS alla data del 30.9.2012, comprensiva di alcuni emolumenti -un’inden nità ad personam di euro 1.600,00 lordi annui e le erogazioni eseguite dall’ANAS in loro favore a fondi diretti a fornire assistenza sanitaria servizi assicurativi e previdenziali -da mantenere nella forma di assegni ad personam in quanto previsti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali intervenuti, con condanna del Ministero al rideterminazione del trattamento sulla base di tali importi quantificati fino al 2019 anche quanto all’incidenza sul TFR, dichiarava il diritto degli istanti alla conservazione di quanto percepito anteriormente a titolo di indennità ad personam pari ad euro 1.600,00 lordi annui condannando il ministero all’inclusione nei rispettivi assegni ad personam del relativo importo anche ai fini dell’incidenza sul TFR.
–
–
–
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il ricorso in appello del Ministero ammissibile e fondato nel merito relativamente alle voci costituite dalle spese di alloggio vantate dagli istanti COGNOME e COGNOME, dalla quota degli scatti di anzianità vantata ancora dal COGNOME e il recupero dell’ammontare della decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda ex art. 1, comma 3, DPCM 20.12.1999 vantato dal Testa stante la genericità delle originarie allegazioni a riguardo e la mancata reiterazione delle difese su tali punti a fronte della radicale contestazione da parte del Ministero nonché con riferimento alle componenti del trattamento previdenziale e sanitario integrativo, stante la natura non retributiva dei trattamenti richiesti, infondato, viceversa, il medesimo ricorso in appello per quel che riguarda l’indennità ad personam, da configurarsi ai sensi dell’art. 36 l. n. 111/2011, che sancisce il mantenimento al personale trasferito del trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, come voci così caratterizzate tanto più che i dirigenti trasferiti erano stati adibiti alle medesime mansioni cui erano addetti presso l’ANAS .
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i Sigg. COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero mentre il COGNOME propone un ricorso incidentale autonomo articolato su sei motivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., imputa no alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso circa la mancata reiterazione delle difese svolte in primo grado su talune voci accessorie rivendicate, quali le spese di alloggio da
–
–
–
parte del NOME e l’ammontare della decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda ex art. 1, comma 3, DPCM 20.12.1999 da parte del Testa.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 TFUE 1, comma 226 l. n. 266/2005 , 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art, 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, i ricorrenti principali imputano alla C orte territoriale l’erronea interpretazione della norma destinata a regolare il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito avendo la Corte disatteso il criterio sistematico che impone di procedere all’operazione ermeneutica tenendo conto del più ampio quadro normativo nazionale e sovranazionale in cui si inserisce, e assunto a riferimento precedenti giurisprudenziali viceversa inconferenti.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., 45 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art, 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 i ricorrenti principali lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità del rilievo per cui il riconoscimento a favore dei ricorrenti delle componenti del trattamento previdenziale e sanitario integrativo avrebbe concretato un’ingiustificata disparità di trattamento con i dipendenti del Ministero godendo questi di un analogo beneficio.
Nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è prospettato per non aver la Corte territoriale considerato circostanze di fatto attestanti il carattere fisso e continuativo della copertura integrale delle spese di alloggio in favore del NOME e di aver pertanto pronunciato in difformità di quanto allegato e provato in atti.
–
–
–
–
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 31 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art, 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, lamentando a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla domanda di conservazione degli scatti di anzianità maturati presso l’ANAS sino al trasferimento svolta dalla COGNOME.
Con il sesto motivo i ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 in relazione alla statuizione di rigetto resa dalla Corte territoriale in ordine al gravame proposto dagli odierni ricorrenti circa l’attribuzione delle spese di lite in prime cure, statuizione che si asserisce erroneamente condizionata dall’esito del giudizio di appello dalla Corte ritenuto idoneo a determinare, in considerazione del ridimensionamento del quantum attribuito, la parametrazione delle spese su tale valore piuttosto che su quello della originaria domanda.
Dal canto suo il ricorrente incidentale con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 414, 416, 112 e 115 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del rilievo circa la genericità delle allegazioni e prove in ordine alle voci relative alle spese di alloggio ed agli scatti di anzianità maturati presso l’ANAS.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, 13 e 16 CCNL Dirigenti ANAS, 2112 e 2120 c.c., il ricorrente incidentale imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma destinata a regolare il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito avendo la Corte disatteso il criterio sistematico che impone di procedere all’operazione ermeneutica tenendo conto del più ampio quadro
–
–
–
–
normativo in cui si inserisce e assunto a riferimento precedenti giurisprudenziali viceversa inconferenti.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale ribadisce la medesima censura di cui al motivo che precede con specifico riguardo alla voce attinente al rimborso delle spese di alloggio. Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, 2112 c.c., e 31 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente incidentale imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla domanda di conservazione degli scatti di anzianità maturati presso l’ANAS prima del trasferimento al Ministero.
Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. lamentando la non conformità a diritto della statuizione di rigetto resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda volta a rettificare l’errore compiuto in sede di conclusioni nell’indicare in euro 71.603,00, in luogo di 75.803,00, l’importo dell’assegno ad personam dovuto al ricorrente per effetto della rideterminazione del trattamento economico da riconoscergli all’atto del trasferimento, statuizione motivata dall’assorbimento del motivo conseguente all’accoglimento parziale del gravame del Ministero da cui derivava la rideterminazione di tale importo.
Con il sesto motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 in relazione alla statuizione di rigetto resa dalla Corte territoriale in ordine al gravame proposto dagli odierni ricorrenti circa l’attribuzione delle spese di lite in prime cure, statuizione che si asserisce erroneamente condizionata dall’esito del giudizio di appello dalla Corte ritenuto idoneo a determinare, in considerazione del ridimensionamento del quantum attribuito,
–
la parametrazione delle spese su tale valore piuttosto che su quello della originaria domanda.
Premesso che appare opportuno preliminarmente precisare come si intenda qui prendere in considerazione le impugnazioni proposte nel loro complesso, muovendo dal dato per cui le stesse mirano essenzialmente a contestare la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla quaestio iuris data dalla sussistenza del diritto all’inclusione nel trattamento economico spettante ai ricorrenti all’atto del trasferimento dall’ANAS al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle voci relative alle spese di alloggio (richieste dai ricorrenti COGNOME e COGNOME), agli scatti di anzianità maturati presso l’ANAS (richiesti dai ricorrenti COGNOME e COGNOME), all’ammontare della riduzione del 2,5% della retribuzione (richiesto dal ricorrente COGNOME) e dei trattamenti previdenziali e sanitari integrativi richiesti da tutti i ricorrenti, è a dirsi come tale contestazione, per quanto riguarda il primo gruppo di voci si riveli inammissibilmente motivata dai ricorrenti principali non avendo questi fatto oggetto di censura il rilievo della Corte territoriale per il quale in ordine a tali voci le difese svolte in primo grado risultavano generiche e necessitavano in sede di appello di opportune integrazioni mai apportate e fatta oggetto di censure infondate da parte del ricorrente incidentale avendo la Corte territoriale correttamente dato rilievo alla natura retributiva delle erogazioni non ravvisabile ove si tratti di erogazione non legate da un vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa per avere la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese sostenute nell’interesse del datore e, per quanto riguarda i trattamenti previdenziali e sanitari integrativi, risulti infondata alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 20955/2024 alla cui motivazione qui espressamente ci si
–
richiama) secondo cui ‘con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di ANAS S.p.A. non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall’analogo beneficio di cui i lavoratori potranno godere per il futuro, in quanto, tramite la Cassa di Previdenza e Assistenza dipendente ministeriale’ , con il che non si tratta di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo bensì, ‘ da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato dalla vigenza della polizza e, dall’altro, di riconoscere che il mantenimento ai lavoratori di quel valore economico mentre gli stessi godono di altra e diversa copertura assicurativa trascende la f unzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento (Cass. n. 22626/2023)’.
Quanto agli altri motivi, infondati devono dirsi il quinto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale non sussistendo la denunciata omessa pronunzia; infondato si appalesa anche il quinto motivo del ricorso incidentale avendo la Corte territoriale correttamente giudicato assorbito il motivo di gravame circa l’erronea indicazione dell’importo del trattamento economico da riconoscersi al Franzese in virtù dell’inclusione nell’assegno ad personam di tutte le voci retributive rich ieste quando l’accoglimento dell’appello del Ministero imponeva una rideterminazione di quell’importo ; e, da ultimo, inammissibile il sesto motivo tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale in ragione della genericità della censura non avendo i ricorrenti specificato se ed in che termini la determinazione del valore della controversia asseritamente effettuata dal giudice del merito sulla base del
–
–
decisum , in luogo del disputatum – abbia determinato la violazione dei minimi tariffari.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi per i primi ed euro 6.000,00 per il secondo, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025
La Presidente
(NOME COGNOME