Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20294 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
Dott. NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2832/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dal prof. avv. NOME COGNOME e dall ‘ avv. NOME COGNOME del Foro di Verona e dall ‘ avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio di quest’ultimo, in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
Oggetto: lettrice di scambio trattamento economico
– controricorrente –
nonché contro
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma INDIRIZZO rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (controllare)
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 92/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 1172/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 54 del 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la continuità del rapporto di lavoro di NOME COGNOME con l’Università di Firenze, con anzianità complessiva, calcolata fin dal primo dei contratti di lettorato, decorrente dall’anno accademico 1986 -1987 e per l’effetto ha ordinato il ripristino del rapporto stesso a tempo indeterminato con qualifica di ‘lettore universitario’ e con impiego a tempo pieno; ha condannato l’Università ad attribuire alla Delay sulla base della suddetta anzianità, lo stipendio risultante dal normale sviluppo di carriera determinato dalla consulenza tecnica di ufficio in euro 4.241,32 mensili (al 31 dicembre 2009), ed ha condannato altresì l’Università al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale
(qualificate come risarcimento del danno) pari ad euro 237.901,06 oltre interessi legali pari a euro 50.439,12 (entrambe le voci calcolate al 31 dicembre 2009), oltre arretrati ed interessi ulteriori fino al definitivo soddisfo; ha condannato infine l’Università alla regolarizzazione contributiva ed a rifondere alla Delay i 2/3 delle spese del giudizio.
Con la stessa sentenza è stata rigettata la domanda della COGNOME avente ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento nonché la domanda, proposta anche nei confronti della Repubblica italiana, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato tempestivo adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano alla disciplina comunitaria.
Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione l’INPS e l’Università degli Studi di Firenze; la Delay ha resistito con controricorso e proposto, altresì, ricorso incidentale.
Questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 21972/2017 ha accolto il ricorso dell’Università degli Studi di Firenze, assorbito il ricorso dell’INPS; ha rigettato i motivi primo, secondo e quinto del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviato, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.
In particolare questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse disciplinato la categoria dei ‘lettori di scambio’ in maniera diversa e distinta da quella degli altri lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori linguistici; ha evidenziato che, come si evinceva chiaramente dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7 della legge n. 705 del 1985, non si era mai applicato ai lettori di scambio l’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, che espressamente definiva il rapporto di diritto privato.
Ha affermato, dunque, che il rapporto di lavoro dei lettori di scambio, instaurato in base all’art. 24 della legge n. 62 del 1967 era di natura pubblicistica e conseguentemente ritenuto che non fosse
corretto invocare il parametro di riferimento assunto dalla Corte di giustizia con la Sentenza CGUE C -276/07 del 15 maggio 2008 ai fini dell’accertamento di un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore straniero, avente quale presupposto l’applicabilità della disciplina sui contratti a termine di natura privatistica posta dalla legge n. 230 del 1962.
Tale ultima disciplina restava perciò preclusa e con essa le ragioni addotte dalla ricorrente in primo grado a sostegno della illegittimità dei contratti intervenuti fra le parti nel periodo 1986 -1994.
Ha ritenuto che non potesse farsi riferimento, anche ai fini dell’inquadramento, alla disciplina normativa prevista per i lettori universitari ed escludeva la possibilità di conversione del rapporto.
Ha aggiunto, anche per ragioni di conformazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che era tuttavia applicabile l’art. 4, terzo comma, della legge n. 236 del 1995, di conversione del d.l. n. 120 del 1995 che ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti nonché gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei numerosi d.l. emanati precedentemente sulla stessa materia e non convertiti, fra i quali anche il d.l. n. 588 del 1994 in base al quale la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, ed ha previsto che i nuovi assunti, i quali in precedenza avevano lavorato come lettori di lingua straniera sulla base di contratti a termine e che erano cessati dal servizio per scadenza del termine, conservano i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.
In conseguenza ha ritenuto che la pretesa concernente il trattamento economico della ricorrente in primo grado dovesse essere valutata, come esattamente sostenuto nel ricorso dell’Università, non già sull’assunto di una prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1986 in poi senza soluzione di continuità e sulla base dei parametri retributivi acquisiti come ‘lettore di scambio’, ma con esclusivo riferimento al trattamento percepito sulla base del contratto stipulato nel dicembre
1994, contratto che deve tener conto del diritto, previsto dall’art. 4, a conservare i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.
Al riguardo era da confermare l’individuazione del parametro retributivo da applicare richiamato dalla Corte territoriale in via analogica, in quanto non direttamente applicabile alla fattispecie in esame, e cioè quello fissato dall’art. 1 d.l. n. 2 del 2004, convertito in legge n. 63 del 2004 (trattamento economico riservato ai ricercatori confermati a tempo definito), ancorché con esclusivo riferimento al nuovo rapporto di lavoro instaurato nel dicembre 1994 come collaboratore esperto linguistico (CEL).
Ha aggiunto che il periodo trascorso alle dipendenze dell’Università di Firenze quale lettore di scambio conservava una sua efficacia -ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, della legge n. 236 del 1995 e della citata giurisprudenza della CGUE -con riferimento a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale.
4. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 92/2021, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME ad un trattamento retributivo commisurato a quello del ricercatore confermato a tempo definito nel periodo dal 28.12.1994 considerata l’incidenza sugli istituti contrattuali comunque collegati all’anzianità e sulla contribuzione previdenziale del periodo svolto come lettrice di scambio (importi determinati dalla ctu nella colonna ‘dovuto’ a pag. 7 della relazione peritale del 29.6.2019) e condannato l’Università a corrispondere tali somme con l’obbligo di regolarizzazione della posizione contributiva. Preso atto, poi, delle maggiori somme percepite dalla lavoratrice in esecuzione della sentenza della Corte d ‘ appello del 27.1.2011 ha condannato la COGNOME a restituire all ‘ Università la somma capitale di euro 367.299,52 oltre agli interessi, calcolati secondo il
criterio di calcolo di cui a pag. 7 della relazione peritale, ma considerato il minor importo del capitale nei termini appena detti.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L’Università degli Studi di Firenze e la Repubblica Italiana hanno resistito con separati controricorsi.
L’INPS ha depositato procura.
La ricorrente e l’Università hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso dell’Università per vizio della procura conferita all’avv. NOME COGNOME
Risulta dagli atti depositati sul desk che il Consiglio di Amministrazione dell’Università in data 28 gennaio 2022 ha autorizzato il Direttore Generale a conferire l’incarico difensivo per resistere all’odierno ricorso agli avvocati COGNOME e COGNOME
Risulta, altresì, depositata la delibera del Direttore Generale.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 384 cod. proc. civ.
Sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato la sentenza rescindente, che non avrebbe, a suo dire, individuato il parametro retributivo da applicare, lasciando al giudice del rinvio il compito di analizzare ‘ le circostanze acquisite in causa circa la qualità e quantità del lavoro prestato dalla sig.ra COGNOME per fissare il parametro spettante di adeguamento ex art. 36 Cost .’. Per questo, la sentenza impugnata si sarebbe ‘ discostata dai principi di diritto e comunque dal contenuto della sentenza di codesta Corte n. 21972/2017 del 4.7.2017 ‘, ‘ da interpretare in relazione anche al contenuto vincolante della sentenza della Corte di Giustizia dell ‘ Unione europea 15.5.2008 ‘ (così il ricorso per cassazione, a pag. 32).
Il motivo è infondato.
La Corte del rinvio ha fatto esatta applicazione del principio di cui alla sentenza rescindente.
Quest’ultima, come evidenziato nello storico di lite, ha espressamente escluso -per la peculiarità della situazione del ‘lettore di scambio’ -l’applicabilità del parametro di riferimento assunto dalla Corte di Giustizia con la Sentenza CGUE C-276/2007 del 15 maggio 2008 ai fini dell ‘ accertamento di un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore straniero ‘.
La pronuncia, in premessa, ha dato atto del contenuto delle censure e sintetizzato anche il sesto motivo di ricorso, poi accolto, nei termini che seguono: ‘ Aggiunge che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto applicabile in via analogica il disposto dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, del tutto immotivatamente si è discostata dal parametro indicato dal legislatore, assumendo a riferimento la retribuzione del ricercatore a tempo pieno, anziché quella prevista per il ricercatore a tempo definito. Sottolinea che privo di rilievo ai fini della individuazione del parametro è l’orario di lavoro rispettato dal lettore, che, come reso evidente dalla lettera stessa della legge, condiziona la quantificazione del trattamento retributivo ( perché la retribuzione del ricercatore a tempo definito va rapportata ad un impegno del lettore di 500 ore con la conseguenza che il quantum dovuto a quest’ultimo va aumentato o diminuito a seconda che le ore di impegno siano superiori o inferiori rispetto a detto limite) ma non modifica il parametro.’
Nella motivazione è affermato poi che: ‘ Deve peraltro osservarsi che la Corte territoriale ha individuato il parametro retributivo da applicare richiamando, in via analogica in quanto non direttamente applicabile alla fattispecie in esame, quello fissato dall’art. 1 d.l. n. 2 del 2004, convertito in legge n. 63 del 2004 (e cioè il trattamento economico riservato ai ricercatori confermati a tempo definito). La scelta di tale parametro (fissato dal legislatore a favore di collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, assunti da alcune
università italiane fra le quali non è compresa I ‘Università di Firenze, in esecuzione della sentenza CGUE in data 26 giugno 2001 nella causa C -212/99) deve essere confermata, naturalmente con esclusivo riferimento al nuovo rapporto di lavoro instaurato nel dicembre 1994 come collaboratore esperto linguistico (CEL), perché non contestata dall’Università ricorrente’.
Appare, allora, evidente che il riferimento fatto dalla sentenza rescindente è al d.l. n. 2/2004, conv. con modif. nella l. n. 63/2004 ed alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definitivo non al parametro in concreto adottato dal giudice del merito (tempo pieno) perché solo sul primo vi era stata la sostanziale non contestazione dell’Università che, appunto, non aveva mosso censure alla ritenuta applicabilità del d.l. ma aveva poi contestato con uno specifico motivo l’assunzione a parametro di riferimento della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte d ‘appello, abbia omesso di ‘ considerare le circostanze acquisite in causa, circa la qualità e quantità del lavoro prestato dalla dott.ssa COGNOME per fissare il parametro spettante di adeguamento ex art. 36 Cost. ‘ (così il ricorso per cassazione, a pag. 37).
Il motivo è inammissibile.
Non si è in presenza di un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio tanto più che la Corte d’appello sulla base della sentenza rescindente doveva limitarsi ad applicare il parametro indicato. Non risulta poi che fosse ancora in discussione una domanda di riconoscimento di mansioni di fatto diverse da quelle dell’inquadramento formale, sicché del tutto irrilevante è il richiamo ai compiti propri del docente di lingua francese.
Inoltre, questa Corte, nella pronuncia rescindente, non ha mai affidato, al giudice del rinvio, il compito di fissare il parametro di adeguamento ex art 36 Cost. La sentenza rescindente, infatti, ha come detto individuato essa stessa il parametro da applicare, con riferimento al rapporto di lavoro instaurato nel dicembre 1994 come CEL, nel trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito. E ha poi demandato alla Corte d ‘ appello la valutazione di come il periodo trascorso alle dipendenze dell ‘ Università quale lettore di scambio conservasse una sua efficacia, ai sensi dell ‘ art. 4, comma 3, l. n. 236/1995 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ‘ con riferimento a quegli istituti contrattuali che valorizzano l ‘ anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale ‘.
Aggiungendo, in modo tranchant , che ‘ solo in questo senso e in questi limiti devono essere ricalcolate le competenze spettanti alla ricorrente ‘ (così la sentenza, a pag. 25 -26).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 117, comma 1, Cost., per pretesa violazione della sentenza della Corte di Giustizia e comunque dell ‘ art. 45 TFUE nonché dell ‘ art. 7 del regolamento UE 492/2011.
Ripropone la questione, già sollevata nei precedenti gradi di giudizio, della presunta violazione della sentenza 15.05.2008 C-267/07 della Corte di Giustizia, mediata dalla violazione dell ‘ art. 117, comma 1, della Costituzione al fine di vedersi riconoscere il trattamento del ricercatore confermato a tempo pieno.
Sostiene che la sentenza della Corte di Giustizia avrebbe imposto di valutare se la sig.ra COGNOME fosse stata fatta oggetto di una disciplina discriminatoria rispetto a quella dei lavoratori nazionali in posizione analoga. E questo comporterebbe che, al di là della formale
inapplicabilità della legge n. 230/1962 nel caso di specie, la ricorrente dovrebbe vedersi garantito sul piano economico il risultato utile dell ‘ integrale ricostruzione di carriera, secondo il parametro non discriminatorio del ricercatore confermato a tempo pieno. Tale garanzia andrebbe assicurata alla sig.ra COGNOME anche alla stregua della regola di non discriminazione di cui all ‘ art. 45 TFUE nonché dell ‘ art. 7 del regolamento UE 2011/492.
7. Il motivo è inammissibile.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla sentenza rescindente.
Né si ravvisa inoltre la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale perché la sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2008 in causa C -276/07 non si presta ad un’interpretazione diversa da quella già fornita dalle sezioni unite e presuppone che il contratto sia qualificabile di diritto privato e sia comparabile ad un contratto soggetto all’applicazione della legge del 1962 sul rapporto a tempo determinato.
Si ricorda che in tale sentenza della Corte di giustizia è stato evidenziato: -(p. 20) che l’accertamento dell’esistenza di un trattamento discriminatorio nei confronti della sig.ra COGNOME esige quindi che si verifichi se un lavoratore nazionale in una situazione analoga a quella della ricorrente nella causa principale avrebbe beneficiato del riconoscimento dei suoi diritti acquisiti fin dalla data della sua prima assunzione; -(p. 21) si deve rilevare che, quando un lavoratore nazionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato beneficia, in forza della legge n. 230/62, della conversione del suo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, tutti i suoi diritti acquisiti sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione; tale garanzia ha conseguenze non solo per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ma anche per l’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; -(p. 22) come la Corte ha già dichiarato, la legge n. 230/62 deve esser
assunta come punto di riferimento per verificare se il regime applicabile agli ex lettori di madre lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, sia analogo al regime generale dei lavoratori nazionali o se, al contrario, attribuisca loro un livello di tutela minore (sentenza 26 giugno 2001, Commissione/Italia, punto 30); -(p. 23) se i lavoratori nazionali beneficiano, in forza della legge n. 230/62, della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro sin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di madre lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetto a decorrere dalla data della loro prima assunzione (sentenza 26 giugno 2001, Commissione/Italia, cit., punto 30); -(p. 24) si deve tuttavia ricordare che l’applicazione della legge n. 230/62 ai lavoratori nazionali presuppone il proseguimento dei rapporti di lavoro intercorrenti tra il datore di lavoro e i lavoratori stessi; -(p. 25) orbene, dagli atti presentati alla Corte risulta che il contratto di lavoro in qualità di lettore di scambio della sig.ra COGNOME è scaduto il 31 ottobre 1994 e che il suo contratto in qualità di collaboratore linguistico è stato stipulato solo il 28 dicembre 1994, vale a dire due mesi dopo; -(p. 26) spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e interpretare la normativa nazionale, stabilire se esista un nesso di continuità tra le mansioni che la sig.ra COGNOME ha svolto al servizio dell’Università degli studi di Firenze in qualità di lettore di scambio e quelle che tale università le ha affidato in quanto collaboratore linguistico.
Come evidenziato nella pronuncia rescindente, il rapporto di lavoro dei lettori di scambio, instaurato in base all’art. 24 della legge n. 62 del 1967 è di natura pubblicistica ed in conseguenza viene a cadere il parametro di riferimento assunto dalla Corte di giustizia ai fini dell’accertamento di un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore straniero.
Va, da ultimo, sottolineato che, nella specie, non può venire in rilievo la direttiva n. 99/70/CE perché si discute di contratti a tempo determinato anteriori al 2001.
Tutte le considerazioni che si leggono nella memoria sulle vicende successive e sulla pendenza di un’ulteriore procedura di infrazione non rilevano nella fattispecie in ragione della assoluta diversità del rapporto con i lettori di scambio rispetto a quello con i lettori di diritto privato.
Ne discende che non si ravvisano i presupposti per una nuova rimessione alle Sezioni Unite, che sulle questioni controverse hanno già pronunciato, o per la fissazione dell’udienza pubblica.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della vicenda processuale e la peculiarità della stessa, costituiscono motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
10 . Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione