DECRETO TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00003603 2025 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera RAGIONE_SOCIALE nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
sul reclamo presentato in data 25 luglio 2025 presso l’Ufficio AVV_NOTAIO di Trieste (G.N. 8326/25)
d a
, nato a Verteneglio d’Istria (HR) il DATA_NASCITA, residente in Trieste, INDIRIZZO (C.F. , e nata a Buie d’Istria (HR) il DATA_NASCITA, residente in Trieste, INDIRIZZO (C.F. ), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Trieste, INDIRIZZO. RAGIONE_SOCIALE
RECLAMANTI
e
, in persona del Sindaco in carica, , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’Avvocatura Civica, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Civica in Trieste, INDIRIZZO.
INTERESSATO
Oggetto: Reclamo ex artt. 126 e ss. della Legge Generale sui libri fondiari (Allegato R.D. 28 marzo 1929, n. 499) avverso il decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Tribunale di Trieste dd. 25 giugno 2025, sub G.N. 8802/2024.
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con domanda presentata in data 2 agosto 2024, sub G.N. 8802/2024, il richiedeva al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il trasporto del diritto di servitù di passaggio a piedi, con animali, carri e veicoli di ogni sorta, nonché di posa in opera di condutture aeree e sotterranee, intavolato sub G.N. 810/1964 e modificato nel tracciato sub G.N. 6557/1967, a peso della p.c.n. 2423/32 in P.T. 21180 del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore e a favore della p.c.n. 2409/2 in P.T. 4253 del medesimo C.C., di proprietà del istante.
Con decreto dd. 14 maggio 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rilevato che l’operazione comportava effetti legali, fissava udienza ex art. 104 della L. AVV_NOTAIO per la comparizione delle parti interessate, disponendo la notifica agli attuali reclamanti, quali proprietari del fondo servente, e al , quale proprietario del fondo dominante.
All’udienza dell’11 giugno 2025, presenti per il Comune la Dott.ssa e il RAGIONE_SOCIALE Ind. , e per i reclamanti il Geom. e la Sig.ra , assistiti dall’AVV_NOTAIO e coadiuvati dal Geom. , il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO illustrava le vicende riguardanti lo stato dei luoghi e le partite tavolari nn. 4248, 4253 e 21180 del CRAGIONE_SOCIALE di Santa Maria Maddalena Inferiore, rappresentando come l’omesso aggiornamento delle iscrizioni di servitù a seguito delle operazioni sub G.N. 9639/1992 fosse da ascrivere a errore dell’ufficio. I reclamanti non prestavano il consenso all’operazione. Il AVV_NOTAIO si riservava.
Con decreto dd. 25 giugno 2025, sub G.N. 8802/2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sciolta la riserva, accoglieva la domanda del e ordinava l’intavolazione, in via di trasporto, del diritto di servitù di passaggio a piedi, con animali, carri e veicoli di ogni sorta, nonché di posa in opera di condutture aeree e sotterranee, intavolato sub GG.NN. 810/1964-6557/1967, nella porzione in giallo tra i numeri “1-2-3-4” nella figura esplicativa redatta dal RAGIONE_SOCIALE Ind.
a peso della p.c.n. 2423/32 in P.T. 21180 del RAGIONE_SOCIALE di Santa Maria Maddalena Inferiore
e a favore della p.c.n. 2409/2 in P.T. 4253 del medesimo C.C. Il decreto veniva notificato alle parti il 16 luglio 2025.
Con atto depositato in data 25 luglio 2025, sub G.N. 8326/2025, e , in qualità di proprietari del fondo servente, hanno proposto reclamo avverso il predetto decreto ex artt. 126 e ss. della L.Tav., chiedendo al Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, di accertare l’illegittimità della decisione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e di rigettare l’intavolazione richiesta con conseguente cancellazione dell’iscrizione disposta nel Libro Fondiario.
Il si costituiva con memoria dd. 23 gennaio 2026, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La natura dell’operazione: il trasporto tavolare quale operazione dovuta d’ufficio e priva di efficacia costitutiva .
Questione preliminare e logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra è quella relativa alla qualificazione giuridica dell’operazione disposta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. I reclamanti sostengono che si tratterebbe di una nuova intavolazione costitutiva, soggetta ai requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 26, 27, 31 e 94 L.Tav., e in particolare alla necessità di un titolo idoneo attestante l’attuale sussistenza del diritto. La tesi non può essere condivisa.
Il trasporto, nella sistematica del diritto tavolare, è un’operazione di aggiornamento che segue necessariamente le modificazioni della consistenza delle particelle (frazionamenti, commassamenti, riunioni) e ha lo scopo di mantenere la concordanza tra la situazione catastale e le iscrizioni tavolari. Esso non costituisce un nuovo diritto, ma attualizza formalmente nella partita tavolare di destinazione un diritto già validamente costituito e già iscritto. Come tale, il trasporto non ha efficacia costitutiva bensì meramente dichiarativa, e il titolo al quale si ricollega rimane quello originario che ha dato luogo all’iscrizione da trasportare.
Ne consegue che al trasporto non si applicano i requisiti previsti per l’intavolazione costitutiva di un nuovo diritto reale: i titoli legittimanti il trasporto sono e rimangono quelli già presenti nel Libro Fondiario – nel caso di specie, i piani tavolari sub GG.NN. 810/1964 e
6557/1967, dai quali risulta la costituzione del diritto di servitù e la sua precisa delimitazione.
La domanda del si fondava, correttamente, su tali titoli già iscritti.
Deve altresì rilevarsi che il trasporto è operazione che deve essere effettuata d’ufficio dall’ ogniqualvolta intervengano modificazioni catastali che incidano sulla consistenza dei fondi gravati da diritti reali minori. L’omissione di tale aggiornamento configura un errore dell’ufficio, indipendentemente dal fatto che tale errore si sia eventualmente propagato, per inerzia, attraverso successive operazioni tavolari. La domanda del ha avuto il merito di evidenziare e rendere correggibile tale errore.
II. L’errore dell’ufficio sub G.N. 9639/1992 e la sua propagazione. Il G.N. 16349/2007 non costituisce scelta consapevole di esclusione.
I reclamanti sostengono che la mancata trascrizione del tratto di servitù “e-f-g-h-e” nel corso delle successive operazioni tavolari – e in particolare in occasione del frazionamento sub G.N. 16349/2007 – non costituisca un errore dell’ufficio, bensì una scelta volontaria e consapevole del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dell’epoca, fondata sul principio della pubblica fede delle risultanze tavolari. L’assunto non ha fondamento.
Con le operazioni sub G.N. 9639/1992, l provvedeva alla ridefinizione di una vasta zona del rione di Borgo San Sergio, nell’ambito della quale la p.c.n. 2423/1 assumeva una nuova configurazione geometrica che ricomprendeva, tra l’altro, una porzione dell’originaria p.c.n. 2409/1 già gravata dalla servitù nel tratto poi ridefinito sub G.N. 6557/1967. A seguito di tale operazione, le iscrizioni di servitù sub GG.NN. 810/1964 e 6557/1967 avrebbero dovuto essere aggiornate per riflettere la nuova conformazione delle particelle serventi. L’Ufficio omise tale aggiornamento: questo è, come il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha correttamente rilevato, l’errore originario.
Tale errore si è poi propagato nelle successive operazioni senza che nessun AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO intervenisse a correggerlo. In particolare, con il frazionamento sub G.N. 16349/2007 della p.c.n. 2423/1 nelle pp.cc.nn. 2423/20 e 2423/21, venne aggiornata la servitù sub G.N. 810/1964 “limitatamente alla frazione in giallo tra le lettere a-b-c-d-a”, omettendo di
menzionare il tratto modificato con G.N. 6557/1967. Tale omissione non costituisce, però, una scelta deliberata di esclusione basata sul principio della pubblica fede tavolare: essa è la diretta conseguenza del fatto che l’Ufficio, nel 1992, non aveva correttamente aggiornato le iscrizioni di servitù per tenere conto della nuova configurazione della p.c.n. 2423/1. Se l’aggiornamento del 1992 fosse stato correttamente effettuato, il tratto sub G.N. 6557/1967 sarebbe stato incluso, come era doveroso, anche nel frazionamento del 2007.
Non vi è, pertanto, alcuna discordanza volontaria tra i decreti dei Giudici Tavolari e le risultanze del Libro Fondiario: vi è un errore dell’ufficio del 1992 che, per inerzia dei successivi aggiornamenti, ha proAVV_NOTAIOo l’attuale situazione di difetto di trasporto. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO era e resta pienamente legittimato a correggere tale errore, ai sensi dell’art. 104 L.Tav., nell’esercizio del suo potere officioso di mantenimento della concordanza tavolare.
III. L’opponibilità della servitù ai reclamanti. Inapplicabilità del principio della pubblica fede tavolare nella sua funzione negativa .
I reclamanti deducono la violazione del principio della pubblica fede tavolare nella sua funzione negativa, sul presupposto che il decreto di intavolazione sub G.N. 1601/2009 – con il quale si è formata la P.T. 21180 e si è trasferita la proprietà della p.c.n. 2423/21 (poi frazionata nella p.c.n. 2423/32) dalla Regione FVG agli odierni reclamanti – non menzionasse la servitù sub G.N. 6557/67, così determinando il loro acquisto in buona fede libero da tale aggravio. L’eccezione è infondata.
Il sistema della pubblica fede tavolare, nella sua funzione negativa, tutela il terzo che abbia acquistato in buona fede facendo affidamento sull’assenza di iscrizioni gravanti sul bene. Tale tutela presuppone, tuttavia, che le risultanze tavolari consultabili al momento dell’acquisto non evidenziassero il diritto altrui. Nel caso di specie, la situazione è ben diversa.
Al momento della compravendita sub G.N. 1601/2009, la P.T. 21180 del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore non esisteva ancora: essa è stata costituita ex novo contestualmente all’atto di acquisto. La partita tavolare esistente e consultabile dai reclamanti – e che essi erano tenuti a esaminare per verificare la situazione giuridica del bene acquistato – era la P.T. 4248
del medesimo C.C., dalla quale la p.c.n. 2423/21 proveniva. Tale partita risulta pacificamente essere la partita di origine, come inequivocabilmente attestato dalla stessa struttura del decreto G.N. 1601/2009.
Orbene, nella P.T. 4248, il Foglio C degli aggravi recava le iscrizioni sub GG.NN. 810/1964 e 6557/1967, aggiornate alla consistenza della p.c.n. 2423/21 in forza del frazionamento sub G.N. 16349/2007. Le servitù erano dunque iscritte, visibili e opponibili ai reclamanti alla data dell’acquisto. Il fatto che, per un errore dell’ufficio, la servitù sub G.N. 6557/1967 non sia stata riportata anche nel Foglio C della neoformata P.T. 21180 non può determinare l’inopponibilità di una servitù che, al momento dell’acquisto, era regolarmente iscritta nella partita tavolare di origine e quindi pienamente rilevabile con l’ordinaria diligenza.
Deve altresì rilevarsi che il principio della pubblica fede tavolare non opera a favore di chi abbia omesso di consultare la partita tavolare di origine del bene acquistato, ovvero di chi non abbia esercitato la diligenza minima imposta dalla natura del sistema tavolare, che si fonda proprio sulla continuità e completezza delle iscrizioni nelle partite di provenienza. I reclamanti non possono, pertanto, invocare una buona fede che non è configurabile in capo a soggetti che, nella catena delle partite tavolari, avrebbero potuto e dovuto rilevare l’aggravio.
Sui motivi relativi all’estinzione del diritto di servitù: non uso, mutamento dei luoghi, periodo demaniale. I limiti del procedimento di correzione ex art. 104 L.Tav .
I reclamanti deducono, con argomentazione sviluppata su più piani, che il diritto di servitù sub G.N. 6557/1967 si sarebbe estinto per una o più delle seguenti cause: (i) non uso ultraventennale ex art. 1073 c.c.; (ii) mutamento dello stato dei luoghi tale da rendere il fondo dominante non più intercluso e la servitù priva di utilità; (iii) passaggio del fondo servente nel patrimonio del Demanio dello Stato a seguito del G.N. 4820/1972, con conseguente inapplicabilità di diritti reali privati ex art. 823 c.c.
Il Tribunale rileva che tali eccezioni, pur meritevoli di considerazione nella sede appropriata, esulano dall’oggetto del presente procedimento e non possono trovare accoglimento in questa sede.
Il procedimento di correzione dell’errore tavolare, quale disciplinato dall’art. 104 L.Tav., è finalizzato a ristabilire la concordanza tra le risultanze del Libro Fondiario e la realtà giuridica quale risultante dai titoli già iscritti. In tale contesto, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – e il Tribunale in sede di reclamo – è chiamato a verificare se sussistano i presupposti formali e materiali per la correzione: l’esistenza dell’errore, la correttezza della ricostruzione storico-catastale, la conformità dell’operazione ai titoli tavolari. Non è, per contro, compito di questa sede accertare se il diritto reale da trasportare si sia, nel corso degli anni, estinto per cause sostanziali attinenti al suo concreto esercizio o alle qualità del fondo.
L’accertamento dell’eventuale estinzione di un diritto reale iscritto nei Libri Fondiari per non uso, per mutamento dei luoghi o per altre cause di diritto civile, richiede un’indagine di merito di natura contenziosa, che non può essere conAVV_NOTAIOa in questa sede di volontaria giurisdizione. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel decreto reclamato, ha espresso correttamente questo principio quando ha osservato che, in sede di correzione, non è possibile accertare l’inopponibilità del diritto di servitù ai reclamanti per ragioni sostanziali di estinzione, e che per un tale accertamento si renderebbe necessario un corrispondente titolo (ovvero una pronuncia giudiziaria di accertamento emessa in sede contenziosa). L’inciso non esprime alcun dubbio sulla legittimità del trasporto, ma delimita correttamente la cognizione di questa sede rispetto a questioni che appartengono alla sede ordinaria.
I reclamanti restano, pertanto, liberi di esperire in sede contenziosa ordinaria le azioni che ritengano opportune per far accertare l’eventuale estinzione del diritto di servitù – ad esempio per non uso, o per le ragioni connesse al periodo demaniale del fondo – con i mezzi probatori e le garanzie di contraddittorio proprie di quel procedimento. Ciò che non è consentito è paralizzare – attraverso la sola allegazione di tali questioni in sede di reclamo – una correzione di errore tavolare pienamente legittima e ancorata a titoli già iscritti.
V. Sulla figura esplicativa e la conformità all’art. 12 della L. AVV_NOTAIO .
I reclamanti deducono che la figura esplicativa allegata alla domanda tavolare sub G.N. NUMERO_DOCUMENTO, redatta dal RAGIONE_SOCIALE. non conterrebbe le misure richieste
dall’art. 12 L.Tav. per individuare con precisione l’area soggetta a servitù, e che l’elaborato sarebbe, in ogni caso, difforme rispetto all’effettiva localizzazione della servitù quale risultante dalla sovrapposizione con le mappe storiche del 1967 (relazione tecnica del Geom. , doc. 13 del reclamo). Le eccezioni sono infondate.
In primo luogo, l’art. 12 L.Tav. – che prescrive la necessità di indicare con precisione il contenuto e l’estensione del diritto e di allegare planimetria in scala qualora la servitù non gravi l’intera particella – si applica all’atto costitutivo di una nuova servitù, nel quale la planimetria ha funzione dispositiva e costitutiva del diritto. Nel caso di specie, non si verte in tema di costituzione di un nuovo diritto, bensì di trasporto di una servitù già validamente costituita con i piani tavolari sub GG.NN. 810/1964 e 6557/1967, i quali costituiscono i titoli idonei e la fonte esclusiva del diritto trasportato. Tali piani contengono già la precisa individuazione planimetrica dell’area gravata dalla servitù; la figura esplicativa del RAGIONE_SOCIALE Ind. Premrov ha la sola funzione di rendere intelligibile alla visione attuale la corrispondenza tra le coordinate originarie e la situazione catastale odierna, agevolando la comprensione dell’operazione da parte dell’Ufficio AVV_NOTAIO. Essa non ha, né avrebbe dovuto avere, funzione costitutiva.
In secondo luogo, quanto alla deAVV_NOTAIOa discrasia tra la planimetria Premrov e la reale localizzazione della servitù sub G.N. 6557/1967, deve osservarsi che il diritto trasportato è quello risultante dai titoli tavolari originari e non da rappresentazioni cartografiche successive. Se vi fosse una discordanza tra la localizzazione storica della servitù e quella indicata nell’elaborato esplicativo – circostanza che questa sede non è in grado di accertare pienamente in difetto di apposita istruttoria tecnica – tale questione attiene all’esatta individuazione del tracciato della servitù e non alla legittimità del trasporto come tale. La relazione tecnica del Geom. , pur meritevole di esame nella sede appropriata, non è idonea a inficiare la legittimità del decreto impugnato, che si fonda su titoli tavolari validamente iscritti.
VI. Sull’estensione della servitù alle particelle di terzi e sulla regolarità delle notifiche . I reclamanti deducono che l’area soggetta a servitù, quale individuata nell’elaborato del RAGIONE_SOCIALE Ind. Premrov, interesserebbe non soltanto la p.c.n. 2423/32 di loro proprietà, ma anche le
limitrofe pp.cc.nn. 2409/13, 2409/53 e 2409/23, con la conseguenza che i relativi proprietari avrebbero dovuto essere notificati e convocati all’udienza ex art. 104 L.Tav., e che la loro omessa partecipazione determinerebbe l’irregolarità dell’intero procedimento. Il motivo è infondato.
La relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE Ind. , allegata alla memoria di costituzione del dimostra analiticamente, attraverso la ricostruzione storica dei piani tavolari e catastali e la relativa sovrapposizione cartografica, che il tracciato delle servitù sub GG.NN. 810/1964 e 6557/1967 non ha mai interessato né interessa le pp.cc.nn. 2423/8 e 2409/13. In particolare, il frazionamento sub G.N. 4820/1972 è posizionato al confine della servitù, sicché il tracciato di quest’ultima rimane contenuto all’interno dei confini della p.c.n. 2423/32.
Quanto alle pp.cc.nn. 2409/53 e 2409/23, i reclamanti si limitano a enunciarle come particelle potenzialmente interessate, senza fornire una dimostrazione tecnica specifica e documentata di tale assunto. In difetto di elementi probatori idonei a superare la ricostruzione tecnica offerta dal l’eccezione non può trovare accoglimento.
Ne consegue che la convocazione delle sole parti nel cui interesse e a carico delle cui proprietà il trasporto è stato operato – il quale proprietario del fondo dominante, e e , quali proprietari del fondo servente – è conforme a quanto disposto dall’art. 104 L.Tav. e non determina alcuna irregolarità procedurale.
VII. Ulteriori considerazioni sulla AVV_NOTAIOrina tavolaristica citata nel reclamo e sull’art. 93 L.Tav .
I reclamanti richiamano la AVV_NOTAIOrina tavolaristica secondo la quale la rettificazione non potrebbe essere ordinata ove il terzo sostenga di aver domandato un’iscrizione fondandola in buona fede sulle risultanze del libro fondiario, o che la rettifica, se disposta, sarebbe inefficace nei confronti degli opponenti.
Il principio AVV_NOTAIOrinario è corretto nella sua portata generale, ma non si applica al caso di specie per le ragioni già esposte. La tutela della buona fede tavolare del terzo presuppone che
questi abbia effettivamente acquistato facendo affidamento su risultanze tavolari che non evidenziavano il diritto altrui, e che tale affidamento sia meritevole di protezione. Come si è dimostrato al precedente paragrafo III, i reclamanti non versano in tale condizione, avendo acquisito un bene la cui partita tavolare di origine (P.T. 4248) recava le iscrizioni di servitù qui in esame. La buona fede tutelata dall’ordinamento tavolare non si estende all’ignoranza colpevole delle risultanze della partita di provenienza del bene acquistato.
Parimenti, il richiamo all’art. 93 L.Tav. – secondo il quale il AVV_NOTAIO deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione – non giova alla causa dei reclamanti. Lo stato tavolare al momento della presentazione della domanda sub G.N. NUMERO_DOCUMENTO includeva i titoli sub GG.NN. 810/1964 e 6557/1967, regolarmente iscritti nella P.T. 4248 e mai cancellati. Il AVV_NOTAIO ha correttamente applicato l’art. 93 L.Tav. decidendo sulla base di tali titoli.
Per le spese processuali si segue la regola della soccombenza e pertanto i reclamanti sono condannati a rifonderle a favore del parte interessata, nella misura liquidata in dispositivo, d’ufficio in assenza di nota.
P . Q . M .
Il Tribunale di Trieste, in composizione collegiale,
RIGETTA
il reclamo proposto da e avverso il decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Tribunale di Trieste dd. 25 giugno 2025, sub G.N. 8802/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto;
CONFERMA
il decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dd. 25 giugno 2025, sub G.N. 8802/2024, con il quale è stato ordinato di intavolare, in via di trasporto, il diritto di servitù di passaggio a piedi, con animali, carri e veicoli di ogni sorta, nonché di posa in opera di condutture aeree e sotterranee intavolato sub GG.NN. 810/1964-6557/1967, nella porzione in giallo tra i numeri “1-2-3-4” nella figura esplicativa redatta dal RAGIONE_SOCIALE Ind. , a peso della p.c.n. 2423/32 in P.T. 21180 del
CRAGIONE_SOCIALE Santa Maria Maddalena Inferiore e a favore della p.c.n. 2409/2 in P.T. 4253 del medesimo C.C.;
NOME
i reclamanti e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del procedimento di reclamo in favore del , che si liquidano in complessivi euro 2833,00, per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, come per legge.
Si comunichi al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per gli adempimenti di competenza.
Trieste, 20 febbraio 2026
Il Presidente est. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO