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Trasporto turistico agenzia viaggi: quando è legale?

Una società di tour operator era stata multata da un Comune per aver utilizzato un’auto di proprietà per trasportare clienti durante un’escursione. La Corte di Cassazione ha annullato le sanzioni, stabilendo che il trasporto turistico agenzia viaggi, se inserito in un pacchetto turistico completo, costituisce un’attività strumentale e rientra nell'”uso proprio” del veicolo, non configurando un servizio abusivo di noleggio con conducente.

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Pubblicato il 25 dicembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Trasporto turistico agenzia viaggi: quando è legittimo l’uso dell’auto aziendale?

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un punto fondamentale per le agenzie di viaggio: l’utilizzo di un’autovettura di proprietà per trasportare i clienti durante un’escursione non è un illecito. Questa decisione è cruciale perché distingue nettamente l’attività strumentale di un tour operator dal servizio pubblico di noleggio con conducente (NCC). Il caso analizzato chiarisce i confini normativi del trasporto turistico agenzia viaggi, offrendo importanti tutele agli operatori del settore.

I Fatti del Caso: La Controversia sul Trasporto Turistico

Una nota società operante nel settore turistico si è vista recapitare due verbali dalla Polizia Municipale di un importante comune italiano. La contestazione? Aver utilizzato un’autovettura di proprietà per trasportare turisti durante un’escursione guidata, servizio incluso in un pacchetto “tutto compreso”. Secondo le autorità, tale condotta integrava una violazione del Codice della Strada, in particolare degli articoli che disciplinano il servizio di noleggio con conducente (NCC), poiché il veicolo non era destinato a tale uso e il conducente era sprovvisto della specifica abilitazione professionale.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale in appello avevano dato ragione al Comune, ritenendo che il trasporto di persone dietro corrispettivo, anche se inserito in un pacchetto più ampio, dovesse essere qualificato come “uso di terzi” e, di conseguenza, soggetto alla rigida disciplina del trasporto pubblico.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente le decisioni dei giudici di merito, accogliendo il ricorso della società turistica. I giudici supremi hanno stabilito che l’attività svolta dall’agenzia non configurava un esercizio abusivo del servizio di NCC, ma rientrava pienamente nelle legittime attività di un’impresa turistica. Di conseguenza, i verbali sono stati annullati.

Le motivazioni: L’attività di trasporto turistico agenzia viaggi è “uso proprio”

La Corte ha fondato la sua decisione su un’attenta analisi della normativa di settore, distinguendo la natura e lo scopo delle attività delle agenzie di viaggio da quelle dei servizi di trasporto pubblico.

L’ampia nozione di attività dell’agenzia di viaggi

Il Codice del Turismo e le normative precedenti definiscono l’agenzia di viaggi come un’impresa che non si limita a organizzare viaggi, ma può fornire una vasta gamma di servizi accessori e collaterali, inclusi l’assistenza e l’accoglienza dei turisti. Il trasporto di persone è esplicitamente menzionato come uno dei “servizi turistici” che possono comporre un pacchetto. In questo contesto, l’accompagnamento dei clienti durante un’escursione è un servizio strumentale all’attività principale, non un servizio di trasporto a sé stante.

Il trasporto come servizio strumentale e non come noleggio

Il punto chiave della decisione è la distinzione tra “uso proprio” e “uso di terzi” di un veicolo. La Corte ha chiarito che si ha “uso di terzi” quando il trasporto è l’oggetto principale della prestazione, offerto al pubblico dietro un corrispettivo specifico. Nel caso di specie, invece, il trasporto era solo una delle componenti di un servizio turistico complesso (il pacchetto “tutto compreso”). L’utilizzo del veicolo era quindi strumentale e funzionale all’escursione organizzata, non un servizio di noleggio mascherato. Di conseguenza, l’impiego di un’auto aziendale per tale scopo deve essere qualificato come “uso proprio”.

La distinzione tra auto e autobus

La Cassazione ha inoltre precisato che le norme più restrittive sull'”uso proprio” di veicoli da parte di imprese, che prevedono specifiche autorizzazioni ministeriali, si applicano agli autobus (veicoli con più di nove posti), non alle autovetture. Per queste ultime, l’uso proprio per finalità strumentali all’attività d’impresa è liberalizzato e non richiede particolari regimi autorizzatori.

Le conclusioni: Implicazioni pratiche per le agenzie di viaggio

Questa ordinanza rappresenta una vittoria significativa per le agenzie di viaggio e i tour operator. Le conclusioni che se ne possono trarre sono:

1. Legittimità del trasporto strumentale: Un’agenzia di viaggi può legittimamente utilizzare veicoli propri (autovetture) per trasportare i clienti nell’ambito di escursioni e servizi inclusi in un pacchetto turistico, senza incorrere in sanzioni per esercizio abusivo di NCC.
2. Qualificazione come “Uso Proprio”: Tale attività è considerata “uso proprio” del veicolo, in quanto funzionale e accessoria all’attività d’impresa principale, che è quella turistica.
3. Nessuna autorizzazione NCC richiesta: Non è necessario che il veicolo sia immatricolato per uso di terzi o che il conducente possieda il certificato di abilitazione professionale per NCC, a condizione che il servizio sia parte integrante di un’offerta turistica più ampia e non un mero servizio di trasporto offerto singolarmente.

Un’agenzia di viaggi può usare la propria auto per trasportare i clienti?
Sì, secondo la Corte di Cassazione un’agenzia di viaggi può usare una propria autovettura per trasportare turisti, a condizione che tale servizio sia parte integrante e strumentale di un pacchetto turistico più ampio (come un’escursione guidata) e non un servizio di trasporto offerto singolarmente a pagamento.

Qual è la differenza tra “uso proprio” e “noleggio con conducente” per un’agenzia di viaggi?
L'”uso proprio” si verifica quando il veicolo è utilizzato per esigenze funzionali all’attività principale dell’impresa, come il trasporto di clienti durante un tour organizzato. Il “noleggio con conducente” (NCC) è invece un servizio di trasporto pubblico offerto a chiunque ne faccia richiesta, dove il trasporto stesso è la prestazione principale e non un accessorio di un altro servizio.

Il trasporto di turisti da parte di un’agenzia di viaggi richiede una licenza specifica come quella per NCC?
No, se il trasporto è effettuato con un’autovettura di proprietà dell’agenzia e come parte di un servizio turistico complesso, non è richiesta la licenza per NCC né il certificato di abilitazione professionale per il conducente. L’attività rientra legittimamente nell’operatività dell’agenzia di viaggi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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