Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29571 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35011-2018 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 35011/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
CC
i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3327/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 2957/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 17 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze operava in qualità di Ufficiale Giudiziario, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di trasferta nella quota del 50% (voce retributiva risultante dall’importo pro quota complessivamente percepito da tutti i collaboratori ed assistenti RAGIONE_SOCIALE d ell’ufficio giudiziario) nel periodo di aspettativa per motivi di studio ex art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, RAGIONE_SOCIALE legge n. 448 del 2001, protrattosi dal gennaio 2011 al gennaio 2012;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto doversi interpretare la
disciplina recata dall’art. 5 del CCNL recante le norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari di cui all’art. 2 del CCNL per il comparto Ministeri del 16.2.1999 nel senso che l’e molumento in questione, in quanto finalizzato a compensare l’attività notificatoria dell’RAGIONE_SOCIALE complessivamente considerata, presuppone un fattivo contributo personale al servizio di notificazione e, pertanto, l’effettiva presenza in servizio del dipendente ;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
-che la ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 476/1984 come novellato dall’art. 52, comma 57, l. n. 448/2001, 2 e 5 CCNL 24.4.2002, art. 2, comma 3 e 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 12 preleggi e 1362 c.c., lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia resa dalla Corte territoriale, sostenendo avere la ricorrente diritto alla conservazione dell’intero trattamento economico in godimento all’epoca del collocamento in aspettativa per tutta la durata del dottorato, in ragione dell’essere la voce retributiva rivendicata parte integrante del trattamento economico complessivo e, comunque, in
virtù di quanto disposto in favore degli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio;
-che, con il secondo moti vo, denunciando l’omesso esame di un documento implicante un vizio di motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 30.5.2013 che riconosceva come dovuta la voce retributiva rivendicata;
-che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata in relazione all’omessa pronunzia in ordine al motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado re lativo all’inammissibilità e tardività per intervenuta decadenza ex art. 416 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE produzione documentale di cui all’udienza del 3.6.2014;
-che, rilevata l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, esorbitando il primo di essi dai limiti del riformulato artt. 360, n. 5, c.p.c. e non essendo, quanto al secondo di essi, predicabile l’omessa pronunzia in relazione a questioni processuali e non di merito ( cfr. fra le tante Cass. n. 25154/2018), è a dirsi come il primo dei formulati motivi deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 4.6.2019, n. 15173) inteso a valorizzare il disposto dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l. n. 476 del 1984, come modificato
dall’art. 52, comma 57, RAGIONE_SOCIALE l. n. 448 del 2001, che riconosce al dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita, sulla base di una esegesi RAGIONE_SOCIALE norma per la quale il legislatore, avendo omesso qualsiasi richiamo alla distinzione fra trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio, operata dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall’art. 49 del d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 546/1993, ed avendo, invece, utilizzato la dizione onnicomprensiva che compare nell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui, ai fini del riassorbimento, attribuisce rilievo al complessivo «trattamento economico in godimento», ha finito per escludere i soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione;
che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo
altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma,