Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4303/2019 R.G. proposto da: PROVINCIA PERUGIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce all’atto di costituzione di nuovo procuratore del 20 novembre 2020, dall’AVV_NOTAIO e domiciliata digitalmente presso l’indirizzo PEC EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 470/2018, pubblicata il 22/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 470/2018 (pubblicata il 22.6.2018), in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 6 settembre 2013, accolse l’appello di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, annullò 106 ordinanze -ingiunzioni, emesse dalla Provincia di Perugia, basate sugli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale dello RAGIONE_SOCIALE, con le quali erano state contestate plurime violazioni dell’art. 15 del d.lgs n. 22/97, per trasporto di rifiuti non pericolosi con formulari di identificazione ‘incompleti o inesatti’, perché privi dell’indicazione del peso.
Nel corso del giudizio d’appello, la Corte ammise le prove per testi dedotte dalle parti, ritenendo applicabile l’art. 23, comma 6, della legge n. 689/81 anche in sede di gravame.
Nell’accogliere l’opposizione alle ordinanze -ingiunzioni, la Corte d’appello ritenne fosse onere degli opponenti provare che il peso dei rifiuti trasportati non era superiore a 30 Kg. Nel caso di specie, i dipendenti della società sanzionata avevano – in sede di prova testimoniale -confermato l’esistenza di direttive in base alle quali il formulario non conteneva l’indicazione del peso quando esso era inferiore a 30 Kg, specificando che ciò avveniva per ragioni di contabilità interna.
La Corte umbra escluse la violazione dell’art. 15 del d. lgs n. 22/97 sulla base dell’applicabilità, nel caso di specie, del disposto
di cui al comma quarto della citata norma, alla stregua del quale l’obbligo di compilazione del formulario è necessario solo per il trasporto di rifiuti aventi un peso superiore a 30 kg.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Provincia di Perugia sulla base di tre motivi.
COGNOME NOME, in proprio quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di carattere logico -giuridico, vanno esaminati, in via prioritaria, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1, 2 e 4 del d. lgs n. 22 del 1997 sotto il profilo dell’errore di sussunzione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto l’insussistenza dell’illecito sulla base delle deposizioni dei dipendenti della società, i quali avevano dichiarato che era prassi non indicare il peso dei rifiuti sui formulari quando era inferiore a 30 Kg, secondo precise direttive della società.
Osserva la ricorrente che la possibilità dell’esonero dall’obbligo di non compilare il formulario nell’ipotesi di non eccedenza del trasporto rispetto al peso di 30 Kg andava riferito al produttore di rifiuti che trasporti giornalmente non più di 30 kg di rifiuti e non al trasporto singolo. Si sostiene che, poiché le dichiarazioni dei testi -in disparte la loro inattendibilità -si erano riferite al trasporto singolo, non si sarebbe dovuta escludere la sussistenza dell’illecito nell’ipotesi in cui fossero stati effettuati più trasporti giornalieri che superavano la citata soglia.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce -in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. -la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che, muovendo dalla premessa secondo cui sarebbero incomprensibili le ragioni per le quali la società deteneva i formulari compilati in modo incompleto, all’esito della prova testimoniale, concludeva affermando che la Provincia ‘ferma nella contestazione del rilievo formale, neppure indica di quale traffico illecito questa difesa degli opponenti, giudicata ridicola, sarebbe copertura’, aggiungendo che ‘la Provincia non solleva neanche il dubbio che i rifiuti ai quali si riferirebbero i formulari compilati in modo incompleto sarebbero pericolosi’.
Tali conclusioni – ad avviso della ricorrente -sarebbero sganciate dalla premessa in quanto non si comprenderebbe il nesso tra l’obbligo di compilazione dei formulari, che, peraltro, riguarda i rifiuti pericolosi e non pericolosi, ed il traffico illecito dei rifiuti.
I motivi, che per la loro evidente connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
L’art. 15 del d. lgs n. 22 del 5.2.1997 così dispone al primo comma:
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
impianto di destinazione;
data e percorso dell’istradamento;
nome ed indirizzo del destinatario.
Al quarto comma è previsto che Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
Dalla formulazione letterale di quest’ultimo comma si evince, per quel che rileva nel caso di specie, che la possibilità di non compilare i formulari corredati delle indicazioni prescritte dal primo comma è consentita solo nelle ipotesi in cui il produttore di rifiuti non trasporti – si noti -giornalmente più di 30 Kg di rifiuti.
Il limite di peso non va, quindi, riferito al singolo trasporto o al singolo formulario ma ai trasporti complessivamente effettuati nella giornata.
Si tratta di un’esenzione che trova la sua ragion d’essere nelle ipotesi in cui il legislatore non ha ritenuto essenziale la
tracciabilità dei rifiuti in ragione della loro non rilevante quantità o nel caso dell’esercizio di un servizio pubblico.
La Corte d’appello ha, pertanto, errato nell’applicazione giuridica della norma in quanto l’ha ritenuta riferibile alla condotta della mancata o inesatta compilazione del formulario non in base al trasporto giornaliero ma a quello singolo.
E’ evidente, dunque, l’errore di sussunzione in quanto i testi escussi, dipendenti della società, avevano riferito di aver ricevuto direttive dalla società in base alle quali non erano tenuti a compilare i formulari quando i rifiuti avevano un peso inferiore a 30 Kg.
Tale condotta non esclude che, sebbene il singolo trasporto potesse essere inferiore a 30 Kg, il peso complessivo dei rifiuti trasportati nell’arco della giornata superasse detta soglia e sorgesse, quindi, l’obbligo del produttore dei rifiuti di redigere il formulario.
La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare in concreto, con riguardo alle varie condotte accertate con i verbali elevati, il numero dei trasporti effettuati nell’arco delle distinte giornate e riscontrare se il peso eccedesse o meno il citato limite, non potendo desumersi tale certezza dal semplice riferimento generico al singolo trasporto riconducibile alle deposizioni dei dipendenti della società.
Il riferimento alla prassi secondo cui non veniva indicato il peso nei formulari quando il trasporto non eccedeva i 30 Kg non escludeva, in assenza di specifica indicazione sulla tempistica e
modalità dei trasporti stessi, il superamento della soglia giornaliera di 30 kg.
Il non avere, quindi, il giudice d’appello, valutato in modo completo il quadro giuridico di riferimento in materia di tenuta e compilazione dei formulari previsti dall’art. 15 del d. lgs n. 22/1997 ed al connesso D.M. 1.4.1988, n. 145 con riferimento alle violazioni in concreto rimaste accertate, ha determinato la configurazione del denunciato vizio di sussunzione.
A tal proposito va rimarcato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di sussunzione, censurabile dal giudice di legittimità, può consistere o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (v., ad es., Cass. n. 10320/2018 ).
Il controllo di legittimità non si esaurisce, infatti, in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa, spettando comunque al giudice di legittimità il controllo sulla logicità della motivazione della decisione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 24756/2007 e Cass. n. 21772/2019)
Sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, va evidenziato che, anche in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 -che ha escluso quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione -i
provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (v., per tutte, Cass. SU n. 8053/2014).
Nel caso di specie, la Corte d’appello, dopo aver rilevato che erano incomprensibili le ragioni per le quali la società aveva lasciato i formulari compilati in modo incompleto, senza l’indicazione del peso, ha escluso la sussistenza dell’illecito amministrativo sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, che avevano fatto riferimento alla necessità della società di tenere i formulari, benché incompleti per imprecisate ragioni di contabilità interna; a supporto delle sue conclusioni, la Corte ha fatto riferimento all’assenza di un ‘traffico illecito’ o di trasporto di rifiuti pericolosi, fattispecie estranea alla contestazione dell’illecito amministrativo.
Tale asserzione risulta del tutto avulsa dalla premessa giuridica e dal precetto normativo sanzionatorio di riferimento -che riguarda l’obbligo di compilazione dei formulari in modo completo, salvo le ipotesi in cui il trasporto giornaliero dei rifiuti abbia un peso inferiore a 30 Kg. -sicché la motivazione è
qualificabile come perplessa ed è oggettivamente inidonea a spiegare le ragioni della decisione.
Il secondo e terzo motivo del ricorso vanno, quindi, accolti, con conseguente assorbimento del primo (mediante il quale è stata dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 23, comma 6, della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello ammesso d’ufficio la prova testimoniale sul presupposto che le regole del giudizio di primo grado siano automaticamente estensibili al giudizio d’appello).
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con derivante rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi -nella rivalutazione delle prove acquisite -al seguente principio di diritto:
‘L’art. 15, comma 4, del d. lgs n. 22 del 1997, nel prevedere che l’esenzione da parte del produttore dei rifiuti dell’obbligo di compilare i formulari corredati delle indicazioni prescritte dal primo comma è consentita solo nelle ipotesi in cui il trasporto giornaliero non superi i 30 Kg di rifiuti, deve essere interpretato nel senso che il limite di peso non va riferito al singolo trasporto o al singolo formulario ma ai trasporti complessivamente effettuati nella giornata’.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda