Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2065 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2065 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 8846/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA DI CREMONA.
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 612/2017 depositata il 21/09/2017.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 9 gennaio 2024.
Udito il AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sanzioni amministrative
Udit o l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 200/2015, il Giudice di pace di Crema ha respinto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa dalla Prefettura di Cremona, in data 23/01/2015, sulla base del verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO della Polizia stradale di Bergamo, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 46, primo comma, legge n. 298 del 1974, perché un veicolo di sua proprietà trasportava sabbia per un totale di kg 25380 benché la licenza rilasciata dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE (il 21/2/2007) indicasse una portata di kg 15300.
Il Tribunale di Cremona, decidendo sul gravame della società, nel contraddittorio della Prefettura della stessa città, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ridotto al minimo la sanzione, sul rilievo che la contestazione non concerne il superamento della massa complessiva del veicolo (che è data dalla somma della tara e del peso della merce trasportata), ma il superamento della ‘portata’, che è la capacità di carico del mezzo di trasporto, regolata dalla singola licenza concessa all’imprenditore sulla base delle indicazioni della carta di circolazione.
Ha escluso, inoltre, le prospettate violazioni del principio di specialità o del concor so apparente di norme tra l’art. 46, cit. , e l’art. 10, c.d.s., poiché sono diversi gli elementi oggettivi e gli interessi tutelati dalle due disposizioni: la prima di esse mira alla tutela dell’integrità della superficie stradale, la seconda alla tutela della sicurezza della circolazione.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.
La Prefettura di Cremona non ha svolto difese in questa sede.
Con ordinanza interlocutoria n. 9171/19 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell’art. 46, della legge n. 298 del 1974 -addebita alla sentenza impugnata di non avere rilevato che la normativa sui trasporti di cose in conto proprio non prevede alcuna annotazione del limite di portata e che la licenza rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE dalla Provincia RAGIONE_SOCIALE, nella parte autorizzativa, dopo l’individuazione del veicolo autorizzato , reca l’elenco dei codici delle merci trasportabili, ma non prevede alcuna limitazione della portata, non potendo il riferimento alla ‘portata di kg 015 300’ considerarsi un limite quantitativo della licenza, che neppure è richiesto dalla legge n. 298 del 1974.
Il secondo motivo -(art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) -censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che la portata autorizzata fosse pari a kg 15300 senza considerare che, invece, l’autocarro che effettuava il trasporto era un mezzo d’opera con una massa massima di kg 40000 ed era stato autorizzato a circolare (dalla Provincia di Lodi) nei limiti di massa previsti dalla carta di circolazione.
Il terzo motivo – (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), violazione del principio di specialità e del concorso apparente di norme. Violazione ed errata applicazione del diritto vivente della Cassazione, per avere il Tribunale ritenuto applicabile l’art. 10, comma 7 e 18, c.d.s., in concorso con l’art. 46, legge n. 298 del 1974 -lamenta che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione del principio di specialità e neppure del concorso apparente di norme che, secondo il costante orientamento di questa Corte, si verifica quando
lo stesso fatto, inteso come accadimento concreto (nella specie rappresentato dall’eccedenza di peso dovuta ad un carico di sabbia ) possa integrare il contenuto descrittivo di diverse norme sanzionatorie.
4. Il primo motivo non è fondato.
La censura ad esso sottesa muove dal postulato, erroneo, che l’art. 46 (‘Trasporti abusivi’) della legge n. 2 98 del 1974 sanzioni il trasporto abusivo di cose che non corrispondono a quelle indicate nella licenza, senza disciplinare i limiti di massa e di portata degli autocarri , il cui superamento, per i mezzi d’opera, sarebbe disciplinato dall’art. 10, c.d.s.
Una simile esegesi della norma non trova riscontro nel tenore testuale dell ‘articolo 46, quale disposizione che (per quanto qui rileva) sanziona ‘chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell ‘a utorizzazione ‘. Del resto la prescrizione normativa è confermata dal contenuto della licenza del 2007 (trascritta, per autosufficienza, a pag. 15 del ricorso per cassazione) nella quale è indicato che il veicolo ha ‘portata di kg 015300’.
Il Tribunale di Cremona ha ben compreso il significato della norma sanzionatoria là dove ha ritenuto legittima la sanzione in quanto la ‘portata’ (cioè, la capacità di carico del mezzo, che è cosa diversa dalla ‘massa’ del veicol o) consentita dalla licenza era di kg 15300, mentre la sabbia trasportata al momento del controllo della polizia stradale di Bergamo era di kg 25380.
Infatti, l’art. 46 della legge n. 298 del 1974 equipara, sul piano sanzionatorio, l’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito ‘violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione’ al mancato rilascio dell’autorizzazione o della licenza, con la
precisazione che la parola ‘limiti’ allude ai ‘limiti di peso massimo di carico’ (Sez. 2, Ordinanza n. 14860 del 2022).
Il secondo motivo è inammissibile per due distinte ragioni.
5.1. Innanzitutto, il rilievo critico si sostanzia in una questione nuova (la parte non individua i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo indagini in fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (Cass. Sez. U., n. 6459 del 2020).
5.2. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione si verifica l’ipotesi della c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’articolo 348 -ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado» e risulta «fondata sulle stesse ragioni», inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’).
Nella specie, detto che entrambe le sentenze di merito riconoscono la legittimità della sanzione, la ricorrente non indica, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e la sentenza di appello ( ex multis , Cass. n. 5947 del 2023).
Il terzo motivo non è fondato.
6.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito (a partire da Sez. 2, Sentenza n. 3745 del 16/02/2009, Rv. 606555 – 01) che, in tema di sanzioni amministrative, il concorso apparente di norme sussiste quando più leggi regolano la stessa materia, intesa come stessa situazione di fatto, ipotesi che si verifica quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative
astratte a carattere sanzionatorio. Il concorso apparente è escluso nel caso in cui i fatti ipotizzati dalla fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità, nella loro oggettività giuridica, ovvero quando la norma che regola un fatto contenga una clausola di riserva o, infine, quando la norma che prevede una fattispecie di illecito faccia riferimento solo ‘ quoad poenam ‘ ad altra norma prevedente diversa fattispecie.
6.2. Quanto al principio di specialità, è indirizzo consolidato della Corte ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 21502 del 30/11/2012, Rv. 624316 – 01) che l ‘ art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 -lì dove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale – opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, da escludersi quando sia diversa l ‘ obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse.
6.3. La sentenza impugnata, attenendosi a questi princìpi, ha negato che, in relazione all’illecito amministrativo contestato (trasporto di merci in violazione dei limiti stabiliti nella licenza), operi il principio di specialità o quello del concorso apparente di norme (segnatamente, tra l’ art. 10, c.d.s., e l’ art. 46, legge n. 298 del 1974) facendo leva sulla dirimente considerazione che (cfr. pag. 3) ‘diversi sono gli elementi oggettivi delle due fattispecie e diversi gli interessi tutelati (la prima mira principalmente alla tutela dell’integrità della superficie stradale e la seconda alla tutela della sicurezza della circolazione) ‘.
Ed infatti il Tribunale di Cremona ha puntualizzato che la violazione amministrativa consiste nel trasporto di un carico oltre i limiti previsti dalla licenza e non (come invece prospetta la ricorrente) nella diversa condotta del transito con un mezzo d ‘ opera in eccedenza ai limiti di massa previsti dal codice della strada.
Si tratta di due fattispecie materialmente e sostanzialmente differenti l’una dall’altra -la prima sanzionata dall’art. 46, legge n. 298 del 1974, la seconda dall’art. 10, c.d.s. – idonee a ledere beniinteressi distinti, e come tali concorrenti, il che esclude, in radice, la fattispecie del concorso apparente di norme e non consente neppure di fare applicazione del principio di specialità (art. 9, legge n. 689 del 1981), invocato dalla ricorrente, che, come suaccennato, suppone che ‘ uno stesso fatto ‘ sia punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 9 gennaio 2024.