Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 149 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato le domande proposte dagli originari ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE di continuità assistenziale, volte ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze derivanti dall’applicazione del trattamento economico previsto dall’allegato N al D.P.R. n. 484/1996 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo dal 7.6.1999 al 31.10.2007 presso varie unità operative rientranti nella RAGIONE_SOCIALEna dei servizi in regime di completamento orario.
La Corte territoriale ha osservato che il trattamento economico dei RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale è RAGIONE_SOCIALEto da apposite convenzioni, mentre gli originari ricorrenti avevano invocato il trattamento retributivo previsto dall’ACN per i rapporti con i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 517/1993.
Il giudice di appello ha inoltre evidenziato che il DPR n. 484/1996, di cui l’allegato N fa parte, ha recepito l’accordo stipulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 1, d.lgs. n. 502/1992; ha escluso che ai RAGIONE_SOCIALE di continuità assistenziale sia applicabile il trattamento economico previsto nel suddetto allegato N, in quanto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 1 bis , d.lgs. n.
502/1992, per i RAGIONE_SOCIALE addetti alle attività di guardia medica e di RAGIONE_SOCIALEna dei servizi utilizzati ad esaurimento nell’ambito del numero RAGIONE_SOCIALEe ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, valgono le convenzioni stipulate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 833/1979.
Considerata l’assenza del fondamento contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, ha ritenuto superflua la disamina RAGIONE_SOCIALEe ulteriori questioni poste dagli appellanti principali ed ha ritenuto assorbito l’appello incidentale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e gli altri RAGIONE_SOCIALE di continuità assistenziale hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 359 cod. proc. civ.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per extrapetizione e/o ultrapetizione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE nei gradi di merito aveva eccepito che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Allegato N al DPR n. 484/1996 era dovuta solo nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE che fossero stati incaricati a tempo indeterminato nella RAGIONE_SOCIALEna dei servizi, mentre la sentenza di appello aveva accolto il gravame sul presupposto che, per espressa previsione normativa, il trattamento economico dei RAGIONE_SOCIALE rientranti nella previsione di cui al comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. n. 502/1992 è regolato dalle convenzioni stipulate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 legge n. 833/78, e dunque per una ragione completamente diversa da quella che la RAGIONE_SOCIALE aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria eccezione.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi de ll’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
8 d.lgs. n. 502/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, allegato N al DPR 484/1996, violazione RAGIONE_SOCIALE‘ACN recepito con il DPR n. 484/1996, RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, comma 1 legge n. 833/1978 e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE regionale per l’attività dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE del 30.12.1997, approvato con delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALEa Calabria n. 38 del 19.1.1998, nonché RAGIONE_SOCIALEa contrattazione aziendale approvata con deliberazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) n. 1912 del 7.12.1998 attuata con le lettere di incarico destinate ad ogni singolo ricorrente.
Deduce che l’Allegato N costituisce il corpo del DPR n. 484/1996 recante ‘RAGIONE_SOCIALE‘, atto normativo che proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 comma 1 legge n. 833/1978 (norma richiamata dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992) recepisce l’accordo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia ed è del tutto coerente con l’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992.
Lamenta che la sentenza impugnata contrasta con l’RAGIONE_SOCIALE regionale per l’attività dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE del 30.12.1997, con la delibera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AS n. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30.12.1997, con il verbale di contrattazione aziendale e con la lettera di incarico del 7.6.1999.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a retribuire i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti secondo quanto previsto dall’Allegato N al DPR n. 484/1996.
Aggiunge che in assenza di atti di revoca, di annullamento o di modificazione del rapporto, l’RAGIONE_SOCIALE era obbligata a dare attuazione di quanto disposto.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi de ll’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e, RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘Allegato N al DPR n. 484/1996 RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, comma 1 legge n. 833/1978, in relazione all’art. 36 Cost.
Sostiene che la mancata applicazione dei compensi di cui all’Allegato N ai ricorrenti, appartenenti alla categoria di titolari di guardia medica comporterebbe una lesione del diritto alla parità di trattamento, sia nei
confronti dei RAGIONE_SOCIALE incaricati del completamento orario ma provenienti da un rapporto convenzionale attuato dalla stessa RAGIONE_SOCIALEna dei servizi, sia nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE titolari nella RAGIONE_SOCIALEna dei servizi che, nonostante siano chiamati a svolgere comunque le stesse funzioni e mansioni dei ricorrenti, verrebbero retribuiti secondo criteri del tutto differenti.
Lamenta che la sentenza impugnata, avendo previsto tale doppio e distinto trattamento, è contraria anche ai principi costituzionali vigenti.
Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione agli artt. 333, 343, 91 e 92 cod. proc. civ., nonché agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 e s.i.m.
Deduce che l’auspicata riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata impone di prendere in considerazione l’appello incidentale.
Il primo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha infatti statuito sullo stesso bene RAGIONE_SOCIALEa vita richiesto dagli originari ricorrenti (l’applicazione del trattamento economico previsto dall’allegato N al D.P.R. n. 484/1996 per le prestazioni lavorative svolte dai medesimi nel periodo dal 7.6.1999 al 31.10.2007 in regime di completamento orario nella RAGIONE_SOCIALEna dei servizi), sulla base d ell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato N e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, d.lgs. n. 502/1992 (le stesse norme di diritto invocate dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.
La Corte territoriale ha infatti escluso l’applicabilità agli originari ricorrenti RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione pattizia contenuta nell’Allegato N al DPR n. 484/1996, che RAGIONE_SOCIALE i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il RAGIONE_SOCIALE ed i RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento, in conformità con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di
specializzazione e che non risultino regolate da accordi collettivi stipulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Regionale del 30.12.1997, RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 1912 del 17.12.1998 del RAGIONE_SOCIALE, e del verbale di contrattazione aziendale allegato, nonché RAGIONE_SOCIALEa lettera di incarico del 7.6.1999.
L’esegesi del contratto RAGIONE_SOCIALE di ambito territoriale è infatti riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
7. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Nel ricostruire l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEe fonti pattizie la Corte territoriale , in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha escluso l’applicabilità agli originari ricorrenti del Regolamento di cui all’ Allegato N al DPR n. 484/1996, espressamente applicabile a i soli RAGIONE_SOCIALE incaricati a tempo indeterminato nella attività di RAGIONE_SOCIALEna dei servizi.
La Corte territoriale ha in particolare ritenuto che la regolamentazione pattizia prevista dall’Allegato N al DPR n. 484/1996 abbia la sua fonte
normativa nel primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 , e non sia dunque applicabile agli originari ricorrenti, il cui rapporto è RAGIONE_SOCIALEto dal comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 502/1992.
Il giudice di appello ha dunque assimilato tutti i RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale, evidenziando che il loro trattamento economico è RAGIONE_SOCIALEto da apposite convenzioni stipulate, per l’intero territorio RAGIONE_SOCIALE, secondo le modalità e in base ai principi dettati dall’art. 48 legge n. 833/1978.
Considerato che l ‘art. 8, comma 1 bis , d.lgs. n. 502/1992 riguarda l’utilizzazione, ad esaurimento, nell’ambito del numero RAGIONE_SOCIALEe ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dei RAGIONE_SOCIALE addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di RAGIONE_SOCIALEna dei servizi e stabilisce che per tali categorie valgono le convenzioni stipulate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 833/78, non è pertanto configurabile alcuna disparità di trattamento tra gli originari ricorrenti, addetti alle attività di guardia medica, e i RAGIONE_SOCIALE incaricati del completamento orario provenienti da un rapporto convenzionale attuato dalla stessa RAGIONE_SOCIALEna dei servizi.
Il quarto motivo è inammissibile , in quanto l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale non rientra nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5, cod. proc. civ.
Tale disposizione ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (v. Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Inoltre il motivo non contiene una censura relativa alla statuizione sull’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, ma si limita ad invocare un effetto indiretto RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza per l’accoglimento degli altri motivi.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per i ricorrent i, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per i ricorrenti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro