Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14529/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEL RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (N RE LVI73 P CODICE_FISCALE), pec: EMAIL -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimato- avverso il DECRETO di TRIBUNALE BRESCIA n. 15870/2019 depositata il 14/09/2022.
Udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, cittadina nigeriana, ha chiesto la protezione interRAGIONE_SOCIALE esponendo di essere di etnia urobo, di religione cristiana e di provenire da una famiglia numerosa e molto povera. Ha riferito che il padre era deceduto e che a causa RAGIONE_SOCIALE‘estrema povertà era stata data in sposa a quattordici anni a un uomo più anziano di undici anni, da cui aveva avuto due figli. Dopo la morte
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improvvisa del marito nel novembre 2015, era tornata a vivere con la madre, cercando lavoro per mantenere i figli. In seguito era stata coinvolta, durante il suo lavoro come autista di pulmini, in un grave incidente stradale e aveva subito minacce e violenze dai familiari RAGIONE_SOCIALE vittime che la ritenevano responsabile. Dopo essersi rivolta inutilmente alle autorità, la ricorrente aveva deci di fuggire dalla Nigeria nel maggio 2017, lasciando i figli affida alla madre e, viaggiando attraverso il Benin, Niger e Libia, era arrivata in Italia nel giugno 2017. In Italia, la ricorrente ave vissuto inizialmente in un centro di accoglienza in Toscana, ma successivamente si era trasferita a Poncarale, vivendo in una stanza di un appartamento condiviso e guadagnando 50,00 euro al giorno chiedendo l’elemosina.
La RAGIONE_SOCIALE territoriale di Brescia RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda. La richiedente ha proposto opposizione, sottolineando le criticità RAGIONE_SOCIALEa Nigeria e il rischio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE donne. Il Tribu ne ha disposto l’audizione, alla quale la donna non si presentava, e la difesa ne giustificava l’assenza dichiarando che in quel momento la ricorrente si trovava in Germania. Il Tribunale, assunta la causa in decisione, negava la protezione interRAGIONE_SOCIALE ritenendo che il racconto circa le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘espatrio fosse generico e confuso rilevando che nel paese d’origine non sussiste un conflitto armato, ma riconoscendo il diritto alla protezione speciale, in ragione RAGIONE_SOCIALE instabilità RAGIONE_SOCIALEa regione di provenienza.
Avverso tale provvedimento la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi. Non costituito il RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. l’omessa valutRAGIONE_SOCIALE di fatti decisivi rel all’esposizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE a scopo di sfruttament
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sessuale; la violRAGIONE_SOCIALE e/o falsa applicRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co n.4 c.c. (motivRAGIONE_SOCIALE apparente) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, L. n. 251 del 200 relativamente al diniego RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiata.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violRAGIONE_SOCIALE e/o falsa applicRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. c.p.c., comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, D.Igs. n. 251 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘ar D.Igs. n. 25 del 2008.
La difesa RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sono stati presentati fatti dettagliati riguardanti la sua presumibile sottoposizione a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini di RAGIONE_SOCIALE sessuale. Questi fatti no sono stati confrontati con le informazioni relative alla Nigeria paese di origine RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, e con le Linee guida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’identificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vittime di RAGIONE_SOCIALE. Tra gli elemen sintomatici del fenomeno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono stati evidenziati diversi aspetti RAGIONE_SOCIALEa storia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, inclusi il percorso migratorio dalla Nigeria all’Italia, la sua situRAGIONE_SOCIALE d estrema povertà, il matrimonio forzato a quattordici anni, la fuoriuscita repentina dal sistema di accoglienza in Italia, l mancanza di attività lavorativa e la dipendenza dalla elemosina. Il cambio del nome durante il percorso migratorio è anch’esso elemento rilevante. La ricorrente deduce che ciononostante il Tribunale ha omesso completamente di considerare la questione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella sua decisione, nonostante la stessa RAGIONE_SOCIALE territoriale pur respingendo la richiesta avesse ritenuto che sussistono “diverse perplessità in ordine alle modalità RAGIONE_SOCIALE‘espatrio e def pagamento RAGIONE_SOCIALEo stesso” (pag. 4, primo “CONSIDERATO”) e che “dalle fonti consultate risulta che la Nigeria sia un paese di reclutamento e destinRAGIONE_SOCIALE di donne ai fini RAGIONE_SOCIALEa prostituzione forzata” (pag.4, secondo “CONSIDERATO”) e quindi ha “proposto alla richiedente di approfondire fa propria situRAGIONE_SOCIALE incontrando
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un ente specializzato’r (pag.4, primo “PRESO ATTO”). A fronte del rifiuto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di essere sottoposta a un altro colloquio, RAGIONE_SOCIALE si è limitata a pronunciarsi sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘espatrio ritenendole infondate e rigettando la domanda di protezione, e così anche il Tribunale, limitandosi ad esaminare la credibilità del racconto circa l’incidente stradale e le minacce dei familiari RAGIONE_SOCIALE vittime, e a riconoscere, ma per altre ragioni (vulnerabilità data dalla condizioni di instabilità del Delta State) il diritto protezione complementare. La difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente deduce che questa omissione costituisce un mancato accertamento sul diritto RAGIONE_SOCIALEa stessa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiata e che circostanza RAGIONE_SOCIALEa presunta esposizione a RAGIONE_SOCIALE è decisiva per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, poiché la ricorrente potrebbe essere perseguitata in caso di forzato rimpatrio in Nigeria. Il Tribunale non ha svolto un’adeguata attività istruttoria, ignorando norme nazionali e internazionali sulla RAGIONE_SOCIALE e non valutando in modo appropriato le informazioni sulla RAGIONE_SOCIALE nel paese di origine e nei paesi di transito. Questa omissione viola i criteri di accertamento dei fatti previsti dalla legislRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso si dirà.
Questa Corte si è già occupata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel contesto del fenomeno migratorio e in particolare RAGIONE_SOCIALEa condizione di giovani donne che pur non allegando esplicitamente di essere vittime di RAGIONE_SOCIALE o addirittura in taluni casi negando d esserlo, tuttavia raccontano RAGIONE_SOCIALE vicende dalle quali emergono i cosiddetti indicatori di RAGIONE_SOCIALE, elementi indiziari e sintomatici d fenomeno, analizzati e ricapitolati nelle Linee Guida per la identificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vittime RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE redatte RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE (in acronimo RAGIONE_SOCIALE) unitamente alla RAGIONE_SOCIALE diritto
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d’asilo istituita presso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (brevemente indicat come Linee guida RAGIONE_SOCIALE); le suddette Linee Guida, costituiscono, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una parte di quelle informazioni che il giudice, in adempimento del dovere di cooperRAGIONE_SOCIALE istruttoria, deve assumere e valutare d’ufficio (Cass. n. 23883 del 04/08/2023).
2.1.COGNOME Nella RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE di COGNOME questa COGNOME Corte RAGIONE_SOCIALE ricorre l’affermRAGIONE_SOCIALE che in tema di protezione interRAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e nel giudizio emerga un quadro indiziarlo, ancorché incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di RAGIONE_SOCIALE il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegRAGIONE_SOCIALE anche all’esistenza di allegRAGIONE_SOCIALE contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento RAGIONE_SOCIALE‘audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere i sede giurisdizionale (Cass. n. 24573 del 04/11/2020); inoltre si rilevato che è tratto caratteristico RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di chi si tr in una condizione di soggezione la contraddittorietà e la frammentRAGIONE_SOCIALE del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, sicché la credibilità RAGIONE_SOCIALEa storia de essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, l rappresentRAGIONE_SOCIALE di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall’altro la stretta vicinanza d complessità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese agli elementi distintiv ricorrenti RAGIONE_SOCIALE vicende di RAGIONE_SOCIALE, da valutarsi alla luce dei crit interpretativi indicati in proposito nelle Linee guida elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 41863 del 29/12/2021). Ciò al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato, posto che alle vittime di RAGIONE_SOCIALE può esse
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riconosciuto tale status purché siano soddisfatti tutti gli element contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. 251 del 2007 e in particolare, qualora la RAGIONE_SOCIALE abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l’appartenenza al genere femminile. è compito del giudice accertare, nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori lesivi, RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere (Cass. n. 676 del 12/01/2022; Cass. n. 17448 del 19/06/2023). Il dovere di cooperRAGIONE_SOCIALE istruttoria, in questi casi, deve essere compiutamente assolto dal giudice anche a fronte di allegazioni parziali ma comunque Indicative, sicché ove la richiedente alleghi di essere sta trasferita dal paese di origine con la violenza o l’inganno, abusando RAGIONE_SOCIALE sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, a fini RAGIONE_SOCIALE, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall’istante, è tenuto a valutare l’attendibilità del racconto, alla luce RAGIONE_SOCIALE “Linee guida sull’identificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vittime di RAGIONE_SOCIALE elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d’origine, ma anche sul paese di transito e di destinRAGIONE_SOCIALE. ( Cass n. 23883 del 04/08/2023; Cass. n. 30365 del 31/10/2023)
Il dovere di assumere informazioni pertinenti sussiste anche se la parte non ha adeguatamente assolto l’onere di allegRAGIONE_SOCIALE. E’ vero che questa Corte ha costantemente affermato che l’onere di allegRAGIONE_SOCIALE deve essere compiutamente assolto dal ricorrente, il
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quale è il solo a conoscere i dettagli RAGIONE_SOCIALEa sua vicenda individuale e che il dovere di cooperRAGIONE_SOCIALE da parte del giudice in tanto sussiste In quanto il ricorrente abbia assolto al suo onere di allegRAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 17185 del 14/08/2020; Cass. n. 6736 del 10/03/2021; Cass. n. 25500 del 30/08/2022); ma la piena applicRAGIONE_SOCIALE di questo principio presuppone che il richiedente sia libero di esporre la propria vicenda personale senza timore, oggettivamente fondato, di subire ritorsioni. Viceversa se il ricorrente è in condizione di assoggettamento a timore oggettivo, i parametri RAGIONE_SOCIALEa specificità e RAGIONE_SOCIALEa coerenza perdono pregnanza, mentre assumono particolare rilievo le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, costituite dalle suddette Linee guida e da ogni ulteriore informRAGIONE_SOCIALE di analogo contenuto ed autorevolezza (v. Cass. n. 41863 del 29/12/2021; Cass. n. 676 del 12/01/2022; Cass. 23883 del 04/08/2023 )
3.- E’ bene qui ricordare che le caratteristiche salienti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sono fissati da alcuni strumenti di carattere pattizio InterRAGIONE_SOCIALE nonché da direttive europee recepite nella legislRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, in virtù di queste norme sovranazionali sussiste l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano non solo di perseguire il fenomeno ma anche di adottare tutti gli strumenti appropriati per farlo emergere e per identificare e tutelare le vittime.
Rileva in particolare la Convenzione del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sulla lotta contro la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16 maggio 2005 (Convenzione di Varsavia) ratificata con legge 2 luglio 2010, n. 108, che all’ad 4 così si esprime: ” a) L’espressione “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la minaccia RAGIONE_SOCIALE‘uso o con l’uso stesso RAGIONE_SOCIALEa forza o di altre forme di coercizione, con i rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o
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RAGIONE_SOCIALEa condizione di vulnerabilità o con l’offerta o (‘accettRAGIONE_SOCIALE di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di RAGIONE_SOCIALE. Lo RAGIONE_SOCIALE comprende, come minimo, lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa prostituzione altrui o altre forme di RAGIONE_SOCIALE sessuale, il lavoro o i serviz forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servit (‘espianto di organi; b) Il consenso RAGIONE_SOCIALEa vittima RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, allo RAGIONE_SOCIALE così come indicato nel comma a) di questo articolo, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nel comma a);c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, (‘alloggio o (‘accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” anche non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo; d) per “minore”‘ s’intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni; e) per “vittima” s’intende qualsia persona fisica soggetta alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così come definita nel presente articolo”.
Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è considerata infatti una forma di schiavitù moderna connotata non già dalla “cattura” RAGIONE_SOCIALE‘essere umano, ma dal suo reclutamento tramite mezzi coercitivi, lo RAGIONE_SOCIALE (a qualsiasi fine), e la mancanza, nella vittima, RAGIONE_SOCIALEa libertà autodeterrninarsi e di sottrarsi alla servitù. Di particolare rilevanz è l’affermRAGIONE_SOCIALE che il consenso RAGIONE_SOCIALEa vittima allo RAGIONE_SOCIALE è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi fraudolenti indicati nella norma definitoria e che lo RAGIONE_SOCIALE di un minore costituisce sempre “RAGIONE_SOCIALE” anche qualora non siano usati mezzi coercitivi.
La Direttiva 2011/36/UE accoglie la nozione di RAGIONE_SOCIALE già data dalla Convenzione di Varsavia e la precisa ulteriormente, definendola “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il
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trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘autorità su queste persone, con la minaccia RAGIONE_SOCIALE‘uso o con l’uso stesso RAGIONE_SOCIALEa forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, fa frode, l’inganno, l’abuso di potere o RAGIONE_SOCIALEa posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettRAGIONE_SOCIALE d somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un’altra, a fini di RAGIONE_SOCIALE“. All’uso dei mezzi coercitivi e fraudolenti è quindi equiparata l’offerta o l’accettazion di somma di denaro per il consenso RAGIONE_SOCIALEa persona che può indirizzarne un’altra allo RAGIONE_SOCIALE, abusando RAGIONE_SOCIALEa sua autorità o potere di fatto sulla stessa. Si definisce, inoltre, in qu Direttiva (art 2 comma 2), la “posizione di vulnerabilità”, condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l’autore del reat può approfittare per porre in essere la condotta. La norma afferma che per “posizione di vulnerabilità si intende una situRAGIONE_SOCIALE in cui fa persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima”. E’ inoltre previsto dalla suddetta direttiva (art 11) che gli Stati membri debbano adottare “le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificRAGIONE_SOCIALE, di assistenza e di sostegno RAGIONE_SOCIALE vittime, in cooperRAGIONE_SOCIALE con le pertinenti organizzazioni di sostegno”.
In recepimento di questa Direttiva la legge 228/2003 e succ. mod. è intervenuta non solo sul versante RAGIONE_SOCIALEa repressione penale, ma anche su quello RAGIONE_SOCIALEa protezione e sostegno alla vittima, istituendo il RAGIONE_SOCIALE vittime per la RAGIONE_SOCIALE e uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizion di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
Nella stessa legge (art 13) è previsto che il RAGIONE_SOCIALE adotti il RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE e il grav RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE (PNA), ove sono anche esposte le misure per giungere ad una corretta identificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vittime di RAGIONE_SOCIALE. Si RAGIONE_SOCIALE di un documento ufficiale di fonte governativa,
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cui RAGIONE_SOCIALE contenuti non possono essere trascurati da giudice RAGIONE_SOCIALEa protezione interRAGIONE_SOCIALE, posto che in esso si rimarca come il contesto migratorio è uno dei canali preferenziali all’RAGIONE_SOCIALE dei quali il fenomeno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si verifica -e per questa ragion anche i giudici RAGIONE_SOCIALEa protezione interRAGIONE_SOCIALE sono considerati “attori” del piano- e si illustrano le procedure di identificazion RAGIONE_SOCIALE vittime di RAGIONE_SOCIALE, tramite il meccanismo del RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE antiRAGIONE_SOCIALE comprende infatti anche un dettagliato RAGIONE_SOCIALE per le persone trafficate in Italia (MNR); esso include una serie di procedure operative standard (POS), costituite da misure distinte, volte a garantire un’adeguata assistenza alle vittime di RAGIONE_SOCIALE che passa necessariamente dalla sua corretta identificRAGIONE_SOCIALE.
4.- L’identificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vittime di RAGIONE_SOCIALE può considerarsi il punto di RAGIONE_SOCIALE intersezione tra RAGIONE_SOCIALE il sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE protezione interRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la legislRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tutela RAGIONE_SOCIALE di dette vittime, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘obbligo previsto dall’ad 10 RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Varsavia del 2005, in ragione del quale ogni Stato firmatario deve garantire che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quella persona non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d’identificRAGIONE_SOCIALE sia stata completata dalle autorità competenti.
4.-1 – Per quanto qui di interesse, e in estrema sintesi, pu dirsi che l’identificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vittime di RAGIONE_SOCIALE segue di regola d passaggi: la pre – identificRAGIONE_SOCIALE (o identificRAGIONE_SOCIALE preliminare), che può avvenire anche in sede giudiziale qualora il giudicante rilevi uno degli indicatori di RAGIONE_SOCIALE e in tal caso deve sospende l’esame e rinviare (to referr) ad un ente antiRAGIONE_SOCIALE per la seconda fase, che è quella RAGIONE_SOCIALEa identificRAGIONE_SOCIALE formale e cioè l determinRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo status di vittima (anche a prescindere dal
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processo penale) da parte di persone qualificate e autorizzate che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di Identificare formalmente l’individuo quale vittima di RAGIONE_SOCIALE; segue la comunicRAGIONE_SOCIALE al soggetto interessato dei risultati emersi e la stesura -se il caso- di una relRAGIONE_SOCIALE da inviare alla RAGIONE_SOCIALE territoriale o al Tribunale. Al fine di eseguire correttamente la pre IdentificRAGIONE_SOCIALE sono particolarmente rilevanti le Linee Guida RAGIONE_SOCIALE di cui si è detto, da leggersi in uno alle pertinenti ed appropriate informazioni sul paese di origine.
Occorre tenere presente che quando emergono indicatori di RAGIONE_SOCIALE nel corso di una procedura per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione interRAGIONE_SOCIALE l’avvio RAGIONE_SOCIALEa vittima alla procedura di RAGIONE_SOCIALE non costituisce in sé la risposta al daini, dal momento che come, già affermato dalla citata giurisprudenza, la vittima di RAGIONE_SOCIALE può aver diritto, se sono soddisfatte le condizioni previst dalla legge, allo status di rifugiato, e cioè ad una misura protezione diversa e di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno ex art 18 TUI.
Il RAGIONE_SOCIALE procedimento per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione interRAGIONE_SOCIALE, una volta concluso il referrat, RAGIONE_SOCIALE dovrà RAGIONE_SOCIALE quindi continua re e giungere ad una decisione, autonoma ed Indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, anche se potrà arricchirsi RAGIONE_SOCIALEa relRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente antiRAGIONE_SOCIALE.
5.- Il caso in esame, tuttavia, pone uno specific interrogativo e cioè come debba comportarsi il giudice di merito qualora pur essendo emersi nel corso del giudizio indicatori di RAGIONE_SOCIALE sufficienti alla identificRAGIONE_SOCIALE preliminare, tuttavia la perso rifiuti il RAGIONE_SOCIALE, neghi di essere vittima di RAGIONE_SOCIALE, o non si presenti alla audizione.
La scelta del Tribunale di Brescia è stata quella di ignorare che dal RAGIONE_SOCIALE racconto RAGIONE_SOCIALEa donna emergono -come già peraltro
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ritenuto dalla RAGIONE_SOCIALE territoriale- alcuni indici rivelatori di una possibile RAGIONE_SOCIALE, elementi che la difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente illust In ricorso (l’essere stata sposata forzatamente a 14 anni, i provenire da una famiglia povera e disagiata, la genericità con cui si riferiscono le condizioni del viaggio e l’incertezza sui mezzi sostentamento sul territorio italiano). Questi elementi vengono completamente tralasciati dal giudicante che si concentra unicamente su quella parte del racconto -ritenuta poco credibileche riguarda il sinistro stradale che sarebbe occorso alla vittima i patria a seguito del quale ha subito avrebbe subito minacce e aggressioni da parte dei parenti RAGIONE_SOCIALE vittime. Anche ai fini RAGIONE_SOCIALE valutRAGIONE_SOCIALE dei presupposti per la protezione speciale il giudice di primo grado si concentra su questioni diverse rispetto a quelle emergenti dal racconto cioè sulla instabilità del Delta State.
5.1.- Questo modus procedendi non appare conforme alle indicazioni date dall’articolo 3 del D.Igs. 251/2007 né all indicazioni date dall’articolo 8 del D.Igs. n. 25/2008, né in lin con la Convenzione di Varsavia, con la citata Direttiva europea e con la relativa produzione normativa RAGIONE_SOCIALE di recepimento.
Il racconto del richiedente asilo infatti deve essere esaminato per intero, nel senso che tutti i fatti allegati devono essere valut anche al fine di verificare se una parte di esso sia credibi nonostante il giudizio di non credibilità reso su altre parti (Cass. 19045 del 13/06/2022); e in particolare qualora emergano degli indicatori di RAGIONE_SOCIALE, ad esempio la provenienza da un certo territorio, da famiglia molto povera, il precedente abuso o matrimonio forzato, fatti questi allegati dalla ricorrente, il raccont pur se connotato da lacune e reticenze – alcune RAGIONE_SOCIALE quali possono costituire esse stesse indicatori di RAGIONE_SOCIALE– deve esse valutato alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti (al fenomeno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) sulle condizioni del paese di origine e dei
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paesi di transito nonché alla luce già citate RAGIONE_SOCIALE Linee Guida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (si vedano le già citate Cass. 676/2022 e Cass. 41863/2021)
La finalità di tale valutRAGIONE_SOCIALE è in primo luogo quella di verificare se è plausibile che la persona sia stata vittima di trat fatto storico dal quale discende di per sé una condizione di vulnerabilità; il secondo passaggio è verificare se la vittima, ragione di questi eventi passati, sia tutt’ora esposta in caso rimpatrio al rischio di atti persecutori (ad esempio di esser nuovamente sottoposta a RAGIONE_SOCIALE) ovvero a danno grave nei termini di cui all’ad 14 lett. b); tenendo conto tuttavia che quest’ultima ipotesi residuale, dal momento che ove la persona sia soggetta ad aggressioni ai i suoi diritti fondamentali a causa RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza al genere ed in particolare all’appartenenza al gruppo sociale RAGIONE_SOCIALE donne che sono state sottoposte a RAGIONE_SOCIALE e che hanno esercitato il meretricio, si configurano le condizioni previste dall’art. 8 d D.Igs. 251/2007 e cioè quella degli atti persecutori, così qualific per la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE ragioni normativamente rilevanti (in questo caso appartenenza a un gruppo sociale). Infine, ove venga escluso all’attualità il rischio di ulteriori atti persecutori in ca rimpatrio, dovrà valutarsi se la vulnerabilità che discende alla persona dall’essere stata vittima di RAGIONE_SOCIALE in relRAGIONE_SOCIALE a quelle ch sono le sue attuali condizioni di vita e del paese di origine, ost suo respingimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.5 comma 6 e 19 del TUI, e quindi si debba riconoscere il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.2.-La valutRAGIONE_SOCIALE di cui si è detto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel senso che questi dopo avere assunto le pertinenti e aggiornate informazioni alla luce RAGIONE_SOCIALE quali valutare le allegazioni e gli indicatori di RAGIONE_SOCIALE, potre concludere nel senso che gli elementi a disposizione sono
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Data pubblicRAGIONE_SOCIALE 05/012024
insufficienti al fine di ritenere il fatto storico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, o sono insufficienti alla fine di ritenere l’attualità del rischio nondimeno è un giudizio che deve farsi e che non può non omettersi solo perché la persona si è sotRAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE o alla audizione. Anche il rifiuto del RAGIONE_SOCIALE o la mancata comparizione alla audizione sono tra gli elementi da valutarsi, così come deve valutarsi se vi è insanabile RAGIONE_SOCIALE contrasto tra la prospettRAGIONE_SOCIALE difensiva -di essere vittima di RAGIONE_SOCIALE-e le dichiarazioni e il comportamento complessivamente tenuto dalla parte; a questi elementi giudice del merito può anche attribuire una portata decisiva, purché la valutRAGIONE_SOCIALE venga eseguita nel rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure previste dagli artt. 3 del D.Igs. 251/2007 e 8 del D.Igs 25/2008.
Nel caso di specie invece questo giudizio è stato totalmente omesso perché il Tribunale ha ignorato completamente del racconto idonei a costituire indicatori di RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue, RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso, la cassRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivRAGIONE_SOCIALE, cassa il decre impugnato e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d 196/2003.
Così deciso in Roma, il 25/01/2024.